CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 14033/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA °DELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei 22 maggio 2020 la Corte di appello di Bologna - a seguito del gravame interposto nell'interesse di N.M. - ha confermato la pronuncia in data 17 gennaio 2019, cori la quale il G.u.p_ del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati di lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere e lo aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, dísp. att. cod. proc. peri.) con il quale è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Al riguardo si è dedotto che, nonostante l'eccezione formulata dalla difesa, il perfezionamento della notificazione è stato ritenuto sulla base delle sole risultanze tratte dal sito internet delle Poste italiane, quantunque l'imputato non abbia potuto ritirare il plico poiché la comunicazione di avvenuto deposito immessa nella sua cassetta della corrispondenza recava erroneamente il nome di omissis (invece che N.M. h [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Ry. 266613 - 01) che: - a fronte dell'eccepito difetto di notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, la Corte territoriale ha disposto procedersi in assenza del N.M. rilevando che la vocatio in ius risultasse notificata a mezzo lettera raccomandata in giacenza dal 18 marzo 2020 (dando atto pure del decorso del termine di compiuta giacenza); - la notifica è stata eseguita il 12 marzo 2020 a mezzo del servizio postale (mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento) e l'operatore postale ha immesso comunicazione di avviso di deposito nella cassetta dell N.M.1(il 17 marzo 2020), provvedendo alla spedizione di una successiva raccomandata (cfr. relata sottoscritta dall'ufficiale giudiziario e avviso relativo alla comunicazione di avvenuto deposito redatta dall'agente postale); - illo tempore era vigente la disciplina posta dall'art. 108, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (poi convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), che recava misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale in ragione della pandemia da [OSCURATO:PERSONA]-19, a mente del quale la consegna della corrispondenza da parte degli operatori postali doveva compiersi «mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di - persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza &Ha corrispondenzajdell'abitazione, dell'ufficio o ‘ dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro»; e la firma doveva essere «apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna» attestando anche «la suddetta modalità di recapito»;- tuttavia, il menzionato atto redatto dall'operatore postale non reca alcuna delle prescritte attestazioni ma riporta solo la dicitura «[OSCURATO:PERSONA]», non dà conto dell'immissione nella cassetta del piego spedito bensì- come esposto - della spedizione a mezzo di lettera raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito di esso, secondo la disciplina prevista per l'appunto per il caso di mancato recapito (segnatamente, per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per mancanza, inidoneità o assenza di altre persone a riceverlo ex art. 8, comma 1, legge 20 novembre 1982, n. 890); inoltre, l'operatore postale non ha attestato in alcun modo neppure del ritiro del piego o la sua compiuta giacenza; in atti è presente invece una stampa delle risultanze tratte dal sito internet delle Poste italiane (che indica la giacenza del plico); e l'imputato ha compiegato al ricorso copia della comunicazione di avvenuto deposito in effetti indirizzata a omissis 1N.M.i - ne deriva che non può dirsi che si sia perfezionata la notifica all'imputato, neppure per compiuta giacenza, atteso che dalla relata e dall'avviso "atti si trae solo la spedizione della raccomandata ma non il compimento degli incombenti previsti perché la notifica possa dirsi rituale, che deve trarsi proprio dall'atto redatto dall'operatore postale (Sez. 1, n. 49365 del 26/11/2013, Paragliola, Rv. 259023 - 01; cfr. pure Sez. ti civ., n. 10012 del 15/04/2021, F. contro A., Rv. 660953, le quali hanno autorevolmente affermato che «qualora ratto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data [...} esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima»; cfr. pure Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Diaz, Rv. 283429 - 01); - di conseguenza, deve, ravvisarsi la denunciata nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod, proc. pen., per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - 01). 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati. Lr P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.igs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 05/12/2022.