Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38356/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16437/2024 R.G.

N Motivi della dec shrie i. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'affer maz ,one di i-esponsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e con un secondo per quello di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le lona articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi: in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cavetti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso ve dichiarato inammissibile.

Ti ricorrente, in concreto, nen si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto --e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dat:c infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto per entrambi i reati contestatigli, ed in oa-ticolare, quarto al delitto di resistenza, hanno ricordato che, diversa- mente da quanto opina il difensore ricorrente, gli agenti di P.S. del tutto logica- mente decidevano di sottoporre a controllo di n g. - atto ampiamente legittimato dal loro ufficio il soggetto notata per la via, poiché alla !oro vista costui aveva tentato rapidamente di dileguarsi: verifica che, secondo un giudizio ex ante ed in concreto, risulta essere stata giustificatamente necessitata dalle circostanze e che, e posteriori, ha consentito di precedere per due reati di furto.

Dunque, è il neces- sario controllo del soggetto che --aveva tenuto un atteggiamento più che sospetto ad integrare; per vero, il leciittimo atto d'ufficio o servizio al quale Bananiue„ si è oPposto, ccn in violenza descritta n rubrica, certamente volta ad evitare l'accer- tamento stesso, essendo del tutto conapevole i! prevenuto che gli agenti gli avrebbero rinvenuto indosso !Don due beni di prove.eienza furtiva.

Ouanto alla possibilità che l'imputata davvero potesse essersi convinto erro- neamente di essere in pericolo dinanzi ai due operanti, rilevano logicamente i giu- dici d eccello come si trattasse di dee agenti di P.5,: ni servizio, che si erano oualific,:at nell'intimare ai fuggitiv di fermarsL T' releaione poi a! furto con strappo, pc. s -ileva in sentenza come dagli atti d no. risulta chieramente corno la persone informata Dell'Anne abbia assistito al N. 16,437/2024 R.G. furto con strappo ai danni del Camilletti, fornendo una precisa descrizione dell'au- tore alla polizia: descrizione, che si attagliava ampiamente al Bananiue.

Camilletti, inoltre, ha riconosciuto come proprio i; cellulare perso dall'imputato, che a sua volta aveva descritto alla p.g. e che era caratterizzato dal particolare specifico del display danneggiato.

Infine, quanto alla oc.':ssibilità che detto bene potesse essere stato rirr,.i,nriato ir aj..ro modo dal prove to, per la Corte territoriale la stessa non Può thP essere esclusa, in base alla clescriiione dei ladro fornita dalla Caminetti, in uro 21 comportamento tenuto C•2î Bananiue stesso, che semplicemente vedendo due agenti di oclizio per strada aveva cercato in ogni modo di darsi sua fuga, così insosnettendeti, per venire poi ogli stesso inseguito e bloccato, indi avendo il pre- venuto resistito con VHer11,3 c (*.:::9 proprio onde evitare di essere controllato dagli pperan:ri.

Pis,pptto a tale motivata ; logica e coerente pronuncio i ricorrenti chiedono una rilettura degli elemenr: di fatto nesti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi a dvars iairarnetri di Ucostruzione e va'reazione..

Ma un siffatto modo di procedere e inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'eanns•mo eiudinp del fatto.

Essendo ricorso inararia,sibile e, e no-ma deTart. 616 cod proc. pen, Ofl c"visandos assenza di colpa iella Oetermir azione della causa di inammissi- bilità ('-arte Cost. sona. n. 1.6 de! 13,6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzi)na pf:cnniada na:la rnisnra indicata in dispasitivin P.Q.M. ,- Gsrso e condanna i ricorrente al pagamento delle sposa- processna1 e della somma di enrin U-emila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16437/2024 R.G. N Motivi della dec shrie i. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all'affer maz ,one di i-esponsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e con un secondo per quello di cui all'art. 624-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le lona articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi: in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cavetti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso ve dichiarato inammissibile. Ti ricorrente, in concreto, nen si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto --e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dat:c infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto per entrambi i reati contestatigli, ed in oa-ticolare, quarto al delitto di resistenza, hanno ricordato che, diversa- mente da quanto opina il difensore ricorrente, gli agenti di P.S. del tutto logica- mente decidevano di sottoporre a controllo di n g. - atto ampiamente legittimato dal loro ufficio il soggetto notata per la via, poiché alla !oro vista costui aveva tentato rapidamente di dileguarsi: verifica che, secondo un giudizio ex ante ed in concreto, risulta essere stata giustificatamente necessitata dalle circostanze e che, e posteriori, ha consentito di precedere per due reati di furto. Dunque, è il neces- sario controllo del soggetto che --aveva tenuto un atteggiamento più che sospetto ad integrare; per vero, il leciittimo atto d'ufficio o servizio al quale Bananiue„ si è oPposto, ccn in violenza descritta n rubrica, certamente volta ad evitare l'accer- tamento stesso, essendo del tutto conapevole i! prevenuto che gli agenti gli avrebbero rinvenuto indosso !Don due beni di prove.eienza furtiva. Ouanto alla possibilità che l'imputata davvero potesse essersi convinto erro- neamente di essere in pericolo dinanzi ai due operanti, rilevano logicamente i giu- dici d eccello come si trattasse di dee agenti di P.5,: ni servizio, che si erano oualific,:at nell'intimare ai fuggitiv di fermarsL T' releaione poi a! furto con strappo, pc. s -ileva in sentenza come dagli atti d no. risulta chieramente corno la persone informata Dell'Anne abbia assistito al N. 16,437/2024 R.G. furto con strappo ai danni del Camilletti, fornendo una precisa descrizione dell'au- tore alla polizia: descrizione, che si attagliava ampiamente al Bananiue. Camilletti, inoltre, ha riconosciuto come proprio i; cellulare perso dall'imputato, che a sua volta aveva descritto alla p.g. e che era caratterizzato dal particolare specifico del display danneggiato. Infine, quanto alla oc.':ssibilità che detto bene potesse essere stato rirr,.i,nriato ir aj..ro modo dal prove to, per la Corte territoriale la stessa non Può thP essere esclusa, in base alla clescriiione dei ladro fornita dalla Caminetti, in uro 21 comportamento tenuto C•2î Bananiue stesso, che semplicemente vedendo due agenti di oclizio per strada aveva cercato in ogni modo di darsi sua fuga, così insosnettendeti, per venire poi ogli stesso inseguito e bloccato, indi avendo il pre- venuto resistito con VHer11,3 c (*.:::9 proprio onde evitare di essere controllato dagli pperan:ri. Pis,pptto a tale motivata ; logica e coerente pronuncio i ricorrenti chiedono una rilettura degli elemenr: di fatto nesti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi a dvars iairarnetri di Ucostruzione e va'reazione.. Ma un siffatto modo di procedere e inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'eanns•mo eiudinp del fatto. Essendo ricorso inararia,sibile e, e no-ma deTart. 616 cod proc. pen, Ofl c"visandos assenza di colpa iella Oetermir azione della causa di inammissi- bilità ('-arte Cost. sona. n. 1.6 de! 13,6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzi)na pf:cnniada na:la rnisnra indicata in dispasitivin P.Q.M. ,- Gsrso e condanna i ricorrente al pagamento delle sposa- processna1 e della somma di enrin U-emila in favore
Sentenza Cassazione n. 38356/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris