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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 27930/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 8262-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo [OSCURATO:PERSONA]- CIAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1381 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'[OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 821/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2014 R.G.N. 994/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

PROC. nr. 8262/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 25 novembre 2014 nr. 821, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità delle plurime assunzioni a termine della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo settembre 2003-settembre 2007, con mansioni di autista di scuolabus; riformava la sentenza nella parte in cui aveva condannato il Comune resistente al risarcimento del danno ex articolo 32, comma 5, legge nr. 183/2010 e rideterminava l'importo del risarcimento in quindici mensilità di retribuzione, oltre accessori, in applicazione dell'art. 18 legge nr. 300/1970.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, osservava sussistere l'abuso del contratto a termine vietato dalla direttiva 1999/70/CE; evidenziava che l'unica alternativa alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato era rappresentata - in coerenza con le indicazioni della Corte di Giustizia - dall'applicazione al datore di lavoro di una sanzione economica, avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subìto e di dissuadere il datore di lavoro dal ripetere l'abuso;

3. A tal fine, secondo la Corte di merito, la sanzione coincideva con le quindici mensilità che l'articolo 18, comma 5, L. nr.300/1970 attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest'ultimo, avendo diritto alla reintegra nel posto di lavoro, vi rinunciasse; tale misura rappresentava quanto l'ordinamento stimava sufficiente al sostegno del lavoratore nel periodo di ricerca di un nuovo posto di lavoro.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi di censura.

La lavoratrice ha resistito con controricorso.

5. Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ha denunciato— in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. 20 maggio 1970 nr. 300, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe , , PROC. nr. 8262/2015 RG erroneamente applicato detta norma a fattispecie del tutto diversa rispetto a quella cui il legislatore si era riferito con il comma quinto del citato articolo ed assumendo l'applicabilità del criterio risarcitorio di cui all'articolo 8 L. nr. 604/1966.

2. Con il secondo mezzo il Comune ha dedotto— in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.— difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente o insufficiente, lamentando che la sentenza impugnata non dava alcuna spiegazione dell' asserto secondo cui le quindici mensilità rappresentano «quanto l'ordinamento stima sufficiente al sostegno del periodo di ricerca di un diverso posto di lavoro e, dunque, il suo prezzo»

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4. Questa Corte con le ordinanze nn.rr. 19977 e 19978/2020; 20684/2020; 20914/2020; 23609/2020 ha già esaminato ricorsi sovrapponibili proposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

5. Va innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dalla lavoratrice controricorrente sul rilievo che la censura è stata formulata in relazione ad una norma di legge (art. 18 della

I. n. 300 del 1970) che non è stata applicata direttamente dalla Corte territoriale ma utilizzata come mero parametro per la quantificazione del danno. 6.Invero la sentenza ha dichiaratamente applicato l'articolo 18, comma 5, L. nr. 300/1970, sia pure attribuendo alla norma interna la funzione di prevenire e sanzionare il ricorso ad una abusiva successione di contratti a termine, ad integrazione della disciplina dell'articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001.

Correttamente, pertanto, la parte ricorrente censura tale operazione ermeneutica sotto il profilo del vizio di falsa applicazione di legge.

7. Quanto alle ragioni dell'impugnazione, le Sezioni Unite questa Corte, nell' arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 PROC. nr. 8262/2015 RG dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno.

Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile— (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari)— le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all'art. 18 dello St. lav. perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro.

Si è fatto invece riferimento all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, che riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine, individuando in quest'ultima disposizione un parametro idoneo allo scopo considerato, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

8. Il principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, oltre che nella costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez.

Un. 02/08/2017, n. 19165). 9.Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva quantificato l'indennità facendo applicazione del criterio di cui all'art. 32 della

I. n. 183 del 2010 ed ha rideterminato l'indennità spettante alla odierna controricorrente sulla base dell'art. 18 St. lav.

10. Conclusivamente, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

11. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto— giacchè la questione devoluta concerne la sola individuazione del parametro per la quantificazione dell'indennità— la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., confermando la quantificazione dell'indennità effettuata dal giudice di primo grado.

Il Comune va pertanto PROC. nr. 8262/2015 RG condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un'indennità ex art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 pari ad euro 13.238,64, corrispondente ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data della decisione di primo grado.

12. L'esito alterno dei gradi di merito— in cui si controverteva anche della legittimità del termine apposto ai contratti, capo in relazione al quale il lavoratore è risultato totalmente vittorioso— consente di compensare le spese di quei gradi nella misura del 50%; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento in favore della lavoratrice della residua quota del 50%, che si liquida in dispositivo.

Le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti, in quanto la questione qui dibattuta è stata risolta dalle Sezioni Unite in epoca successiva al deposito del ricorso P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore ••n della lavoratrice di un'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 pari ad euro 13.238,64, corrispondente ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sul predetto importo dalla data della decisione di primo grado.

Compensa le spese dei gradi di merito nella misura del 50%; condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della lavoratrice della residua quota, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 1.000,00 per compensi professionali e, per il giudizio di secondo grado, in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella udienza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 8262-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo [OSCURATO:PERSONA]- CIAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1381 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'[OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 821/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/11/2014 R.G.N. 994/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. PROC. nr. 8262/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 25 novembre 2014 nr. 821, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità delle plurime assunzioni a termine della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo settembre 2003-settembre 2007, con mansioni di autista di scuolabus; riformava la sentenza nella parte in cui aveva condannato il Comune resistente al risarcimento del danno ex articolo 32, comma 5, legge nr. 183/2010 e rideterminava l'importo del risarcimento in quindici mensilità di retribuzione, oltre accessori, in applicazione dell'art. 18 legge nr. 300/1970. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, osservava sussistere l'abuso del contratto a termine vietato dalla direttiva 1999/70/CE; evidenziava che l'unica alternativa alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato era rappresentata - in coerenza con le indicazioni della Corte di Giustizia - dall'applicazione al datore di lavoro di una sanzione economica, avente al contempo la funzione di ristorare il lavoratore dal pregiudizio subìto e di dissuadere il datore di lavoro dal ripetere l'abuso; 3. A tal fine, secondo la Corte di merito, la sanzione coincideva con le quindici mensilità che l'articolo 18, comma 5, L. nr.300/1970 attribuiva al lavoratore per il caso in cui quest'ultimo, avendo diritto alla reintegra nel posto di lavoro, vi rinunciasse; tale misura rappresentava quanto l'ordinamento stimava sufficiente al sostegno del lavoratore nel periodo di ricerca di un nuovo posto di lavoro. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a due motivi di censura. La lavoratrice ha resistito con controricorso. 5. Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ha denunciato— in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. 20 maggio 1970 nr. 300, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe , , PROC. nr. 8262/2015 RG erroneamente applicato detta norma a fattispecie del tutto diversa rispetto a quella cui il legislatore si era riferito con il comma quinto del citato articolo ed assumendo l'applicabilità del criterio risarcitorio di cui all'articolo 8 L. nr. 604/1966. 2. Con il secondo mezzo il Comune ha dedotto— in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.— difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente o insufficiente, lamentando che la sentenza impugnata non dava alcuna spiegazione dell' asserto secondo cui le quindici mensilità rappresentano «quanto l'ordinamento stima sufficiente al sostegno del periodo di ricerca di un diverso posto di lavoro e, dunque, il suo prezzo» 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4. Questa Corte con le ordinanze nn.rr. 19977 e 19978/2020; 20684/2020; 20914/2020; 23609/2020 ha già esaminato ricorsi sovrapponibili proposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Va innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del primo motivo di ricorso sollevata dalla lavoratrice controricorrente sul rilievo che la censura è stata formulata in relazione ad una norma di legge (art. 18 della I. n. 300 del 1970) che non è stata applicata direttamente dalla Corte territoriale ma utilizzata come mero parametro per la quantificazione del danno. 6.Invero la sentenza ha dichiaratamente applicato l'articolo 18, comma 5, L. nr. 300/1970, sia pure attribuendo alla norma interna la funzione di prevenire e sanzionare il ricorso ad una abusiva successione di contratti a termine, ad integrazione della disciplina dell'articolo 36 D.Lgs. nr. 165/2001. Correttamente, pertanto, la parte ricorrente censura tale operazione ermeneutica sotto il profilo del vizio di falsa applicazione di legge. 7. Quanto alle ragioni dell'impugnazione, le Sezioni Unite questa Corte, nell' arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5072, con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno enunciato il principio secondo cui nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 PROC. nr. 8262/2015 RG dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno. Dando, poi, atto che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chances di altre occasioni di lavoro stabile— (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari)— le Sezioni Unite hanno ritenuto incongruo il parametro di cui all'art. 18 dello St. lav. perché per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro. Si è fatto invece riferimento all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, che riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine, individuando in quest'ultima disposizione un parametro idoneo allo scopo considerato, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori. 8. Il principio ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Giustizia 7 marzo 2018, C-494/16, Santoro e nella sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, oltre che nella costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n.2980; Cassazione civile, sez. Un. 02/08/2017, n. 19165). 9.Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva quantificato l'indennità facendo applicazione del criterio di cui all'art. 32 della I. n. 183 del 2010 ed ha rideterminato l'indennità spettante alla odierna controricorrente sulla base dell'art. 18 St. lav. 10. Conclusivamente, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. 11. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto— giacchè la questione devoluta concerne la sola individuazione del parametro per la quantificazione dell'indennità— la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., confermando la quantificazione dell'indennità effettuata dal giudice di primo grado. Il Comune va pertanto PROC. nr. 8262/2015 RG condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un'indennità ex art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010 pari ad euro 13.238,64, corrispondente ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data della decisione di primo grado. 12. L'esito alterno dei gradi di merito— in cui si controverteva anche della legittimità del termine apposto ai contratti, capo in relazione al quale il lavoratore è risultato totalmente vittorioso— consente di compensare le spese di quei gradi nella misura del 50%; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] va condannato al pagamento in favore della lavoratrice della residua quota del 50%, che si liquida in dispositivo. Le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti, in quanto la questione qui dibattuta è stata risolta dalle Sezioni Unite in epoca successiva al deposito del ricorso P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore ••n della lavoratrice di un'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010 pari ad euro 13.238,64, corrispondente ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sul predetto importo dalla data della decisione di primo grado. Compensa le spese dei gradi di merito nella misura del 50%; condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della lavoratrice della residua quota, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 1.000,00 per compensi professionali e, per il giudizio di secondo grado, in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella udienza d
Sentenza Cassazione n. 27930/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris