CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8793/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - per regolamento di competenza avverso il provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale di Pesaro del 25 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 25 marzo 2021, il Giudice tutelare del Tribunale di Pesaro ha dichiarato la propria incompetenza avverso l'istanza presenta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'emissione di un provvedimento inibitorio che ponesse termine all'attività materiale illecita posta in essere dal Governo, concernente il divieto di recarsi in tutti i luoghi pubblici o privati ad uso pubblico senza mascherina, disposto dal D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 che aveva deliberato lo «Stato di emergenza». Il suddetto provvedimento, unitamente all'istanza allegata, è stato depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 3 aprile 2021. 2-7 Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 novembre 2021 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Ed infatti, si palesa, per il lettore del ricorso una situazione di assoluta impossibilità di percepire contro chi il ricorso sia stato proposto. L'oggettiva carenza di indicazione discendente dal silenzio in punto di indicazione espressa della parte destinataria del ricorso, infatti, non viene sciolta dalle conclusioni del ricorso, sia perché esse non individuano i soggetti fra cui avrebbe avuto corso il procedimento di merito, sia in ragione dell'inesistenza di relate di notifica del ricorso per cassazione. Si configura, dunque, nel ricorso un'incertezza non altrimenti superabile per il tramite del contenuto complessivo del ricorso e dell'attività notificatoria del medesimo, del tutto assente, sicché deve trovare applicazione il principio di diritto, già altra volta affermato, nel senso che quando il ricorso per cassazione non contenga l'indicazione espressa od anche indiretta, attraverso inequivoche espressioni con cui è articolato, della parte contro la quale è proposto, di modo che non sia possibile individuare quest'ultima nel soggetto cui il ricorso sia stato notificato, il ricorso è inammissibile ai sensi dell' art. 366, comma primo, n. 1, cod. proc. civ. (Cass., 26 giugno 2006, n. 14707; Cass., 19 giugno 2014, n. 13952). Non si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima de