Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1970

Cassazione n. 17108/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1970 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena complessiva di anni cinque e mesi tre di reclusione (pena residua pari ad anni tre, mesi undici e giorni dodici), inflitta in relazione a due episodi di detenzione a fini di spaccio risalenti al 2011.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4-bis e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata, frutto dell'omessa considerazione sia dell'attività lavorativa svolta dal soggetto, sia della condotta irreprensibile dallo stesso sempre tenuta.

3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come - attraverso la lettura della relazione redatta dall'U.E.P.E. - possa evincersi il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, per cui non è possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita.

A tali elementi si saldano !e precedenti condanne, riportate per furto e, nuovamente, per violazione della disciplina sugli stupefacenti.

Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha precisato come la domanda di concessione della detenzione domiciliare sia inammissibile, in ragione del superamento dei relativi limiti di pena.

Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 Il Consigliere estensore j Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/08/1970 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare, presentate da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena complessiva di anni cinque e mesi tre di reclusione (pena residua pari ad anni tre, mesi undici e giorni dodici), inflitta in relazione a due episodi di detenzione a fini di spaccio risalenti al 2011. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4-bis e 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell'ordinanza impugnata, frutto dell'omessa considerazione sia dell'attività lavorativa svolta dal soggetto, sia della condotta irreprensibile dallo stesso sempre tenuta. 3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come - attraverso la lettura della relazione redatta dall'U.E.P.E. - possa evincersi il mancato avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, per cui non è possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita. A tali elementi si saldano !e precedenti condanne, riportate per furto e, nuovamente, per violazione della disciplina sugli stupefacenti. Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha precisato come la domanda di concessione della detenzione domiciliare sia inammissibile, in ragione del superamento dei relativi limiti di pena. Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025 Il Consigliere estensore j Il
Sentenza Cassazione n. 17108/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris