Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44160/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del Gip Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del gip del tribunale di Napoli del 19 marzo 2021 che gli applicava la pena per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di circa g. 145 di eroina disponendo altresì la confisca delle somme di denaro «eventualmente in sequestro», rilevato che il difensore deduce con primo motivo il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento e con secondo motivo l'omessa motivazione sulla confisca delle somme in sequestro, letta la requisitoria del procuratore generale che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, osserva: il primo motivo è inammissibile in quanto propone questioni di merito non deducibili ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

È, invece, fondato il secondo motivo, riferito alla confisca del denaro che non era stata oggetto di accordo delle parti.

Il provvedimento, difatti, dispone la confisca senza alcuna motivazione e senza neanche dare atto se esista l'oggetto da confiscare («somme di denaro eventualmente in sequestro che vanno confiscate»), nè indicando se il provvedimento sia stato adottato ai sensi dell'art 240 o dell'art. 240-bis cod. pen., considerato che anche in quest'ultimo caso il provvedimento, pur obbligatorio, andava adottato previa verifica della giustificazione della provenienza del denaro.

PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, ufficio gip.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. estensore il Presidente P" tefano [OSCURATO:PERSONA] I --, \ / [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del Gip Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del gip del tribunale di Napoli del 19 marzo 2021 che gli applicava la pena per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione a fini di spaccio di circa g. 145 di eroina disponendo altresì la confisca delle somme di denaro «eventualmente in sequestro», rilevato che il difensore deduce con primo motivo il vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento e con secondo motivo l'omessa motivazione sulla confisca delle somme in sequestro, letta la requisitoria del procuratore generale che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, osserva: il primo motivo è inammissibile in quanto propone questioni di merito non deducibili ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. È, invece, fondato il secondo motivo, riferito alla confisca del denaro che non era stata oggetto di accordo delle parti. Il provvedimento, difatti, dispone la confisca senza alcuna motivazione e senza neanche dare atto se esista l'oggetto da confiscare («somme di denaro eventualmente in sequestro che vanno confiscate»), nè indicando se il provvedimento sia stato adottato ai sensi dell'art 240 o dell'art. 240-bis cod. pen., considerato che anche in quest'ultimo caso il provvedimento, pur obbligatorio, andava adottato previa verifica della giustificazione della provenienza del denaro. PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli, ufficio gip. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. estensore il Presidente P" tefano [OSCURATO:PERSONA] I --, \ / [OSCURATO:PERSONA]