CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1998
Cassazione n. 34656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che le censure, con cui il ricorrente ha contestato — peraltro genericamente — il diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 385, comma quarto, cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito: cfr. pagine due e tre della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto il fatto non tenue e ha sottolineato che il ricorrente aveva fatto rientro nella propria abitazione, mentre ai fini dell'applicazione dell'art. 385, comma quarto, cit. è richiesta la consegna spontanea all'autorità: cfr. sent. Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 - 01, secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichi P.Q.M2 8 SET 2026 2 L'ASSISTENTE G L'ARI() Doti. ssa Katia C nte