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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1985

Cassazione n. 46710/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1985 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso o non sono consentiti o sono comunque manifestamente infondati.

Il primo ed il terzo motivo, relativi rispettivamente al vizio di motivazione e alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen, non sono consentiti perché ripropongono, per di più in termini generici, le medesime doglianze di fatto già dedotte con l'atto di appello ed esaminate dalla Corte distrettuale, che, con argomentazioni persuasive e giuridicamente corrette, ha considerato attendibile il riconoscimento eseguito da uno degli operatori di polizia giudiziaria, anche in virtù dei riscontri rinvenuti nelle ulteriori emergenze investigative, ed ha escluso il beneficio per l'insussistenza o allegazione di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato.

Il secondo motivo attiene ad una questione, che non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. perché non è stata previamente sottoposta all'esame del giudice del merito.

Essa, in ogni caso, è manifestamente infondata ove si consideri che il periodo di carcerazione patito dal sorvegliato speciale in costanza di applicazione della misura di prevenzione personale è stato imposto da un provvedimento cautelare e non costituisce, pertanto, esecuzione di pena detentiva così come richiesto dagli artt. 14, commi 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 159 de 2011 in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n 291 del 2013 e dalla Core di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 51407 del 21 giungo 2018.

Il quarto motivo lamenta la logicità dell'apparato giustificativo posto a fondamento del trattamento senza considerare il puntuale richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1985 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti i motivi di ricorso o non sono consentiti o sono comunque manifestamente infondati. Il primo ed il terzo motivo, relativi rispettivamente al vizio di motivazione e alle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen, non sono consentiti perché ripropongono, per di più in termini generici, le medesime doglianze di fatto già dedotte con l'atto di appello ed esaminate dalla Corte distrettuale, che, con argomentazioni persuasive e giuridicamente corrette, ha considerato attendibile il riconoscimento eseguito da uno degli operatori di polizia giudiziaria, anche in virtù dei riscontri rinvenuti nelle ulteriori emergenze investigative, ed ha escluso il beneficio per l'insussistenza o allegazione di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato. Il secondo motivo attiene ad una questione, che non è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. perché non è stata previamente sottoposta all'esame del giudice del merito. Essa, in ogni caso, è manifestamente infondata ove si consideri che il periodo di carcerazione patito dal sorvegliato speciale in costanza di applicazione della misura di prevenzione personale è stato imposto da un provvedimento cautelare e non costituisce, pertanto, esecuzione di pena detentiva così come richiesto dagli artt. 14, commi 2 bis e 2 ter, d.lgs. n. 159 de 2011 in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n 291 del 2013 e dalla Core di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 51407 del 21 giungo 2018. Il quarto motivo lamenta la logicità dell'apparato giustificativo posto a fondamento del trattamento senza considerare il puntuale richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 2
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