Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 27256/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6838/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 29/2021 depositata il13/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal ConsiglieraFRANCESCA FIECCONI.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato L’ 8 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 29/2021, pubblicata il 13/01/2021, con la quale, in sede di giudizio di rinvio, è stata rigettata la domanda dell’attore qui ricorrente svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, quale società importatrice dell’auto [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà, in relazione sia alla responsabilità extracontrattuale dedotta che alla garanzia a base convenzionale, ritenendole -nel merito- allegazioni non provat e .

La società intimata ha notificato controricorso.

Parte controricorrente ha depositato memori a .

P a rte ricorrente h a depositato un atto rubricato come memoria che , tuttavia, non può qualificarsi come tale, rivelandosi in difetto dei presupposti leggee della funzione illustrativa o di replica ad essa assegnata.

2. Per quanto di interesse, la Corte di legittimità, nell’ordinanza di cassazione con rinvio della precedente sentenza della Corte d’appello n. 16820/2018 , ha ritenuto che “deve ritenersi esclusa l'avvenuta dimostrazione, sul piano probatorio, della qualità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale impresa costruttrice (sia pure sul piano della mera partecipazione a taluni segmenti del processo produttivo) del veicolo acquistato dalla controparte; che, in tal senso, il riconoscimento dell'eventuale responsabilità della società ricorrente per i danni rivendicati dal Clarizio, lungi dall'imporre l'accertamento della qualità di produttore, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ben avrebbe potuto fondarsi, tanto sull'esame degli eventuali presupposti per l'affermazione di una responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'importatore (in ragione dell'eventuale mancato controllo circa le condizioni di sicurezza del prodotto che, attraverso l'attività di movimentazione nello spazio, la stessa società avrebbe contribuito a porre in circolazione), quanto sull'esame degli eventuali presupposti di fondatezza della domanda di garanzia proposta dal Clarizio (dallo stesso richiamata nel controricorso depositato in questa sede) che la stessa corte territoriale ha ritenuto di assorbire nella motivazione in precedenza censurata”.

3. La c orte d’appello, adita dal ricorrente in sede di giudizio di riassunzione e quale giudice del rinvio, in merito alle questioni sottoposte al suo esame riteneva che, ferma la qualità di importatrice della convenuta [OSCURATO:PERSONA] ritenuta dal giudice di legittimità, dovesse essere rigettata la domanda extracontrattuale svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sotto il profilo dell’azione proposta ex art. 3 lett d) D.lgs 206/2005 il danno non poteva essere riferito a quello , contemplato nella norma, della distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (nella fattispecie non verificatosi) e dovesse ritenersi ugualmente non provata la condotta omissiva o attiva dell’importatrice, collegata al malfunzionamento dell’impianto frenante dell’auto, rilevante ex art. 2043 c.c.

Sulla domanda di affermazione di responsabilità a titolo di garanzia convenzionale, non valutata dalla Corte d’appello nella sentenza cassata in quanto ritenuta assorbita, riteneva che dovesse ritenersi non provata in atti, documentalmente , la sussistenza di una garanzia convenzionale in relazione ai vizi o difetti del veicolo importato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione di norme di legge e in particolare dell'articolo 2909 c.c. dell'articolo 329 c . c per intervenuta acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate e violazione del giudicato.

Il ricorrente censura la sentenza là dove il giudice del rinvio non avrebbetenuto conto dell’ accertamento già effettuato dalla stessa Corte territoriale in sede di giudizio d'appello in ordine alla sussistenza in capo al veicolo di proprietà del ricorrente della garanzia convenzionale, accertamento già passato in giudicato in quanto non impugnato da controparte con il precedente ricorso in cassazione.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di norme di legge ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli articoli 384 e 394 c.p.c. per violazione dell’obbligo inderogabile del giudice del rinvio di conformarsi alla decisione della Corte.

Con tale mezzo il ricorrente assume che la Corte d'appello in sede di giudizio di rinvio avrebbe disatteso quanto stabilito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.16820/2018 ove si legge che il riconoscimento dell'eventuale responsabilità della società ricorrente per i danni patrimoniali subiti dal veicolo, lungi dall'imporre l'accertamento della qualità del produttore, “ben avrebbe potuto fondarsi tanto sull'esame degli eventuali presupposti per l'affermazione di una responsabilità extra contrattuale dell'importatore, quanto…”.

Il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe ritenuto inammissibile la domanda di cui all’art. 2043 c.c., ritenuta invece ammissibile dalla Corte di legittimità.

3. Con il terzo motivo deduce violazione delle norme di legge sensi dell'articolo 360 numero 3 c pc in relazione all'articolo 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il ricorrente sostiene che nel disciplinare il regime delle spese la Corte territoriale avrebbe liquidato tutte le spese dei giudizi di merito e di legittimità mentre nelle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione la controparte si sarebbe limitata a chiedere la rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, senza domandare la rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado e di quelle dell'appello.

4. Con il quarto motivo deduce violazione delle norme di legge ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione all'articolo 2909 c.c. e all'articolo 329 c.p.c. per intervenuta acquiescenza delle parti di sentenza non impugnate e violazione del giudicato in relazione alla condanna dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore distrattario a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 8.736,63, ricevuta titolo di competenze e spese di lite, essendosi sul punto formato giudicato per assenza di qualsivoglia censura sul punto in sede di giudizio di legittimità.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 2697 c.c. (onere della prova) e dell'articolo 389 c.p.c. ( domande di restituzione) in relazione al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c. in relazione alla pronuncia di condanna dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a restituire quanto percepito nella veste di difensore antistatario sostenendo che, nel riparto ideale al 50% che il giudice del rinvio aveva fatto in merito alle spese liquidate a favore dei signori Clarizio e Pagliano delle precedenti fasi di merito, sarebbe stato violato l'articolo 2697 c . c . in ordine alla effettiva quantificazione e imputazione delle competenze da restituirsi, non essendo caducato alcun capo della sentenza relativo alla posizione processuale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], risultata definitivamente vittoriosa riguardo alla domanda di risarcimento del danno alla persona.

6. Con il sesto motivo deduce la violazione degli artt 24 e 11 cost in relazione alla condanna restitutoria disposta nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario, in quanto non essendo stato parte del processo, egli non ha potuto esercitare alcuna difesa in ordine alla legittimità della domanda restitutoria, né in ordine alla sua quantificazione.

7. I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

8. Il primo motivo mette in questione lo stesso dictum della pronuncia della Corte di legittimità là dove ha demandato al giudice d el rinvio la verifica , nel merito , della sussistenza degli eventuali presupposti di fondatezza della domanda volta a far valere la garanzia convenzionale formulata dall’attore, che la Corte territoriale precedentemente investita aveva ritenuto invece di assorbire, con motivazione censurata dal giudice di legittimità.

Tale statuizione dimostra chiaramente che la Corte Suprema, nel cassare con rinvio la precedente sentenza, ha demandato alla Corte d'appello il compito di esaminare nel merito la domanda, precedentemente non esaminata, per accertare “eventuali presupposti di fondatezza della domanda di garanzia “, dovendosi pertanto escludere che sul punto vi sia stato un accertamento già coperto da giudicato.

Il motivo, pertanto, non tiene in debito conto il contenuto della decisione della Corte Suprema, ben interpretato dalla sentenza impugnata.

9. Quanto al secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio, contravvenendo all’obbligo di conformarsi alla decisione della Corte Suprema, avrebbe valutato il profilo dell’ammissibilità dell’azione di cui all’art. 2043 c.c., escludendola, mentre avrebbe dovuto esaminare nel merito il profilo della responsabilità extracontrattuale e quello derivante dalla garanzia convenzionale, esso dimostra chiaramente di non confrontarsi adeguatamente con un’ampia motivazione che , con valutazioni in questa sede insindacabili, dopo avere ribadito la non percorribilità della tutela sancita nell’art. 3 d.lgs 206/2005, ha puntualmente escluso che sussist a la prova della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sotto questi due profili , rispettando l’oggetto del giudizio di rinvio.

10. Difatti, quanto al profilo della generale azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., la corte di merito ha ritenuto infondata la domanda in quanto il dovere di controllo con riferimento alle condizioni di sicurezza del veicolo, “non avrebbe potuto ragionevolmente spingersi fino a una messa alla prova del veicolo per migliaia di chilometri, così da individuare delle anomalie che , come accertato, sono emerse solo dopo circa due anni e mezzo di utilizzo dell’autovettura, con una percorrenza di 30.000 km.

Né tantomeno tale dovere di controllo potrebbe esigere l’integrale smontaggio dell’autovettura , così da dare corso a un controllo minuzioso di ogni singola componente”.

Quanto alla domanda volta a far valere la garanzia convenzionale, la Corte di merito ha ritenuto che “il documento, costituito solo da un tagliando di garanzia rilasciato dalla concessionaria che ha venduto l’auto, non consente di individuare una garanzia assunta anche da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai vizi o difetti del veicolo compravenduto”, aggiungendo che “né la campagna di richiamo delle auto dello stesso modello potesse avere attinenza logica con la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], come già indicato dalla corte di legittimità”.

11. Sicché, non apparendo entrambi i motivi correlati all’ampia motivazione resa dalla Corte d’appello su ogni questione sottoposta a suo vaglio, essi impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto enunciato da Cass.

SU n. 7074 del 2017 e Cass.

SU 23745/2020: per denunciare un errore di diritto bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione in rapporto alla motivazione resa.

L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ..

12. Le restanti tre censure sono per altro verso ugualmente inammissibili.

13. Quanto al terzo motivo va osservato che l'articolo 91 c .p. c . conferisce al giudice un potere d'ufficio di delibazione sulle spese in funzione della soccombenza, potere che non è condizionato da una specifica domanda sul punto della parte,come ha sancito più volte questa Corte (Cass. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021; Cass. n. 16629 del 2019; Cass. numero 6259 del 2014).

14. Quanto a i motivi quarto, quinto e sesto, oltre alle ragioni di inammissibilità sin qui esposte, collegate al principio di causalità in tema di liquidazione delle spese giudiziali (da porsi a carico della parte soccombente), deve rilevarsi la carenza di legittimazione del ricorrente a impugnare laparte della sentenza condannatoria che riguarda il proprio difensore antistatario, con assorbimento di ogni altra questione.

15. Le spese del giudizio di cassazione, liquida te come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 2 . 000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6838/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 29/2021 depositata il13/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal ConsiglieraFRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato L’ 8 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 29/2021, pubblicata il 13/01/2021, con la quale, in sede di giudizio di rinvio, è stata rigettata la domanda dell’attore qui ricorrente svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, quale società importatrice dell’auto [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà, in relazione sia alla responsabilità extracontrattuale dedotta che alla garanzia a base convenzionale, ritenendole -nel merito- allegazioni non provat e . La società intimata ha notificato controricorso. Parte controricorrente ha depositato memori a . P a rte ricorrente h a depositato un atto rubricato come memoria che , tuttavia, non può qualificarsi come tale, rivelandosi in difetto dei presupposti leggee della funzione illustrativa o di replica ad essa assegnata. 2. Per quanto di interesse, la Corte di legittimità, nell’ordinanza di cassazione con rinvio della precedente sentenza della Corte d’appello n. 16820/2018 , ha ritenuto che “deve ritenersi esclusa l'avvenuta dimostrazione, sul piano probatorio, della qualità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale impresa costruttrice (sia pure sul piano della mera partecipazione a taluni segmenti del processo produttivo) del veicolo acquistato dalla controparte; che, in tal senso, il riconoscimento dell'eventuale responsabilità della società ricorrente per i danni rivendicati dal Clarizio, lungi dall'imporre l'accertamento della qualità di produttore, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ben avrebbe potuto fondarsi, tanto sull'esame degli eventuali presupposti per l'affermazione di una responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'importatore (in ragione dell'eventuale mancato controllo circa le condizioni di sicurezza del prodotto che, attraverso l'attività di movimentazione nello spazio, la stessa società avrebbe contribuito a porre in circolazione), quanto sull'esame degli eventuali presupposti di fondatezza della domanda di garanzia proposta dal Clarizio (dallo stesso richiamata nel controricorso depositato in questa sede) che la stessa corte territoriale ha ritenuto di assorbire nella motivazione in precedenza censurata”. 3. La c orte d’appello, adita dal ricorrente in sede di giudizio di riassunzione e quale giudice del rinvio, in merito alle questioni sottoposte al suo esame riteneva che, ferma la qualità di importatrice della convenuta [OSCURATO:PERSONA] ritenuta dal giudice di legittimità, dovesse essere rigettata la domanda extracontrattuale svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sotto il profilo dell’azione proposta ex art. 3 lett d) D.lgs 206/2005 il danno non poteva essere riferito a quello , contemplato nella norma, della distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso (nella fattispecie non verificatosi) e dovesse ritenersi ugualmente non provata la condotta omissiva o attiva dell’importatrice, collegata al malfunzionamento dell’impianto frenante dell’auto, rilevante ex art. 2043 c.c. Sulla domanda di affermazione di responsabilità a titolo di garanzia convenzionale, non valutata dalla Corte d’appello nella sentenza cassata in quanto ritenuta assorbita, riteneva che dovesse ritenersi non provata in atti, documentalmente , la sussistenza di una garanzia convenzionale in relazione ai vizi o difetti del veicolo importato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione di norme di legge e in particolare dell'articolo 2909 c.c. dell'articolo 329 c . c per intervenuta acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate e violazione del giudicato. Il ricorrente censura la sentenza là dove il giudice del rinvio non avrebbetenuto conto dell’ accertamento già effettuato dalla stessa Corte territoriale in sede di giudizio d'appello in ordine alla sussistenza in capo al veicolo di proprietà del ricorrente della garanzia convenzionale, accertamento già passato in giudicato in quanto non impugnato da controparte con il precedente ricorso in cassazione. 2. Con il secondo motivo deduce violazione di norme di legge ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli articoli 384 e 394 c.p.c. per violazione dell’obbligo inderogabile del giudice del rinvio di conformarsi alla decisione della Corte. Con tale mezzo il ricorrente assume che la Corte d'appello in sede di giudizio di rinvio avrebbe disatteso quanto stabilito dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.16820/2018 ove si legge che il riconoscimento dell'eventuale responsabilità della società ricorrente per i danni patrimoniali subiti dal veicolo, lungi dall'imporre l'accertamento della qualità del produttore, “ben avrebbe potuto fondarsi tanto sull'esame degli eventuali presupposti per l'affermazione di una responsabilità extra contrattuale dell'importatore, quanto…”. Il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe ritenuto inammissibile la domanda di cui all’art. 2043 c.c., ritenuta invece ammissibile dalla Corte di legittimità. 3. Con il terzo motivo deduce violazione delle norme di legge sensi dell'articolo 360 numero 3 c pc in relazione all'articolo 112 c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente sostiene che nel disciplinare il regime delle spese la Corte territoriale avrebbe liquidato tutte le spese dei giudizi di merito e di legittimità mentre nelle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione la controparte si sarebbe limitata a chiedere la rifusione delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, senza domandare la rifusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado e di quelle dell'appello. 4. Con il quarto motivo deduce violazione delle norme di legge ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione all'articolo 2909 c.c. e all'articolo 329 c.p.c. per intervenuta acquiescenza delle parti di sentenza non impugnate e violazione del giudicato in relazione alla condanna dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore distrattario a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 8.736,63, ricevuta titolo di competenze e spese di lite, essendosi sul punto formato giudicato per assenza di qualsivoglia censura sul punto in sede di giudizio di legittimità. 5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 2697 c.c. (onere della prova) e dell'articolo 389 c.p.c. ( domande di restituzione) in relazione al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c. in relazione alla pronuncia di condanna dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a restituire quanto percepito nella veste di difensore antistatario sostenendo che, nel riparto ideale al 50% che il giudice del rinvio aveva fatto in merito alle spese liquidate a favore dei signori Clarizio e Pagliano delle precedenti fasi di merito, sarebbe stato violato l'articolo 2697 c . c . in ordine alla effettiva quantificazione e imputazione delle competenze da restituirsi, non essendo caducato alcun capo della sentenza relativo alla posizione processuale della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], risultata definitivamente vittoriosa riguardo alla domanda di risarcimento del danno alla persona. 6. Con il sesto motivo deduce la violazione degli artt 24 e 11 cost in relazione alla condanna restitutoria disposta nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario, in quanto non essendo stato parte del processo, egli non ha potuto esercitare alcuna difesa in ordine alla legittimità della domanda restitutoria, né in ordine alla sua quantificazione. 7. I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 8. Il primo motivo mette in questione lo stesso dictum della pronuncia della Corte di legittimità là dove ha demandato al giudice d el rinvio la verifica , nel merito , della sussistenza degli eventuali presupposti di fondatezza della domanda volta a far valere la garanzia convenzionale formulata dall’attore, che la Corte territoriale precedentemente investita aveva ritenuto invece di assorbire, con motivazione censurata dal giudice di legittimità. Tale statuizione dimostra chiaramente che la Corte Suprema, nel cassare con rinvio la precedente sentenza, ha demandato alla Corte d'appello il compito di esaminare nel merito la domanda, precedentemente non esaminata, per accertare “eventuali presupposti di fondatezza della domanda di garanzia “, dovendosi pertanto escludere che sul punto vi sia stato un accertamento già coperto da giudicato. Il motivo, pertanto, non tiene in debito conto il contenuto della decisione della Corte Suprema, ben interpretato dalla sentenza impugnata. 9. Quanto al secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio, contravvenendo all’obbligo di conformarsi alla decisione della Corte Suprema, avrebbe valutato il profilo dell’ammissibilità dell’azione di cui all’art. 2043 c.c., escludendola, mentre avrebbe dovuto esaminare nel merito il profilo della responsabilità extracontrattuale e quello derivante dalla garanzia convenzionale, esso dimostra chiaramente di non confrontarsi adeguatamente con un’ampia motivazione che , con valutazioni in questa sede insindacabili, dopo avere ribadito la non percorribilità della tutela sancita nell’art. 3 d.lgs 206/2005, ha puntualmente escluso che sussist a la prova della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sotto questi due profili , rispettando l’oggetto del giudizio di rinvio. 10. Difatti, quanto al profilo della generale azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., la corte di merito ha ritenuto infondata la domanda in quanto il dovere di controllo con riferimento alle condizioni di sicurezza del veicolo, “non avrebbe potuto ragionevolmente spingersi fino a una messa alla prova del veicolo per migliaia di chilometri, così da individuare delle anomalie che , come accertato, sono emerse solo dopo circa due anni e mezzo di utilizzo dell’autovettura, con una percorrenza di 30.000 km. Né tantomeno tale dovere di controllo potrebbe esigere l’integrale smontaggio dell’autovettura , così da dare corso a un controllo minuzioso di ogni singola componente”. Quanto alla domanda volta a far valere la garanzia convenzionale, la Corte di merito ha ritenuto che “il documento, costituito solo da un tagliando di garanzia rilasciato dalla concessionaria che ha venduto l’auto, non consente di individuare una garanzia assunta anche da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai vizi o difetti del veicolo compravenduto”, aggiungendo che “né la campagna di richiamo delle auto dello stesso modello potesse avere attinenza logica con la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], come già indicato dalla corte di legittimità”. 11. Sicché, non apparendo entrambi i motivi correlati all’ampia motivazione resa dalla Corte d’appello su ogni questione sottoposta a suo vaglio, essi impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 7074 del 2017 e Cass. SU 23745/2020: per denunciare un errore di diritto bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione in rapporto alla motivazione resa. L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. 12. Le restanti tre censure sono per altro verso ugualmente inammissibili. 13. Quanto al terzo motivo va osservato che l'articolo 91 c .p. c . conferisce al giudice un potere d'ufficio di delibazione sulle spese in funzione della soccombenza, potere che non è condizionato da una specifica domanda sul punto della parte,come ha sancito più volte questa Corte (Cass. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021; Cass. n. 16629 del 2019; Cass. numero 6259 del 2014). 14. Quanto a i motivi quarto, quinto e sesto, oltre alle ragioni di inammissibilità sin qui esposte, collegate al principio di causalità in tema di liquidazione delle spese giudiziali (da porsi a carico della parte soccombente), deve rilevarsi la carenza di legittimazione del ricorrente a impugnare laparte della sentenza condannatoria che riguarda il proprio difensore antistatario, con assorbimento di ogni altra questione. 15. Le spese del giudizio di cassazione, liquida te come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 2 . 000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrentesocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impor
Sentenza Cassazione n. 27256/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris