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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 34892/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Palermo confermava l'ordinanza del 20 gennaio 2023 con con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen..

Si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di avere affisso sul cancello della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] una bambola con un proiettile conficcato nella fronte, al fine di costringerlo ad affidare i lavori dì ristrutturazione dì un immobile di sua proprietà ad imprese controllate dalla famiglia mafiosa dì Pagliarelli.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen) e vizio di motivazione per difetto di autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari, sia dei gravi indizi di colpevolezza, che delle esigenze cautelari: la motivazione dell'ordinanza si configurerebbe come assertiva, tenuto conto che il giudice avrebbe richiamato la richiesta del pubblico ministero sia in relazione agli elementi di prova raccolti, che alla loro valutazione;

2.2. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 629 od.

Pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il compendio indiziario sarebbe stato valutato illegittimamente, tenuto conto che lo stesso non farebbe emergere alcun elemento che collegasse la minaccia alla richiesta di affidare i lavori di ristrutturazione della vittima ad un'impresa controllata dalla famiglia mafiosa di Pagliarelli; a ciò si aggiungeva che anche l'affissione della bambola sul cancello sarebbe stata attribuita al ricorrente sulla base di una valutazione congetturale del compendio indiziario, non essendo sufficiente a ritenere che la minaccia fosse riconducibile a Zappulla quanto emerso dalle conversazioni intercettate (del 7 maggio 2022 e del 15 ottobre 2021), dall'analisi della localizzazione dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, dal sistema di videosorveglianza posizionato in via Molara.

2.3. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 416-bis.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti della finalità agevolatrice e del metodo mafioso, che sarebbero state ritenute sulla base di una motivazione meramente assertiva e non dimostrativa.

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva, ritenuto con motivazione apodittica; il pericolo non troverebbe alcuna conferma nelle emergenze procedimentali: l'adeguatezza della misura sarebbe stata vagliata erroneamente, tenuto conto che si verterebbe in un caso di estorsione tentata che, secondo il ricorrente, non era una ipotesi di reato idonea a rendere operativa la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, che contesta la mancata rilevazione del difetto di autonomia della motivazione dell'ordinanza genetica, è infondato.

Il collegio riafferma che in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (tra le altre: Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807).

Nel caso in esame il Tribunale, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che il Giudice per le indagini preliminari aveva vagliato criticamente per ciascun indagato e per ciascun capo di imputazione provvisoria gli elementi illustrati nella richiesta ed aveva, altresì, precisato le ragioni per le quali li aveva ritenute idonei a giustificare l'applicazione della misura (nel caso di Zappulla la motivazione si trovava alle pagine 314 e ss. dell'ordinanza genetica: pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 2.11 secondo ed il terzo motivo sono fondati ed impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

Il collegio rileva che sebbene sia accertato, secondo le soglie probatorie richieste nell'incidente cautelare, che il ricorrente avesse partecipato all'azione minatoria contestata, tuttavia non risultano indicati elementi indiziari sufficienti per collegare tale minaccia ad una specifica richiesta estorsiva.

Non risulta sufficiente, al riguardo, né quanto rilevato dal Tribunale alle pagine 6 e 7 quando rileva che l'offeso aveva dichiarato di avere commissionato dei lavori di ristrutturazione (pagando anticipatamente 70.000 euro) che erano stati sospesi senza spiegazioni convincenti; né il riferimento all'incontro di Badagliacca con [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, ovvero sulla sussistenza di una richiesta estorsiva collegata all'azione minatoria, la motivazione risulta carente.

Anche la finalità agevolativa non risulta sufficientemente esplicata, essendo correlata alla richiesta estorsiva.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Palermo per nuova valutazione in ordine (a) alla sussistenza della richiesta di affidamento dei lavori ad impresa controllata dalla mafia, (b) al suo collegamento con l'attività minatoria, (c) alla sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 cod.pen. 3.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Palermo confermava l'ordinanza del 20 gennaio 2023 con con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. Si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di avere affisso sul cancello della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] una bambola con un proiettile conficcato nella fronte, al fine di costringerlo ad affidare i lavori dì ristrutturazione dì un immobile di sua proprietà ad imprese controllate dalla famiglia mafiosa dì Pagliarelli. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen) e vizio di motivazione per difetto di autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari, sia dei gravi indizi di colpevolezza, che delle esigenze cautelari: la motivazione dell'ordinanza si configurerebbe come assertiva, tenuto conto che il giudice avrebbe richiamato la richiesta del pubblico ministero sia in relazione agli elementi di prova raccolti, che alla loro valutazione; 2.2. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 629 od. Pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il compendio indiziario sarebbe stato valutato illegittimamente, tenuto conto che lo stesso non farebbe emergere alcun elemento che collegasse la minaccia alla richiesta di affidare i lavori di ristrutturazione della vittima ad un'impresa controllata dalla famiglia mafiosa di Pagliarelli; a ciò si aggiungeva che anche l'affissione della bambola sul cancello sarebbe stata attribuita al ricorrente sulla base di una valutazione congetturale del compendio indiziario, non essendo sufficiente a ritenere che la minaccia fosse riconducibile a Zappulla quanto emerso dalle conversazioni intercettate (del 7 maggio 2022 e del 15 ottobre 2021), dall'analisi della localizzazione dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, dal sistema di videosorveglianza posizionato in via Molara. 2.3. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 416-bis.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti della finalità agevolatrice e del metodo mafioso, che sarebbero state ritenute sulla base di una motivazione meramente assertiva e non dimostrativa. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva, ritenuto con motivazione apodittica; il pericolo non troverebbe alcuna conferma nelle emergenze procedimentali: l'adeguatezza della misura sarebbe stata vagliata erroneamente, tenuto conto che si verterebbe in un caso di estorsione tentata che, secondo il ricorrente, non era una ipotesi di reato idonea a rendere operativa la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, che contesta la mancata rilevazione del difetto di autonomia della motivazione dell'ordinanza genetica, è infondato. Il collegio riafferma che in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (tra le altre: Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). Nel caso in esame il Tribunale, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, rilevava che il Giudice per le indagini preliminari aveva vagliato criticamente per ciascun indagato e per ciascun capo di imputazione provvisoria gli elementi illustrati nella richiesta ed aveva, altresì, precisato le ragioni per le quali li aveva ritenute idonei a giustificare l'applicazione della misura (nel caso di Zappulla la motivazione si trovava alle pagine 314 e ss. dell'ordinanza genetica: pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 2.11 secondo ed il terzo motivo sono fondati ed impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame. Il collegio rileva che sebbene sia accertato, secondo le soglie probatorie richieste nell'incidente cautelare, che il ricorrente avesse partecipato all'azione minatoria contestata, tuttavia non risultano indicati elementi indiziari sufficienti per collegare tale minaccia ad una specifica richiesta estorsiva. Non risulta sufficiente, al riguardo, né quanto rilevato dal Tribunale alle pagine 6 e 7 quando rileva che l'offeso aveva dichiarato di avere commissionato dei lavori di ristrutturazione (pagando anticipatamente 70.000 euro) che erano stati sospesi senza spiegazioni convincenti; né il riferimento all'incontro di Badagliacca con [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, ovvero sulla sussistenza di una richiesta estorsiva collegata all'azione minatoria, la motivazione risulta carente. Anche la finalità agevolativa non risulta sufficientemente esplicata, essendo correlata alla richiesta estorsiva. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Palermo per nuova valutazione in ordine (a) alla sussistenza della richiesta di affidamento dei lavori ad impresa controllata dalla mafia, (b) al suo collegamento con l'attività minatoria, (c) alla sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 cod.pen. 3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Cos
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