Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 651/2025
ECLI:EU:C:2025:765
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0416_RES
Cause riunite C‑416/24 e C‑417/24
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]ţia pentru [OSCURATO:PERSONA] şi [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] şi Turismului – Agenţia pentru [OSCURATO:PERSONA] şi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Curtea de Apel Bacău)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2025
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Errore di traduzione nella versione in lingua rumena di tale regolamento – Effetti giuridici del regolamento che rettifica tale errore – Possibilità di recupero di un aiuto concesso prima della rettifica nel rispetto delle condizioni enunciate nella versione del regolamento contenente l’errore di traduzione – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto»
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto
(Regolamento della Commissione n. 651/2014, art. 2, punto 18)
(v. punti 36‑39)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Disposizione avente una formulazione chiara e precisa – Obbligo di garantire l’effetto utile della disposizione
(v. punto 40)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Categorie di aiuti, definite tramite regolamento, che possono essere considerate compatibili con il mercato interno – Regolamento n. 651/2014 – Esenzione prevista per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese – Errore di traduzione nella versione in lingua rumena di tale regolamento – Adozione di un regolamento di rettifica volto a correggere tale errore – Applicazione retroattiva del regolamento di rettifica al fine di garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione
(Regolamenti della Commissione n. 651/2014, art. 2, punto 18, e 2021/452, art. 1, § 1)
(v. punti 45‑55, dispositivo 1)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Categorie di aiuti, definite tramite regolamento, che possono essere considerate compatibili con il mercato interno – Regolamento n. 651/2014 – Esenzione prevista per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese – Errore di traduzione nella versione in lingua rumena di tale regolamento – Adozione di un regolamento di rettifica volto a correggere tale errore – Recupero degli aiuti divenuti illegali dopo l’adozione del regolamento di rettifica – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento
(Regolamenti della Commissione n. 651/2014, art. 2, punto 18, e 2021/452, art. 1, § 1)
(v. punti 56‑67, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania), la Corte precisa la portata di un regolamento che rettifica un errore di traduzione nella versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 (
1
) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
Nell’agosto 2020 la Romania ha notificato alla Commissione un regime di aiuti a sostegno delle piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI») e delle grandi imprese nel contesto della crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19. Tale regime di aiuti è stato autorizzato con decisione della Commissione del 27 agosto 2020, secondo la quale uno dei criteri generali di ammissibilità che i beneficiari richiedenti un finanziamento dovevano soddisfare era quello di non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], due società a responsabilità limitata di diritto rumeno, hanno ricevuto ciascuna una microsovvenzione a titolo dell’aiuto di cui trattasi. Ciascuna di tali microsovvenzioni è stata oggetto di una decisione di recupero, in quanto le autorità rumene hanno ritenuto che alla data del 31 dicembre 2019 tali società fossero «imprese in difficoltà», dal momento che le perdite di capitale registrate a tale data dalle ricorrenti superavano in modo significativo la metà del loro capitale sottoscritto.
Queste due società hanno proposto ricorsi avverso tali decisioni di recupero dinanzi a un giudice nazionale di primo grado facendo valere, in particolare, che esse non presentavano le caratteristiche di imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del GBER. Infatti, nella versione in lingua rumena di tale regolamento, la disposizione in questione escludeva da tale categoria le «PMI costituitesi da almeno tre anni». Orbene, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] esistevano rispettivamente da tredici e da diciotto anni alla data di conclusione dei loro contratti di finanziamento.
Il giudice nazionale di primo grado ha respinto tali ricorsi con la motivazione che, dopo la concessione degli aiuti di cui trattasi, la versione in lingua rumena del GBER era stata oggetto di un regolamento di rettifica (
2
) da cui risultava che soltanto le PMI costituitesi da meno di tre anni non rientrano nell’ambito di applicazione della nozione di «imprese in difficoltà» e possono quindi beneficiare dell’aiuto di cui trattasi. Pertanto, conformemente alla versione rettificata dell’articolo 2, punto 18, del GBER, le ricorrenti non soddisfacevano tutti i criteri di ammissibilità alla data delle loro domande di sovvenzione.
Le ricorrenti hanno quindi impugnato le sentenze di primo grado dinanzi al giudice del rinvio. Tale giudice si interroga sull’opportunità di applicare retroattivamente il regolamento che rettifica la versione linguistica del GBER a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo regolamento. Esso si chiede inoltre se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino al recupero, sulla base del regolamento di rettifica, degli aiuti concessi nel rispetto delle condizioni inizialmente indicate nella versione in lingua rumena del GBER.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, l’ordinamento giuridico dell’Unione ha manifestamente interesse a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, ogni disposizione del diritto dell’Unione riceva un’interpretazione uniforme, che la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE ha lo scopo di garantire. Tale necessità di interpretazione uniforme esige che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali.
Nondimeno, poiché a tutte le versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione è, per principio, riconosciuto lo stesso valore, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata, in caso di difformità tra tali versioni, in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte. Resta peraltro il fatto che un’interpretazione di questo tipo non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione.
Nel caso di specie, la Commissione ha adottato il regolamento di rettifica dopo aver constatato la mancata corrispondenza tra la versione in lingua rumena dell’articolo 2, punto 18, del GBER, la cui formulazione chiara e univoca escludeva dalla categoria delle imprese in difficoltà le PMI costituitesi da almeno tre anni, e le altre versioni linguistiche di tale disposizione che escludevano altrettanto chiaramente da tale categoria le PMI costituitesi da meno di tre anni.
È in tale contesto che la Corte è investita, anzitutto, della questione se tale regolamento di rettifica produca i suoi effetti retroattivamente, a partire dalla data di entrata in vigore del GBER.
A tal riguardo, essa ricorda che, a differenza delle norme procedurali, che sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore, per garantire l’osservanza dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dalla sistematica di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita una tale efficacia.
Orbene, benché il regolamento di rettifica, che verte su una norma sostanziale, disponga che esso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non preveda espressamente che esso produca effetti a una data precedente, la sua portata retroattiva risulta chiaramente dalla sua finalità, che consiste nel ristabilire l’uniformità di interpretazione che deve ricevere l’articolo 2, punto 18, del GBER nell’insieme delle versioni linguistiche di tale disposizione, correggendo
ab initio
, retroattivamente, l’errore di traduzione da cui la versione in lingua rumena del GBER era viziata.
Infatti, se il regolamento di rettifica avesse rettificato la versione in lingua rumena del GBER soltanto per il futuro, esso avrebbe consentito alle versioni incompatibili di tale regolamento di coesistere, entrambe basandosi su formulazioni chiare e precise, durante il periodo compreso tra l’entrata in vigore del GBER e la sua entrata in vigore, il che sarebbe contrario all’obbligo di interpretazione e di applicazione uniformi del diritto dell’Unione.
La Corte risponde poi alla questione se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino al recupero, sulla base del regolamento di rettifica, degli aiuti di Stato concessi dalla Romania prima dell’adozione di tale regolamento, a titolo del regime di aiuti autorizzato dalla decisione della Commissione del 27 agosto 2020.
A tal riguardo, la Corte ricorda che la constatazione dell’illegittimità di un aiuto deve in linea di principio portare al suo recupero da parte delle autorità nazionali, al fine di ripristinare la situazione preesistente. Tuttavia, tali autorità, poiché attuano il diritto dell’Unione, sono tenute a rispettarne i principi fondamentali, in particolare i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Il principio di certezza del diritto implica che una normativa debba consentire agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro. Benché, per regola generale, tale principio osti a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione o della sua notifica, tale regola può, in via eccezionale, essere disattesa qualora lo esiga uno scopo di interesse generale e qualora il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato, nonché laddove risulti chiaramente dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia generale delle norme in questione che dev’essere loro attribuita un’efficacia siffatta.
Quanto al diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento, esso presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili.
Nel settore degli aiuti di Stato, da un lato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE e, dall’altro, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. Tuttavia, è ammesso che il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso possa invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare legittimamente il proprio affidamento quanto alla regolarità di tale aiuto e opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione.
Nel caso di specie, l’affidamento che le ricorrenti potevano avere nel fatto di beneficiare dell’aiuto di cui trattasi si basava non solo sul comportamento delle autorità rumene, in particolare sul regime di aiuti nazionale e sulle decisioni di attribuzione di tali aiuti adottate in tale ambito, ma anche sul testo chiaro, sebbene errato, della versione in lingua rumena del GBER pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, alla quale rinviava tale regime di aiuti.
A tal riguardo, non si può contestare alle ricorrenti di non aver verificato le altre versioni linguistiche dell’articolo 2, punto 18, del GBER, quando nulla nel testo della versione iniziale in lingua rumena di tale disposizione poneva una qualsivoglia difficoltà interpretativa.
Inoltre, con la sua decisione del 27 agosto 2020, la Commissione aveva autorizzato il regime di aiuti nazionale di cui trattasi dopo averne ricevuto debitamente notifica, il che era anche in grado di far sorgere un legittimo affidamento quanto alla regolarità degli aiuti concessi sulla base di tale regime.
Alla luce di quanto precede, la Corte constata che il regolamento di rettifica deve essere applicato retroattivamente, a partire dalla data di entrata in vigore del GBER. Tuttavia, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano al recupero, sulla base del regolamento di rettifica, degli aiuti concessi dalla Romania, prima dell’adozione di tale regolamento, a titolo del regime di aiuti autorizzato dalla decisione della Commissione del 27 agosto 2020.
(
1
) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (
GU 2014, L 187, pag. 1
) («[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: il «GBER»).
(
2
) Regolamento (UE) della Commissione, del 15 marzo 2021, che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (
GU 2021, L 89, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento di rettifica»).