CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 37058/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'accertamento della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ribadito la piena adesione dell'imputato alla "frode carosello" - peraltro non contestata - posto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) ha dichiarato di essere in società insieme al Babetto - ovvero il dominus della vicenda, rispetto al quale egli sarebbe stato mero gregario - e considerando che la ditta individuale, all'uopo costituita, di cui l'imputato era titolare, aveva come oggetto sociale la commercializzazione di bevande, mentre lo [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre lavorato nel settore edile, a dimostrazione che detta società non aveva altro scopo che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ordine di oltre tre milioni di euro; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.