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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16191/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli,per quanto di rilievo nella presente sede, ha rigettato l'istanza di concessione dellamisura alternativa dell'affidamento in prova cd. terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del1990 proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena complessivadi anni quattro, mesi cinque e giorni undici di reclusione per i reati di tentata estorsione,resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furti.

Il Tribunale ha evidenziato che il condannato, detenuto dal 1° luglio 2022, era statogià ammesso nel giugno 2022 all’affidamento in prova al servizio sociale, misurasuccessivamente revocata, ai sensi dell’art. 51-ter ord. pen., con ordinanza del 29maggio 2023, per la reiterata violazione delle prescrizioni, le cui modalità e frequenzaerano state ritenute sintomatiche di una personalità allarmante.

Richiamate alcune dellecondotte poste a fondamento della revoca, il Tribunale ha rilevato come il giudizio nonpotesse che essere sovrapponibile a quello già espresso, in ragione dell’incapacitàdimostrata dal XXXXXXXX di conformarsi al le regole e al le prescrizioni,indipendentemente dalla modulazione della misura.

Ne è conseguito un giudizio negativodi meritevolezza, osservandosi come le condotte che avevano determinato la revocarivelassero la sostanziale incapacità del soggetto di comprendere il valore rieducativodella pena e l’assoluta inaffidabilità del detenuto; in considerazione, inoltre, dell’assenzadi adeguate risorse familiari esterne, dei numerosi precedenti e procedimenti penalipendenti e della mancanza di opportunità lavorative, il Tribunale ha ritenuto di non poterformulare una prognosi favorevole circa l’assenza di recidiva, respingendoconseguentemente l’ istanza.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso percassazione deducendo un unico articolato motivo con il quale denuncia violazione dilegge e vizio della motivazione dell’impugnato provvedimento.Il Tribunale ha omesso di considerare che i l r ichiedente è detenutoininterrottamente da oltre due anni, periodo durante il quale ha mantenuto una condottairreprensibile, tanto da essere stato anche proposto per un encomio in ragionedell’impegno profuso nell’aiutare gli altri detenuti.

I giudici specializzati, inoltre, nelpretermettere completamente l’analisi del programma terapeutico, da svolgersi pressouna comunità qualificata, allegato all’istanza ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, si sonoposti in evidente contrasto con la ratio di favore che il legislatore ha elaborato neiconfronti del soggetto tossicodipendente, costituendo l’affidamento terapeutico l’unicostrumento realmente efficace per interrompere il circolo vizioso che lega latossicodipendenza al crimine.

Appare poi intrinsecamente contraddittorio il riferimentoalla mancanza di risorse economiche del soggetto, atteso che l’affidamento terapeutico incomunità prevede l’accoglienza gratuita.3.

Con requisitoria scritta, il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è un istituto previsto per gestirela specifica situazione di condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, per i qualiassume preminente rilievo la cura di tali condizioni.

Esso dunque poggia su presuppostidifferenti, e riassumibili in A) un presupposto di carattere soggettivo, costituito dallo statodi tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena diinammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica; B) unpresupposto di carattere oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzionecomplessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dallamancata pregressa concessione per più di due volte del- l'affidamento stesso.In presenza di queste pre-condizioni l'autorità giudiziaria deve svolgere unacomplessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma,concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli entiprevisti dall'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto contodella pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suoeffettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 - dep. 2018, Frattasio,Rv. 273293; n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; n. 11575 del 05/02/2013,Sansonna, Rv. 255158)3.

Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governodei principi sopra indicati.In particolare, il ricorso coglie nel segno nella parte in cui evidenzia chel’apprezzamento di pericolosità e di inaffidabilità del condannato risulta, in sostanza,integralmente mutuato dalle ragioni poste a fondamento della revoca, in data 29/05/2023,di una precedente misura alternativa, adottata per reiterate violazioni delle prescrizioni.Così operando, il Tribunale ha finito per sovrapporre in modo automatico il giudiziosopravvenuti e, dunque, senza svolgere quella valutazione attualizzata che l’istanza exart. 94 d.P.R. 309/1990 impone, anche in relazione alla specificità del percorsoterapeutico richiesto.Il provvedimento impugnato appare quindi carente per avere del tutto pretermessola disamina del percorso intramurario maturato successivamente a maggio 2023,omettendo di verificare se e in quale misura la condotta tenuta in costanza di detenzione,nonché le osservazioni trattamentali più recenti, incidessero sulla prognosi richiesta.Parimenti, l’ordinanza non prende in esame il programma residenziale predispostodalla comunità terapeutica indicata dall’istante (allegato al ricorso), che erafunzionalmente diretto alla cura della dipendenza e al contenimento del rischio direcidiva.

4. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli in vista di un nuovo giudizioche, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati.Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscuratinella riproduzione le generalità e i dati identificativi.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diNapoli.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli,per quanto di rilievo nella presente sede, ha rigettato l'istanza di concessione dellamisura alternativa dell'affidamento in prova cd. terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del1990 proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena complessivadi anni quattro, mesi cinque e giorni undici di reclusione per i reati di tentata estorsione,resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furti. Il Tribunale ha evidenziato che il condannato, detenuto dal 1° luglio 2022, era statogià ammesso nel giugno 2022 all’affidamento in prova al servizio sociale, misurasuccessivamente revocata, ai sensi dell’art. 51-ter ord. pen., con ordinanza del 29maggio 2023, per la reiterata violazione delle prescrizioni, le cui modalità e frequenzaerano state ritenute sintomatiche di una personalità allarmante. Richiamate alcune dellecondotte poste a fondamento della revoca, il Tribunale ha rilevato come il giudizio nonpotesse che essere sovrapponibile a quello già espresso, in ragione dell’incapacitàdimostrata dal XXXXXXXX di conformarsi al le regole e al le prescrizioni,indipendentemente dalla modulazione della misura. Ne è conseguito un giudizio negativodi meritevolezza, osservandosi come le condotte che avevano determinato la revocarivelassero la sostanziale incapacità del soggetto di comprendere il valore rieducativodella pena e l’assoluta inaffidabilità del detenuto; in considerazione, inoltre, dell’assenzadi adeguate risorse familiari esterne, dei numerosi precedenti e procedimenti penalipendenti e della mancanza di opportunità lavorative, il Tribunale ha ritenuto di non poterformulare una prognosi favorevole circa l’assenza di recidiva, respingendoconseguentemente l’ istanza.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso percassazione deducendo un unico articolato motivo con il quale denuncia violazione dilegge e vizio della motivazione dell’impugnato provvedimento.Il Tribunale ha omesso di considerare che i l r ichiedente è detenutoininterrottamente da oltre due anni, periodo durante il quale ha mantenuto una condottairreprensibile, tanto da essere stato anche proposto per un encomio in ragionedell’impegno profuso nell’aiutare gli altri detenuti. I giudici specializzati, inoltre, nelpretermettere completamente l’analisi del programma terapeutico, da svolgersi pressouna comunità qualificata, allegato all’istanza ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, si sonoposti in evidente contrasto con la ratio di favore che il legislatore ha elaborato neiconfronti del soggetto tossicodipendente, costituendo l’affidamento terapeutico l’unicostrumento realmente efficace per interrompere il circolo vizioso che lega latossicodipendenza al crimine. Appare poi intrinsecamente contraddittorio il riferimentoalla mancanza di risorse economiche del soggetto, atteso che l’affidamento terapeutico incomunità prevede l’accoglienza gratuita.3. Con requisitoria scritta, il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioniterapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, è un istituto previsto per gestirela specifica situazione di condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, per i qualiassume preminente rilievo la cura di tali condizioni. Esso dunque poggia su presuppostidifferenti, e riassumibili in A) un presupposto di carattere soggettivo, costituito dallo statodi tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena diinammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica; B) unpresupposto di carattere oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzionecomplessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dallamancata pregressa concessione per più di due volte del- l'affidamento stesso.In presenza di queste pre-condizioni l'autorità giudiziaria deve svolgere unacomplessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma,concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli entiprevisti dall'art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto contodella pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suoeffettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 - dep. 2018, Frattasio,Rv. 273293; n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; n. 11575 del 05/02/2013,Sansonna, Rv. 255158)3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governodei principi sopra indicati.In particolare, il ricorso coglie nel segno nella parte in cui evidenzia chel’apprezzamento di pericolosità e di inaffidabilità del condannato risulta, in sostanza,integralmente mutuato dalle ragioni poste a fondamento della revoca, in data 29/05/2023,di una precedente misura alternativa, adottata per reiterate violazioni delle prescrizioni.Così operando, il Tribunale ha finito per sovrapporre in modo automatico il giudiziosopravvenuti e, dunque, senza svolgere quella valutazione attualizzata che l’istanza exart. 94 d.P.R. 309/1990 impone, anche in relazione alla specificità del percorsoterapeutico richiesto.Il provvedimento impugnato appare quindi carente per avere del tutto pretermessola disamina del percorso intramurario maturato successivamente a maggio 2023,omettendo di verificare se e in quale misura la condotta tenuta in costanza di detenzione,nonché le osservazioni trattamentali più recenti, incidessero sulla prognosi richiesta.Parimenti, l’ordinanza non prende in esame il programma residenziale predispostodalla comunità terapeutica indicata dall’istante (allegato al ricorso), che erafunzionalmente diretto alla cura della dipendenza e al contenimento del rischio direcidiva. 4. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimentoimpugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli in vista di un nuovo giudizioche, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati.Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscuratinella riproduzione le generalità e i dati identificativi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diNapoli.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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