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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08546/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - propongono ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza con la quale, in data 17 dicembre 2020, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi da loro presentati, ai soli fini civili, avverso la declaratoria di inammissibilità di istanza di revisione, pronunziata con ordinanza ex art. 631 cod.proc.pen. dalla Corte d'appello di Catanzaro in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza in data 12 luglio 1992, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 21 luglio 1993, con la quale veniva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di omicidio colposo per colpa medica ascritto a [OSCURATO:PERSONA] precedente ricorso avverso l'inammissibilità dell'istanza di revisione i sunnominati avevano proposto tre motivi di doglianza: il primo motivo (per violazione di legge e vizio di motivazione) denunciava la sussistenza di fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della condanna, con particolare riguardo all'assoluzione (divenuta irrevocabile) del Balice dal delitto di falso materiale riferito al momento in cui egli sarebbe giunto in ospedale, essendo stato accertato che egli era arrivato alle ore 02,38 (anziché tra le 2,20 e le 2,30), ciò che secondo gli esponenti aveva conseguenze decisive, stante il fatto che il Balice era giunto in ospedale quando il feto era ormai morto o moribondo; secondo motivo (sempre per violazione di legge e vizio di motivazione) riguardava il giudizio di non rilevanza delle prove testimoniali assunte nel giudizio risarcitorío civile quali "prove nuove" idonee a demolire la sentenza di condanna; il terzo motivo (ancora per violazione di legge e vizio di motivazione) riguardava invece il fatto che la sentenza di condanna veniva emessa anche in relazione alla ritenuta falsificazione della cartella clinica circa il momento fino al quale era stato percepito il BCF, situazione che avrebbe escluso la responsabilità penale del Balice.

Infine i ricorrenti deducevano violazione dell'art. 578 cod.proc.pen. della sentenza di condanna della Corte potentina del 1992, che, confermando gli effetti civili, non aveva valutato il compendio probatorio senza tenere conto che la statuizione era idonea ad arrecare un pregiudizio all'imputato.

2. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi da parte della Terza Sezione, confermativa del giudizio della Corte catanzarese, si fondava, nell'essenziale:quanto al primo motivo, sulla non decisività della breve discrasia dell'orario di ingresso del Balice in ospedale; quanto al secondo motivo, sul rilievo che la lagnanza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto attraverso l'ingresso di prove nuove, neppure in astratto idonee a minare le conclusioni raggiunte nel giudizio di merito; quanto al terzo motivo, sul rilievo del difetto di specificità e sul fatto che il giudicato assolutorio non aveva ritenuto nemmeno incidentalmente la veridicità della cartella clinica oggetto di contestazione.

3. Con l'odierno ricorso i sunnominati denunciano, dopo una breve premessa narrativa, errore di fatto per omessa comunicazione al difensore della requisitoria e delle conclusioni della Procura generale, nonché nullità della sentenza per omessa comunicazione del dispositivo della sentenza stessa.

Quanto precede in violazione del disposto di cui all'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137/2020 (convertito con modifiche dalla legge 176/2020), in base al quale "Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.

La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni".

Deducono i ricorrenti che l'omessa trasmissione al difensore, a mezzo PEC, delle richieste del Procuratore generale -- il cui espletamento avrebbe consentito al medesimo di presentare con atto scritto le proprie conclusioni - si é tradotta in un pregiudizio al diritto di difesa e al contraddittorio, al quale si é aggiunta la mancata comunicazione, da parte della Cancelleria, sia del dispositivo che della sentenza.

Di seguito, dopo avere ulteriormente illustrato l'assunto secondo il quale le omissioni predette avrebbero come risultato la nullità della sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione, i ricorrenti - confidando nell'annullamento della stessa per il riconoscimento dell'errore di fatto denunciato come sopra - ripropongono i motivi da loro proposti ed esaminati nella sentenza impugnata, che vengono ulteriormente illustrati, non senza talune notazioni critiche avverso le motivazioni rese nella sentenza impugnata.

4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria, con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati.

Trascurano i ricorrenti un particolare decisivo: la speciale procedura di cui all'art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020 si riferisce ai «ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale», ossia a quelli per i quali é prevista, in via ordinaria, la trattazione in udienza pubblica o con rito camerale partecipato.

La procedura ivi prevista ha l'evidente scopo di conciliare le esigenze di tutela della salute legate all'emergenza pandemica con quelle di tutela dell'esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio delle parti (che nel rito pubblico e in quello camerale partecipato si instaura con l'eventuale presenza delle parti medesime), obiettivo perseguito mediante la previsione di modalità di contraddittorio differenziate e - per così dire - "contratte", rappresentando una soluzione di compromesso nella quale é facoltà delle parti chiedere la trattazione orale ovvero, in alternativa, accettare un contraddittorio cartolare avente modalità affatto peculiari e garantite anche attraverso la notificazione degli atti.

Il giudizio conseguente ad impugnazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione, mediante ricorso per cassazione a norma dell'art. 634, comma 2, cod.proc.pen., non sfugge invece alla regola generale che lo classifica quale giudizio camerale non partecipato, a norma dell'art. 611, cod.proc.pen., per il quale l'invocata procedura non trova applicazione.

Nell'ambito di detto rito, la Corte giudica sui motivi di ricorso, sulle richieste depositate dal Procuratore generale (la cui mancanza, peraltro, non é ostativa alla trattazione del ricorso: cfr. Sez.

U, Sentenza n. 51207 del 17/12/2015, Maresca e altro, Rv. 265113) e sulle memorie che é facoltà delle parti presentare nei termini di cui al citato art. 611 cod.proc.pen..

Sempre con riguardo al rito di che trattasi, la deliberazione costituisce un momento interno della procedura e il dispositivo é privo di autonoma rilevanza, giacché il provvedimento giurisdizionale, nella sua unità strutturale, acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito che segna il momento perfezionativo di esso (Sez. 1, Sentenza n. 6026 del 18/11/1996, Tononi, Rv. 206256); di tal che neppure la mancata notificazione del dispositivo determina alcun vizio del provvedimento impugnato.

2. Va da sé che, non sussistendo il denunciato errore di fatto, resta fermo quanto stabilito con la sentenza impugnata, atteso che l'inammissibilità dei ricorsi presentati ex art. 625-bis cod.proc.pen. esime questa Corte dall'esaminare la riproposizione delle lagnanze già rassegnate avanti la Terza Sezione penale.3.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare per ciascuno in € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] - propongono ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza con la quale, in data 17 dicembre 2020, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi da loro presentati, ai soli fini civili, avverso la declaratoria di inammissibilità di istanza di revisione, pronunziata con ordinanza ex art. 631 cod.proc.pen. dalla Corte d'appello di Catanzaro in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza in data 12 luglio 1992, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 21 luglio 1993, con la quale veniva dichiarato estinto per prescrizione il delitto di omicidio colposo per colpa medica ascritto a [OSCURATO:PERSONA] precedente ricorso avverso l'inammissibilità dell'istanza di revisione i sunnominati avevano proposto tre motivi di doglianza: il primo motivo (per violazione di legge e vizio di motivazione) denunciava la sussistenza di fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della condanna, con particolare riguardo all'assoluzione (divenuta irrevocabile) del Balice dal delitto di falso materiale riferito al momento in cui egli sarebbe giunto in ospedale, essendo stato accertato che egli era arrivato alle ore 02,38 (anziché tra le 2,20 e le 2,30), ciò che secondo gli esponenti aveva conseguenze decisive, stante il fatto che il Balice era giunto in ospedale quando il feto era ormai morto o moribondo; secondo motivo (sempre per violazione di legge e vizio di motivazione) riguardava il giudizio di non rilevanza delle prove testimoniali assunte nel giudizio risarcitorío civile quali "prove nuove" idonee a demolire la sentenza di condanna; il terzo motivo (ancora per violazione di legge e vizio di motivazione) riguardava invece il fatto che la sentenza di condanna veniva emessa anche in relazione alla ritenuta falsificazione della cartella clinica circa il momento fino al quale era stato percepito il BCF, situazione che avrebbe escluso la responsabilità penale del Balice. Infine i ricorrenti deducevano violazione dell'art. 578 cod.proc.pen. della sentenza di condanna della Corte potentina del 1992, che, confermando gli effetti civili, non aveva valutato il compendio probatorio senza tenere conto che la statuizione era idonea ad arrecare un pregiudizio all'imputato. 2. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi da parte della Terza Sezione, confermativa del giudizio della Corte catanzarese, si fondava, nell'essenziale:quanto al primo motivo, sulla non decisività della breve discrasia dell'orario di ingresso del Balice in ospedale; quanto al secondo motivo, sul rilievo che la lagnanza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto attraverso l'ingresso di prove nuove, neppure in astratto idonee a minare le conclusioni raggiunte nel giudizio di merito; quanto al terzo motivo, sul rilievo del difetto di specificità e sul fatto che il giudicato assolutorio non aveva ritenuto nemmeno incidentalmente la veridicità della cartella clinica oggetto di contestazione. 3. Con l'odierno ricorso i sunnominati denunciano, dopo una breve premessa narrativa, errore di fatto per omessa comunicazione al difensore della requisitoria e delle conclusioni della Procura generale, nonché nullità della sentenza per omessa comunicazione del dispositivo della sentenza stessa. Quanto precede in violazione del disposto di cui all'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137/2020 (convertito con modifiche dalla legge 176/2020), in base al quale "Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni". Deducono i ricorrenti che l'omessa trasmissione al difensore, a mezzo PEC, delle richieste del Procuratore generale -- il cui espletamento avrebbe consentito al medesimo di presentare con atto scritto le proprie conclusioni - si é tradotta in un pregiudizio al diritto di difesa e al contraddittorio, al quale si é aggiunta la mancata comunicazione, da parte della Cancelleria, sia del dispositivo che della sentenza. Di seguito, dopo avere ulteriormente illustrato l'assunto secondo il quale le omissioni predette avrebbero come risultato la nullità della sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione, i ricorrenti - confidando nell'annullamento della stessa per il riconoscimento dell'errore di fatto denunciato come sopra - ripropongono i motivi da loro proposti ed esaminati nella sentenza impugnata, che vengono ulteriormente illustrati, non senza talune notazioni critiche avverso le motivazioni rese nella sentenza impugnata. 4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria, con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati. Trascurano i ricorrenti un particolare decisivo: la speciale procedura di cui all'art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020 si riferisce ai «ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale», ossia a quelli per i quali é prevista, in via ordinaria, la trattazione in udienza pubblica o con rito camerale partecipato. La procedura ivi prevista ha l'evidente scopo di conciliare le esigenze di tutela della salute legate all'emergenza pandemica con quelle di tutela dell'esercizio del diritto di difesa nel contraddittorio delle parti (che nel rito pubblico e in quello camerale partecipato si instaura con l'eventuale presenza delle parti medesime), obiettivo perseguito mediante la previsione di modalità di contraddittorio differenziate e - per così dire - "contratte", rappresentando una soluzione di compromesso nella quale é facoltà delle parti chiedere la trattazione orale ovvero, in alternativa, accettare un contraddittorio cartolare avente modalità affatto peculiari e garantite anche attraverso la notificazione degli atti. Il giudizio conseguente ad impugnazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di revisione, mediante ricorso per cassazione a norma dell'art. 634, comma 2, cod.proc.pen., non sfugge invece alla regola generale che lo classifica quale giudizio camerale non partecipato, a norma dell'art. 611, cod.proc.pen., per il quale l'invocata procedura non trova applicazione. Nell'ambito di detto rito, la Corte giudica sui motivi di ricorso, sulle richieste depositate dal Procuratore generale (la cui mancanza, peraltro, non é ostativa alla trattazione del ricorso: cfr. Sez. U, Sentenza n. 51207 del 17/12/2015, Maresca e altro, Rv. 265113) e sulle memorie che é facoltà delle parti presentare nei termini di cui al citato art. 611 cod.proc.pen.. Sempre con riguardo al rito di che trattasi, la deliberazione costituisce un momento interno della procedura e il dispositivo é privo di autonoma rilevanza, giacché il provvedimento giurisdizionale, nella sua unità strutturale, acquista giuridica esistenza soltanto con il deposito che segna il momento perfezionativo di esso (Sez. 1, Sentenza n. 6026 del 18/11/1996, Tononi, Rv. 206256); di tal che neppure la mancata notificazione del dispositivo determina alcun vizio del provvedimento impugnato. 2. Va da sé che, non sussistendo il denunciato errore di fatto, resta fermo quanto stabilito con la sentenza impugnata, atteso che l'inammissibilità dei ricorsi presentati ex art. 625-bis cod.proc.pen. esime questa Corte dall'esaminare la riproposizione delle lagnanze già rassegnate avanti la Terza Sezione penale.3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare per ciascuno in € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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