CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 06917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15795 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 00343120804), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Dome- nico Comito -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 661/2019, pubblicata in data 5 agosto 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha notificato al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in data 4 dicembre 2020, ricorso per cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 661/2019, pubblicata in data 5 agosto 2019. Ric. n. 15795/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15795/2021 Il ricorso non risulta iscritto a ruolo a tutto il 17 giugno 2021, Numero sezionale 1276/2022Numero di raccolta generale 6917/2022 come da attestazione della Cancelleria, in atti. Data pubblicazione 02/03/2022 In data 17 giugno 2021 ha provveduto all’iscrizione a ruolo del ricorso l’amministrazione controricorrente. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è improcedibile, in quanto non depositato nel ter- mine di cui all’art. 369 c.p.c.. In base alla giurisprudenza di questa Corte, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustifi- cazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione» (Cass., Sez. 6 - L, Or- dinanza n. 27571 del 02/12/2020, Rv. 660042 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20327 del 26/07/2019, Rv. 654847 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 - 01) Il controricorrente ha regolarmente depositato la copia notifi- catagli del ricorso (come prescritto da Cass., Sez. U, Sentenza n. 4500 del 07/07/1988, Rv. 459449 – 01: «qualora il ricorso per Cassazione non sia depositato, la ammissibilità del contro- ricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del depo- sito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua le- gittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione»; conf.: Cass., Sez. 3, Ric. n. 15795/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 15795/2021 Ordinanza n. 10810 del 17/05/2011, Rv. 618017 - 01) e ha Numero sezionale 1276/2022Numero di raccolta generale 6917/2022 documentato di avere regolarmente notificato il controricorso. Data pubblicazione 02/03/2022 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’amministrazione contro- ricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 15795/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P