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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2026

ECLI:EU:C:2026:590
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] di pagamento nel mercato interno – Direttiva (UE) 2015/2366 – Articolo 4, punto 3 – Nozione di “servizio di pagamento” – Articolo 4, punto 24 – Nozione di “bonifico” – Operazione di un’entità intermediaria effettuata in forza di un contratto tripartito e consistente nella detenzione dei fondi di un cliente sul conto bancario di tale entità intermediaria e nel trasferimento di tali fondi a un imprenditore previa autorizzazione del cliente – Qualificazione dell’operazione – Assenza di un “servizio di pagamento” » Nella causa C‑51/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 28 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2025, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] CV

contro

[OSCURATO:PERSONA] NV,

con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] NV, da G. Dictus e A. Muhammad, advocaaten; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da J. Langer e C.S.

Schillemans, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da E. Cicatelli, procuratore dello Stato, e G. Iappelli, avvocato dello Stato; – per il governo norvegese, da J. Høvik, E. Rikheim e P.A.

Tønnessen, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da G. Goddin e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35), in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I della direttiva 2015/2366. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] CV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società in accomandita di diritto olandese che fornisce garanzie e cauzioni ai privati nell’ambito di progetti di costruzione immobiliare, e la [OSCURATO:PERSONA] NV, ossia la banca centrale dei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «DNB»), in merito ad un’ingiunzione, accompagnata da una penalità, imposta alla [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2015/2366, e in concreto, per l’esercizio, senza autorizzazione, dell’attività di prestatore di servizi di pagamento.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando 6 e 24 della direttiva 2015/2366 così recitano: «(6) È opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un’applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l’Unione [europea].

Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l’Unione.

Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e tradursi in una maggiore scelta e una maggiore trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando nel contempo la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato. (…) (24) È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare servizi di pagamento in tutta l’Unione, ossia gli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono essere utilizzati per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)], gli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che può essere utilizzata per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2009/110/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU 2009, L 267, pag. 7)], gli istituti di pagamento e gli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale.

L’applicazione di tale quadro giuridico dovrebbe limitarsi ai prestatori di servizi che prestano servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare in conformità della presente direttiva». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento:

a) gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1)] (…)

b) gli istituti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva [2009/110] (…)

c) gli uffici postali (…)

d) gli istituti di pagamento; (…)». 5 L’articolo 4 della direttiva 2015/2366, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) 3) “servizi di pagamento”: una o più attività commerciali di cui all’allegato I; 4) “istituto di pagamento”: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione; 5) “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario; (…) 8) “pagatore”: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento; 9) “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento; (…) 11) “prestatore di servizi di pagamento”: un organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33; (…) 13) “ordine di pagamento”: un’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento; (…) 20) “consumatore”: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; (…) 22) “rimessa di denaro”: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore, senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo; (…) 24) “bonifico”: servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore. (…)». 6 L’allegato I della medesima direttiva è del seguente tenore:

«[OSCURATO:PERSONA]

(di cui all’articolo 4, punto 3) (…)

3. Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo;

c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti. (…)

6. Rimessa di denaro. (…)».

Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] civile dei [OSCURATO:PERSONA] 7 L’articolo 767 del libro 7 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]) prevede quanto segue: «Il committente può essere unicamente tenuto ad effettuare i pagamenti corrispondenti, almeno approssimativamente, allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione o al valore dei beni che gli sono stati ceduti; tuttavia, al fine di garantire l’adempimento dei suoi obblighi, può essere concordato che il committente depositi presso un notaio una somma non superiore al 10% del prezzo dell’opera oppure fornisca una garanzia sostitutiva per tale importo.

L’importo pagato in eccedenza costituisce un pagamento indebito».

Legge sul controllo finanziario 8 [OSCURATO:PERSONA] op het financieel toezicht (legge sul controllo finanziario), del 28 settembre 2006 (Stb. 2007, n. 475), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul controllo finanziario»), ha recepito nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA] la direttiva 2015/2366. 9 Ai sensi dell’articolo 1:1 di tale legge, un prestatore di servizi di pagamento è una persona la cui attività professionale consiste nel fornire servizi di pagamento, i quali sono costituiti da qualsiasi attività svolta a titolo professionale di cui all’allegato della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).

Stante l’abrogazione della direttiva 2007/64 da parte della direttiva 2015/2366, il giudice del rinvio precisa che le definizioni di cui all’articolo 1:1 di detta legge corrispondono a quelle dell’articolo 4 della direttiva 2015/2366. 10 L’articolo 2:3a, paragrafo 1, della stessa legge prevede quanto segue: «È vietato a chiunque abbia sede nei [OSCURATO:PERSONA] svolgere l’attività professionale di prestatore di servizi di pagamento senza aver ottenuto l’autorizzazione della [DNB] a tal fine».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 11 [OSCURATO:PERSONA] è una società che fornisce consulenza nonché cauzioni e garanzie ai privati nell’ambito di progetti edilizi e aziendali nel settore dell’edilizia.

A tale titolo, essa offre ai privati segnatamente i prodotti denominati « Afbouwgarantie » (garanzia di completamento) e « Zekerheidsstelling » (costituzione di un deposito cauzionale/garanzia).

Dalla formulazione della questione pregiudiziale e dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che quest’ultima riguarda unicamente il deposito cauzionale/garanzia. 12 [OSCURATO:PERSONA] BGN Zekerheidsstelling (in prosieguo: la «fondazione [OSCURATO:PERSONA]») è una fondazione collegata alla [OSCURATO:PERSONA]. 13 [OSCURATO:PERSONA] offre la costituzione di garanzia alle parti di un contratto d’opera, sulla base di un contratto concluso tra il cliente, l’imprenditore ed essa stessa.

L’obiettivo di tale garanzia è quello di coprire il rischio di inadempimento del cliente al quale si espone un imprenditore incaricato della costruzione di un’abitazione o di un altro edificio.

Infatti, gli imprenditori si espongono a tale rischio qualora il cliente sia legittimato, in forza del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], a pagare il prezzo dell’opera in più rate e, di norma, debba pagare l’ultima rata solo una volta ricevuta l’abitazione.

A copertura di tale rischio, gli imprenditori possono esigere che i clienti depositino l’importo dell’ultima rata presso un notaio o forniscano una garanzia sostitutiva.

Tale garanzia mira a garantire il versamento all’imprenditore dell’importo di quest’ultima rata. 14 Secondo le condizioni generali della garanzia, che sono clausole contrattuali redatte dalla [OSCURATO:PERSONA], come esposte nella domanda di pronuncia pregiudiziale, a titolo di garanzia, il cliente versa alla fondazione [OSCURATO:PERSONA] un determinato importo calcolato in relazione al primo acconto dovuto sul prezzo di costruzione di cui è debitore nei confronti dell’imprenditore, al momento del pagamento di tale acconto.

L’importo della garanzia ammonta, di norma, al 6% del prezzo della costruzione. 15 Quando il contratto d’opera è stato eseguito con soddisfazione dell’imprenditore e del cliente, e mediante notifica scritta alla [OSCURATO:PERSONA], l’importo della garanzia è versato all’imprenditore entro un termine di cinque giorni lavorativi.

Tale importo viene trasferito dal conto di pagamento della fondazione [OSCURATO:PERSONA] a quello dell’imprenditore. 16 Le spese dovute per l’esecuzione di una siffatta garanzia ammontano, di norma, al 4% dell’importo di quest’ultima, a carico del cliente, con un minimo di EUR 300, e al 2,5% di tale importo, a carico dell’imprenditore, con un minimo di EUR

200. [OSCURATO:PERSONA] fattura al cliente le spese da lui dovute.

Le spese a carico dell’imprenditore sono detratte all’atto del versamento dell’importo della garanzia a suo favore.

In caso di fallimento dell’imprenditore, la [OSCURATO:PERSONA] versa tale importo all’imprenditore che lo sostituisce. 17 A seguito di una richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la DNB ha esaminato se la garanzia di completamento e la costituzione di garanzia proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero contrarie alla legge sul controllo finanziario. 18 Con decisione dell’8 dicembre 2020, la DNB ha emesso un’ingiunzione accompagnata da una penalità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] adducendo come motivazione che, in particolare, proponendo la costituzione di garanzia, quest’ultima violava il divieto di esercitare a titolo professionale, senza autorizzazione, l’attività di prestatore di servizi di pagamento, risultante dall’articolo 2:3a, paragrafo 1, della legge sul controllo finanziario. 19 Secondo tale ingiunzione, la [OSCURATO:PERSONA] doveva, in particolare, porre fine a tale violazione entro quattro settimane dalla sua notifica, cessando di proporre la garanzia nonché cedendo, modificando o risolvendo i contratti in corso.

Per tutte le violazioni accertate, la penalità ammontava a EUR 10 000 alla settimana dopo la scadenza del periodo di tolleranza al termine del quale [OSCURATO:PERSONA] doveva aver dato piena esecuzione all’ingiunzione.

L’importo massimo della penalità ammontava a EUR 50

000. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale ingiunzione, ma la DNB lo ha dichiarato infondato con decisione del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 21 Dopo aver constatato che il periodo di tolleranza era scaduto senza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse dato esecuzione all’ingiunzione, la DNB ha proceduto alla riscossione della penalità di cui trattasi con decisione del 31 gennaio 2022. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’obiezione avverso tale decisione.

La DNB ha trasmesso tale obiezione al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) quale ricorso dinanzi ad esso proposto. 23 Tale giudice ha respinto i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del 6 ottobre 2021 e la decisione del 31 gennaio 2022 in quanto rispettivamente infondato e irricevibile.

Essa ha dichiarato che la DNB aveva correttamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] doveva disporre di un’autorizzazione per proporre la garanzia di completamento e la costituzione di garanzia e che, in mancanza di tale autorizzazione, quest’ultima aveva agito in violazione della legge sul controllo finanziario. 24 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 25 Il giudice del rinvio si interroga sulla fondatezza della posizione sostenuta dalla DNB.

Esso ritiene infatti che, con l’operazione di versamento dell’importo corrispondente alla garanzia, il cliente, in qualità di «pagatore», ai sensi dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2015/2366, dia un ordine di pagamento, a norma dell’articolo 4, punto 13, di tale direttiva, alla sua banca, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, in forza dell’articolo 4, punto 11, di detta direttiva, affinché quest’ultima trasferisca fondi dal suo conto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, della medesima direttiva, a quello della fondazione [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, quest’ultima dovrebbe essere qualificata come «beneficiario», ai sensi dell’articolo 4, punto 9, della direttiva 2015/2366.

Tale giudice ritiene che la banca del cliente esegua un’operazione di pagamento, conformemente al punto 3 dell’allegato I di tale direttiva, e fornisca così un servizio di pagamento.

Analogamente, e per quanto riguarda l’operazione consistente nel trasferire fondi dal conto della fondazione [OSCURATO:PERSONA] a quello dell’imprenditore, detto giudice ritiene che la banca di tale fondazione esegua un’operazione di pagamento e fornisca così un servizio di pagamento, essendo detta fondazione il «pagatore» e l’imprenditore il «beneficiario». 26 Per contro, la DNB ritiene che la ricezione dei fondi del cliente sul conto della fondazione [OSCURATO:PERSONA], e il successivo trasferimento di tali fondi da tale conto a quello dell’imprenditore, costituiscano un’unica operazione di pagamento effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] eseguirebbe, in qualità di intermediario, un bonifico all’imprenditore di fondi del cliente, fornendo così un servizio di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con il punto 3 dell’allegato I di tale direttiva. 27 Tuttavia, il giudice del rinvio fa riferimento a una risposta della Commissione europea, pubblicata il 18 marzo 2022, al quesito 2020/5216, che si annovera tra le norme prudenziali applicate dall’Autorità bancaria europea.

Secondo tale risposta, la ricezione e il trasferimento di fondi costituiscono un servizio di pagamento conformemente all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con l’allegato I della suddetta direttiva.

A tal riguardo, la Commissione ritiene che potrebbe trattarsi di una «rimessa di denaro», ai sensi dell’articolo 4, punto 22, di detta direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato I di quest’ultima, o di un’esecuzione di operazioni di pagamento conformemente al punto 3 dell’allegato I della medesima direttiva.

Il giudice del rinvio ritiene che tale risposta possa avvalorare la posizione sostenuta dalla DNB. 28 Date tali circostanze, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che un servizio di ricezione e trasferimento di fondi, offerto da un’entità come intermediario, costituisce un servizio di pagamento - e, più precisamente, l’esecuzione di bonifici ai sensi di detta direttiva - qualora tale entità, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, riceva i fondi dal cliente sul proprio conto di pagamento e trasferisca tali fondi da tale conto di pagamento all’imprenditore dopo aver ottenuto l’autorizzazione del cliente».

Sulla questione pregiudiziale 29 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un servizio di ricezione e di trasferimento di fondi fornito da un’entità che agisce in qualità di intermediario costituisce un «servizio di pagamento», a norma di tale articolo 4, punto 3, e, più in particolare, un «bonifico», qualora, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, tale entità riceva i fondi del cliente sul conto di pagamento di una fondazione ad essa collegata, e li trasferisca poi all’imprenditore da tale conto, con il consenso del cliente. 30 In via preliminare, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce servizi di fideiussione e/o di deposito di garanzia nell’ambito di operazioni relative a costruzioni immobiliari, servizi che costituiscono una «garanzia sostitutiva», ai sensi dell’articolo 767 del libro 7 del codice civile dei [OSCURATO:PERSONA].

Secondo queste stesse indicazioni, detti servizi si suddividono in due sotto-operazioni distinte. – in un primo momento, viene effettuato un trasferimento di fondi dal conto di pagamento del cliente della [OSCURATO:PERSONA] al conto di pagamento della fondazione [OSCURATO:PERSONA].

Le somme pagate sono trattenute su quest’ultimo conto a titolo di garanzia, fino a quando il cliente interessato non abbia verificato e comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che il contratto d’opera è stato eseguito con soddisfazione dell’imprenditore interessato, – in un secondo momento, a seguito di tale verifica e con il consenso di tale cliente, la fondazione [OSCURATO:PERSONA] invia un ordine di pagamento alla sua banca, affinché quest’ultima effettui il trasferimento della somma richiesta dal suo conto di pagamento al conto di pagamento di detto imprenditore. 31 Ciò precisato, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto della lettera della stessa, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). 32 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, occorre rilevare che l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, che definisce la nozione di «servizi di pagamento», rinvia alle attività elencate nell’allegato I di tale direttiva, precisando che una o più di tali attività devono essere «commerciali». 33 Tra le attività enumerate in detto elenco, si trova segnatamente, al punto 3, lettera c), del suddetto allegato I, «[l]’esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento», quando tale operazione consiste nella «esecuzione di bonifici». 34 Conformemente al punto 5 dell’articolo 4 della direttiva 2015/2366, per «operazione di pagamento» si intende «l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario». 35 Inoltre, occorre ricordare, da un lato, che l’articolo 4, punto 24, della direttiva 2015/2366 definisce la nozione di «bonifico» come un «servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore», e, dall’altro, che l’articolo 4, punto 8, di tale direttiva definisce la nozione di «pagatore» come qualsiasi «persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento». 36 Ne deriva che, affinché un bonifico sia eseguito, non solo il pagatore deve impartire un ordine di pagamento al suo prestatore di servizi di pagamento, ma tale prestatore deve anche detenere il conto di pagamento del pagatore. 37 Di conseguenza, dall’interpretazione letterale delle disposizioni di cui trattasi risulta che l’esistenza di un conto di pagamento del pagatore e la detenzione di quest’ultimo da parte del prestatore di servizi di pagamento sono elementi caratteristici necessari per stabilire che un’operazione di pagamento consiste in una procedura di «esecuzione di bonifici» ai sensi dell’allegato I, punto 3, lettera c), della direttiva 2015/2366, e quindi un «servizio di pagamento» ai sensi delle disposizioni di cui trattasi. 38 Orbene, nel caso di specie, sebbene i servizi di fideiussione e/o di deposito di garanzia offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] implichino, tra l’altro, trasferimenti di fondi nell’ambito delle due sotto-operazioni di cui al punto 30 della presente sentenza, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che tali trasferimenti sono effettuati dalle rispettive banche del cliente e della fondazione [OSCURATO:PERSONA], e non dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa.

Secondo queste stesse indicazioni, dette banche costituiscono «prestatori di servizi di pagamento» in forza dell’articolo 4, punto 11, della direttiva 2015/2366. 39 Risulta, peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte che né la [OSCURATO:PERSONA] né la fondazione [OSCURATO:PERSONA] detengono conti di pagamento per conto dei loro clienti, sicché i trasferimenti di importi dovuti in forza dei contratti tra la [OSCURATO:PERSONA], i clienti e gli imprenditori avvengono da conti detenuti dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di tali clienti e da quelli della fondazione [OSCURATO:PERSONA]. 40 Ne consegue che, nell’ambito delle due sotto-operazioni descritte al punto 30 della presente sentenza, l’esecuzione delle operazioni di pagamento e dei bonifici incombe ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento del cliente e della fondazione [OSCURATO:PERSONA], senza che il rapporto contrattuale sottostante tra il cliente, la [OSCURATO:PERSONA] e l’imprenditore abbia rilevanza al riguardo. 41 Sebbene i trasferimenti di fondi effettuati dai prestatori di servizi di pagamento del cliente e della fondazione [OSCURATO:PERSONA] possano essere qualificati come «servizi di pagamento», in particolare come esecuzione di bonifici, occorre ricordare che, per contro, il servizio di fideiussione e/o deposito di garanzia fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie costituisce, in forza dell’articolo 767 del libro 7 del codice civile dei [OSCURATO:PERSONA], una sorta di garanzia personale e, più in particolare, una «garanzia sostitutiva» alternativa al servizio di deposito presso un notaio.

Orbene, poiché un siffatto servizio non è né definito né disciplinato dalla direttiva 2015/2366, esso esula dall’ambito di applicazione di quest’ultima. 42 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono le disposizioni di cui trattasi, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 stabilisce sei categorie di prestatori di servizi di pagamento.

Tra tali categorie figurano, in particolare, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli uffici postali.

Orbene, come risulta in particolare dall’articolo 4, punto 24, della direttiva 2015/2366 nonché dal punto 3 dell’allegato I di quest’ultima, tale direttiva è destinata ad applicarsi a servizi di pagamento e bonifici forniti unicamente da entità rientranti in dette categorie di prestatori di servizi di pagamento. 43 Tale interpretazione è corroborata dal considerando 24 della stessa direttiva, a tenore del quale il quadro giuridico istituito da quest’ultima dovrebbe limitarsi ai prestatori di servizi che prestano servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare. 44 Siffatto requisito trova spiegazione nel contesto normativo in cui si inserisce la direttiva 2015/2366.

Invero, il fatto di qualificare un’operazione come «servizio di pagamento» comporta effetti giuridici rilevanti per la persona che offre un siffatto servizio a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare. 45 Occorre rilevare che sia le disposizioni relative all’autorizzazione e alla vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento sia quelle che disciplinano la responsabilità civile del prestatore di servizi di pagamento costituiscono un insieme di norme caratterizzate da requisiti elevati, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 61 a 65 delle sue conclusioni.

L’applicazione di un siffatto regime giuridico restrittivo è giustificata, alla luce del suo rigore, dalla partecipazione diretta del prestatore di servizi di pagamento al trasferimento dei fondi. 46 A maggior ragione, e come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, i requisiti in materia di autorizzazione degli istituti di pagamento, di vigilanza prudenziale e di responsabilità civile imposti dalla direttiva 2015/2366 non sono giustificati se trasferimenti di fondi sono effettuati solo al fine di realizzare un altro servizio proposto in via principale, come nel caso di specie, vale a dire un servizio di fornitura di garanzie sostitutive, attività che, di per sé, non rientra nelle disposizioni di tale direttiva. 47 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non rientra in nessuna delle categorie di «prestatore di servizi di pagamento» di cui al punto 42 della presente sentenza e che, per effettuare il servizio di fornitura di garanzie sostitutive di cui trattasi nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] non procede, di per sé, a trasferimenti di fondi. 48 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/2366, occorre rilevare che risulta in particolare dal suo considerando 6 che essa mira non solo ad offrire ai consumatori un elevato livello di protezione nell’utilizzo dei servizi di pagamento in tutta l’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2020, DenizBank, C‑287/19, EU:C:2020:897, punto 102), ma anche a garantire una maggiore chiarezza giuridica e un’applicazione coerente del quadro normativo in tutta l’Unione. 49 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, nel contesto della direttiva 2007/64, che ha preceduto la direttiva 2015/2366, che il legislatore dell’Unione ha cercato di creare un mercato unico dei servizi di pagamento sostituendo i 27 sistemi nazionali esistenti la cui coesistenza era fonte di confusione e soffriva di una mancanza di certezza del diritto, con un quadro giuridico armonizzato che definisce i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 44). 50 La circostanza che l’obiettivo di garantire un’elevata tutela dei consumatori costituisca uno scopo fondamentale del regime introdotto dalla direttiva 2015/2366 non può, di per sé, né modificare l’ambito di applicazione delle disposizioni di tale direttiva né ampliare la portata delle nozioni pertinenti che tali disposizioni contengono andando oltre il tenore letterale delle definizioni di tali nozioni.

Peraltro, una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con l’obiettivo di garantire la chiarezza giuridica nel settore dei servizi di pagamento. 51 Inoltre, come ricordato ai punti 13 e 41 della presente sentenza, il servizio di fideiussione e/o di deposito di garanzia effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie costituisce, in forza dell’articolo 767 del libro 7 del codice civile dei [OSCURATO:PERSONA], un’alternativa al servizio di deposito di garanzia presso un notaio.

Orbene, è giocoforza constatare che non risulta né dalle disposizioni né dall’economia generale della direttiva 2015/2366 che quest’ultima abbia inteso assoggettare la prestazione di tali servizi da parte di notai al regime speciale dei servizi di pagamento nonché alla condizione di autorizzazione prevista dalla direttiva in parola. 52 Di conseguenza, dall’interpretazione letterale, contestuale e teleologica delle disposizioni di cui trattasi risulta che la direttiva 2015/2366 esclude dal suo ambito di applicazione i prestatori di servizi di garanzia che utilizzano, in via accessoria, servizi di pagamento proposti da altri prestatori che forniscono tali servizi in via principale, nell’ambito della loro occupazione principale o attività commerciale regolare. 53 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un servizio di ricezione e di trasferimento di fondi fornito da un’entità che agisce in qualità di intermediario non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale articolo 4, punto 3, più in particolare, un «bonifico», qualora, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, tale entità riceva i fondi del cliente sul conto di pagamento di una fondazione ad essa collegata e successivamente li trasferisca all’imprenditore da tale conto, con il consenso del cliente.

Sulle spese 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, letto in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I della direttiva 2015/2366, deve essere interpretato nel senso che: un servizio di ricezione e di trasferimento di fondi fornito da un’entità che agisce in qualità di intermediario non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale articolo 4, punto 3, e più in particolare, un «bonifico», qualora, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, tale entità riceva i fondi del cliente sul conto di pagamento di una fondazione ad essa collegata e successivamente li trasferisca all’imprenditore da tale conto, con il consenso del cliente.

Firme * Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 luglio 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] di pagamento nel mercato interno – Direttiva (UE) 2015/2366 – Articolo 4, punto 3 – Nozione di “servizio di pagamento” – Articolo 4, punto 24 – Nozione di “bonifico” – Operazione di un’entità intermediaria effettuata in forza di un contratto tripartito e consistente nella detenzione dei fondi di un cliente sul conto bancario di tale entità intermediaria e nel trasferimento di tali fondi a un imprenditore previa autorizzazione del cliente – Qualificazione dell’operazione – Assenza di un “servizio di pagamento” » Nella causa C‑51/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 28 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] CV contro [OSCURATO:PERSONA] NV, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Kumin, S. Gervasoni e M. Bošnjak (relatore), giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2025, considerate le osservazioni presentate: –        per la [OSCURATO:PERSONA] NV, da G. Dictus e A. Muhammad, advocaaten; –        per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da J. Langer e C.S. Schillemans, in qualità di agenti; –        per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; –        per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da E. Cicatelli, procuratore dello Stato, e G. Iappelli, avvocato dello Stato; –        per il governo norvegese, da J. Høvik, E. Rikheim e P.A. Tønnessen, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da G. Goddin e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 febbraio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35), in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I della direttiva 2015/2366. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] CV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società in accomandita di diritto olandese che fornisce garanzie e cauzioni ai privati nell’ambito di progetti di costruzione immobiliare, e la [OSCURATO:PERSONA] NV, ossia la banca centrale dei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «DNB»), in merito ad un’ingiunzione, accompagnata da una penalità, imposta alla [OSCURATO:PERSONA] per violazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2015/2366, e in concreto, per l’esercizio, senza autorizzazione, dell’attività di prestatore di servizi di pagamento. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando 6 e 24 della direttiva 2015/2366 così recitano: «(6)      È opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un’applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l’Unione [europea]. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l’Unione. Ciò dovrebbe generare efficienze nel sistema dei pagamenti nel suo complesso e tradursi in una maggiore scelta e una maggiore trasparenza dei servizi di pagamento, rafforzando nel contempo la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato. (…) (24)      È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare servizi di pagamento in tutta l’Unione, ossia gli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono essere utilizzati per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)], gli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che può essere utilizzata per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali stabiliti dalla direttiva 2009/110/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU 2009, L 267, pag. 7)], gli istituti di pagamento e gli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale. L’applicazione di tale quadro giuridico dovrebbe limitarsi ai prestatori di servizi che prestano servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare in conformità della presente direttiva». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento: a)      gli enti creditizi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1)] (…) b)      gli istituti di moneta elettronica quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva [2009/110] (…) c)      gli uffici postali (…) d)      gli istituti di pagamento; (…)». 5 L’articolo 4 della direttiva 2015/2366, intitolato «Definizioni», così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) 3)      “servizi di pagamento”: una o più attività commerciali di cui all’allegato I; 4)      “istituto di pagamento”: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 11, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l’Unione; 5)      “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario; (…) 8)      “pagatore”: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento; 9)      “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento; (…) 11)      “prestatore di servizi di pagamento”: un organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 o 33; (…) 13)      “ordine di pagamento”: un’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento; (…) 20)      “consumatore”: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale; (…) 22)      “rimessa di denaro”: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore, senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo; (…) 24)      “bonifico”: servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore. (…)». 6 L’allegato I della medesima direttiva è del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA] (di cui all’articolo 4, punto 3) (…) 3.      Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: a)      esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b)      esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c)      esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti. (…) 6.      Rimessa di denaro. (…)». Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] civile dei [OSCURATO:PERSONA] 7 L’articolo 767 del libro 7 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]) prevede quanto segue: «Il committente può essere unicamente tenuto ad effettuare i pagamenti corrispondenti, almeno approssimativamente, allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione o al valore dei beni che gli sono stati ceduti; tuttavia, al fine di garantire l’adempimento dei suoi obblighi, può essere concordato che il committente depositi presso un notaio una somma non superiore al 10% del prezzo dell’opera oppure fornisca una garanzia sostitutiva per tale importo. L’importo pagato in eccedenza costituisce un pagamento indebito». Legge sul controllo finanziario 8 [OSCURATO:PERSONA] op het financieel toezicht (legge sul controllo finanziario), del 28 settembre 2006 (Stb. 2007, n. 475), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul controllo finanziario»), ha recepito nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA] la direttiva 2015/2366. 9 Ai sensi dell’articolo 1:1 di tale legge, un prestatore di servizi di pagamento è una persona la cui attività professionale consiste nel fornire servizi di pagamento, i quali sono costituiti da qualsiasi attività svolta a titolo professionale di cui all’allegato della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1). Stante l’abrogazione della direttiva 2007/64 da parte della direttiva 2015/2366, il giudice del rinvio precisa che le definizioni di cui all’articolo 1:1 di detta legge corrispondono a quelle dell’articolo 4 della direttiva 2015/2366. 10 L’articolo 2:3a, paragrafo 1, della stessa legge prevede quanto segue: «È vietato a chiunque abbia sede nei [OSCURATO:PERSONA] svolgere l’attività professionale di prestatore di servizi di pagamento senza aver ottenuto l’autorizzazione della [DNB] a tal fine». Procedimento principale e questione pregiudiziale 11 [OSCURATO:PERSONA] è una società che fornisce consulenza nonché cauzioni e garanzie ai privati nell’ambito di progetti edilizi e aziendali nel settore dell’edilizia. A tale titolo, essa offre ai privati segnatamente i prodotti denominati « Afbouwgarantie » (garanzia di completamento) e « Zekerheidsstelling » (costituzione di un deposito cauzionale/garanzia). Dalla formulazione della questione pregiudiziale e dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale si evince che quest’ultima riguarda unicamente il deposito cauzionale/garanzia. 12 [OSCURATO:PERSONA] BGN Zekerheidsstelling (in prosieguo: la «fondazione [OSCURATO:PERSONA]») è una fondazione collegata alla [OSCURATO:PERSONA]. 13 [OSCURATO:PERSONA] offre la costituzione di garanzia alle parti di un contratto d’opera, sulla base di un contratto concluso tra il cliente, l’imprenditore ed essa stessa. L’obiettivo di tale garanzia è quello di coprire il rischio di inadempimento del cliente al quale si espone un imprenditore incaricato della costruzione di un’abitazione o di un altro edificio. Infatti, gli imprenditori si espongono a tale rischio qualora il cliente sia legittimato, in forza del diritto dei [OSCURATO:PERSONA], a pagare il prezzo dell’opera in più rate e, di norma, debba pagare l’ultima rata solo una volta ricevuta l’abitazione. A copertura di tale rischio, gli imprenditori possono esigere che i clienti depositino l’importo dell’ultima rata presso un notaio o forniscano una garanzia sostitutiva. Tale garanzia mira a garantire il versamento all’imprenditore dell’importo di quest’ultima rata. 14 Secondo le condizioni generali della garanzia, che sono clausole contrattuali redatte dalla [OSCURATO:PERSONA], come esposte nella domanda di pronuncia pregiudiziale, a titolo di garanzia, il cliente versa alla fondazione [OSCURATO:PERSONA] un determinato importo calcolato in relazione al primo acconto dovuto sul prezzo di costruzione di cui è debitore nei confronti dell’imprenditore, al momento del pagamento di tale acconto. L’importo della garanzia ammonta, di norma, al 6% del prezzo della costruzione. 15 Quando il contratto d’opera è stato eseguito con soddisfazione dell’imprenditore e del cliente, e mediante notifica scritta alla [OSCURATO:PERSONA], l’importo della garanzia è versato all’imprenditore entro un termine di cinque giorni lavorativi. Tale importo viene trasferito dal conto di pagamento della fondazione [OSCURATO:PERSONA] a quello dell’imprenditore. 16 Le spese dovute per l’esecuzione di una siffatta garanzia ammontano, di norma, al 4% dell’importo di quest’ultima, a carico del cliente, con un minimo di EUR 300, e al 2,5% di tale importo, a carico dell’imprenditore, con un minimo di EUR 200. [OSCURATO:PERSONA] fattura al cliente le spese da lui dovute. Le spese a carico dell’imprenditore sono detratte all’atto del versamento dell’importo della garanzia a suo favore. In caso di fallimento dell’imprenditore, la [OSCURATO:PERSONA] versa tale importo all’imprenditore che lo sostituisce. 17 A seguito di una richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la DNB ha esaminato se la garanzia di completamento e la costituzione di garanzia proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero contrarie alla legge sul controllo finanziario. 18 Con decisione dell’8 dicembre 2020, la DNB ha emesso un’ingiunzione accompagnata da una penalità nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] adducendo come motivazione che, in particolare, proponendo la costituzione di garanzia, quest’ultima violava il divieto di esercitare a titolo professionale, senza autorizzazione, l’attività di prestatore di servizi di pagamento, risultante dall’articolo 2:3a, paragrafo 1, della legge sul controllo finanziario. 19 Secondo tale ingiunzione, la [OSCURATO:PERSONA] doveva, in particolare, porre fine a tale violazione entro quattro settimane dalla sua notifica, cessando di proporre la garanzia nonché cedendo, modificando o risolvendo i contratti in corso. Per tutte le violazioni accertate, la penalità ammontava a EUR 10 000 alla settimana dopo la scadenza del periodo di tolleranza al termine del quale [OSCURATO:PERSONA] doveva aver dato piena esecuzione all’ingiunzione. L’importo massimo della penalità ammontava a EUR 50 000. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale ingiunzione, ma la DNB lo ha dichiarato infondato con decisione del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 21 Dopo aver constatato che il periodo di tolleranza era scaduto senza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse dato esecuzione all’ingiunzione, la DNB ha proceduto alla riscossione della penalità di cui trattasi con decisione del 31 gennaio 2022. 22 [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’obiezione avverso tale decisione. La DNB ha trasmesso tale obiezione al rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) quale ricorso dinanzi ad esso proposto. 23 Tale giudice ha respinto i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del 6 ottobre 2021 e la decisione del 31 gennaio 2022 in quanto rispettivamente infondato e irricevibile. Essa ha dichiarato che la DNB aveva correttamente constatato che la [OSCURATO:PERSONA] doveva disporre di un’autorizzazione per proporre la garanzia di completamento e la costituzione di garanzia e che, in mancanza di tale autorizzazione, quest’ultima aveva agito in violazione della legge sul controllo finanziario. 24 Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 25 Il giudice del rinvio si interroga sulla fondatezza della posizione sostenuta dalla DNB. Esso ritiene infatti che, con l’operazione di versamento dell’importo corrispondente alla garanzia, il cliente, in qualità di «pagatore», ai sensi dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2015/2366, dia un ordine di pagamento, a norma dell’articolo 4, punto 13, di tale direttiva, alla sua banca, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, in forza dell’articolo 4, punto 11, di detta direttiva, affinché quest’ultima trasferisca fondi dal suo conto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 12, della medesima direttiva, a quello della fondazione [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, quest’ultima dovrebbe essere qualificata come «beneficiario», ai sensi dell’articolo 4, punto 9, della direttiva 2015/2366. Tale giudice ritiene che la banca del cliente esegua un’operazione di pagamento, conformemente al punto 3 dell’allegato I di tale direttiva, e fornisca così un servizio di pagamento. Analogamente, e per quanto riguarda l’operazione consistente nel trasferire fondi dal conto della fondazione [OSCURATO:PERSONA] a quello dell’imprenditore, detto giudice ritiene che la banca di tale fondazione esegua un’operazione di pagamento e fornisca così un servizio di pagamento, essendo detta fondazione il «pagatore» e l’imprenditore il «beneficiario». 26 Per contro, la DNB ritiene che la ricezione dei fondi del cliente sul conto della fondazione [OSCURATO:PERSONA], e il successivo trasferimento di tali fondi da tale conto a quello dell’imprenditore, costituiscano un’unica operazione di pagamento effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] eseguirebbe, in qualità di intermediario, un bonifico all’imprenditore di fondi del cliente, fornendo così un servizio di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con il punto 3 dell’allegato I di tale direttiva. 27 Tuttavia, il giudice del rinvio fa riferimento a una risposta della Commissione europea, pubblicata il 18 marzo 2022, al quesito 2020/5216, che si annovera tra le norme prudenziali applicate dall’Autorità bancaria europea. Secondo tale risposta, la ricezione e il trasferimento di fondi costituiscono un servizio di pagamento conformemente all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con l’allegato I della suddetta direttiva. A tal riguardo, la Commissione ritiene che potrebbe trattarsi di una «rimessa di denaro», ai sensi dell’articolo 4, punto 22, di detta direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell’allegato I di quest’ultima, o di un’esecuzione di operazioni di pagamento conformemente al punto 3 dell’allegato I della medesima direttiva. Il giudice del rinvio ritiene che tale risposta possa avvalorare la posizione sostenuta dalla DNB. 28 Date tali circostanze, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che un servizio di ricezione e trasferimento di fondi, offerto da un’entità come intermediario, costituisce un servizio di pagamento - e, più precisamente, l’esecuzione di bonifici ai sensi di detta direttiva - qualora tale entità, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, riceva i fondi dal cliente sul proprio conto di pagamento e trasferisca tali fondi da tale conto di pagamento all’imprenditore dopo aver ottenuto l’autorizzazione del cliente». Sulla questione pregiudiziale 29 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un servizio di ricezione e di trasferimento di fondi fornito da un’entità che agisce in qualità di intermediario costituisce un «servizio di pagamento», a norma di tale articolo 4, punto 3, e, più in particolare, un «bonifico», qualora, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, tale entità riceva i fondi del cliente sul conto di pagamento di una fondazione ad essa collegata, e li trasferisca poi all’imprenditore da tale conto, con il consenso del cliente. 30 In via preliminare, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce servizi di fideiussione e/o di deposito di garanzia nell’ambito di operazioni relative a costruzioni immobiliari, servizi che costituiscono una «garanzia sostitutiva», ai sensi dell’articolo 767 del libro 7 del codice civile dei [OSCURATO:PERSONA]. Secondo queste stesse indicazioni, detti servizi si suddividono in due sotto-operazioni distinte. –        in un primo momento, viene effettuato un trasferimento di fondi dal conto di pagamento del cliente della [OSCURATO:PERSONA] al conto di pagamento della fondazione [OSCURATO:PERSONA]. Le somme pagate sono trattenute su quest’ultimo conto a titolo di garanzia, fino a quando il cliente interessato non abbia verificato e comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che il contratto d’opera è stato eseguito con soddisfazione dell’imprenditore interessato, –        in un secondo momento, a seguito di tale verifica e con il consenso di tale cliente, la fondazione [OSCURATO:PERSONA] invia un ordine di pagamento alla sua banca, affinché quest’ultima effettui il trasferimento della somma richiesta dal suo conto di pagamento al conto di pagamento di detto imprenditore. 31 Ciò precisato, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto della lettera della stessa, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 91). 32 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, occorre rilevare che l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, che definisce la nozione di «servizi di pagamento», rinvia alle attività elencate nell’allegato I di tale direttiva, precisando che una o più di tali attività devono essere «commerciali». 33 Tra le attività enumerate in detto elenco, si trova segnatamente, al punto 3, lettera c), del suddetto allegato I, «[l]’esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento», quando tale operazione consiste nella «esecuzione di bonifici». 34 Conformemente al punto 5 dell’articolo 4 della direttiva 2015/2366, per «operazione di pagamento» si intende «l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario». 35 Inoltre, occorre ricordare, da un lato, che l’articolo 4, punto 24, della direttiva 2015/2366 definisce la nozione di «bonifico» come un «servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal pagatore», e, dall’altro, che l’articolo 4, punto 8, di tale direttiva definisce la nozione di «pagatore» come qualsiasi «persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento». 36 Ne deriva che, affinché un bonifico sia eseguito, non solo il pagatore deve impartire un ordine di pagamento al suo prestatore di servizi di pagamento, ma tale prestatore deve anche detenere il conto di pagamento del pagatore. 37 Di conseguenza, dall’interpretazione letterale delle disposizioni di cui trattasi risulta che l’esistenza di un conto di pagamento del pagatore e la detenzione di quest’ultimo da parte del prestatore di servizi di pagamento sono elementi caratteristici necessari per stabilire che un’operazione di pagamento consiste in una procedura di «esecuzione di bonifici» ai sensi dell’allegato I, punto 3, lettera c), della direttiva 2015/2366, e quindi un «servizio di pagamento» ai sensi delle disposizioni di cui trattasi. 38 Orbene, nel caso di specie, sebbene i servizi di fideiussione e/o di deposito di garanzia offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] implichino, tra l’altro, trasferimenti di fondi nell’ambito delle due sotto-operazioni di cui al punto 30 della presente sentenza, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che tali trasferimenti sono effettuati dalle rispettive banche del cliente e della fondazione [OSCURATO:PERSONA], e non dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa. Secondo queste stesse indicazioni, dette banche costituiscono «prestatori di servizi di pagamento» in forza dell’articolo 4, punto 11, della direttiva 2015/2366. 39 Risulta, peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte che né la [OSCURATO:PERSONA] né la fondazione [OSCURATO:PERSONA] detengono conti di pagamento per conto dei loro clienti, sicché i trasferimenti di importi dovuti in forza dei contratti tra la [OSCURATO:PERSONA], i clienti e gli imprenditori avvengono da conti detenuti dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di tali clienti e da quelli della fondazione [OSCURATO:PERSONA]. 40 Ne consegue che, nell’ambito delle due sotto-operazioni descritte al punto 30 della presente sentenza, l’esecuzione delle operazioni di pagamento e dei bonifici incombe ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento del cliente e della fondazione [OSCURATO:PERSONA], senza che il rapporto contrattuale sottostante tra il cliente, la [OSCURATO:PERSONA] e l’imprenditore abbia rilevanza al riguardo. 41 Sebbene i trasferimenti di fondi effettuati dai prestatori di servizi di pagamento del cliente e della fondazione [OSCURATO:PERSONA] possano essere qualificati come «servizi di pagamento», in particolare come esecuzione di bonifici, occorre ricordare che, per contro, il servizio di fideiussione e/o deposito di garanzia fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie costituisce, in forza dell’articolo 767 del libro 7 del codice civile dei [OSCURATO:PERSONA], una sorta di garanzia personale e, più in particolare, una «garanzia sostitutiva» alternativa al servizio di deposito presso un notaio. Orbene, poiché un siffatto servizio non è né definito né disciplinato dalla direttiva 2015/2366, esso esula dall’ambito di applicazione di quest’ultima. 42 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono le disposizioni di cui trattasi, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 stabilisce sei categorie di prestatori di servizi di pagamento. Tra tali categorie figurano, in particolare, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli uffici postali. Orbene, come risulta in particolare dall’articolo 4, punto 24, della direttiva 2015/2366 nonché dal punto 3 dell’allegato I di quest’ultima, tale direttiva è destinata ad applicarsi a servizi di pagamento e bonifici forniti unicamente da entità rientranti in dette categorie di prestatori di servizi di pagamento. 43 Tale interpretazione è corroborata dal considerando 24 della stessa direttiva, a tenore del quale il quadro giuridico istituito da quest’ultima dovrebbe limitarsi ai prestatori di servizi che prestano servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare. 44 Siffatto requisito trova spiegazione nel contesto normativo in cui si inserisce la direttiva 2015/2366. Invero, il fatto di qualificare un’operazione come «servizio di pagamento» comporta effetti giuridici rilevanti per la persona che offre un siffatto servizio a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare. 45 Occorre rilevare che sia le disposizioni relative all’autorizzazione e alla vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento sia quelle che disciplinano la responsabilità civile del prestatore di servizi di pagamento costituiscono un insieme di norme caratterizzate da requisiti elevati, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 61 a 65 delle sue conclusioni. L’applicazione di un siffatto regime giuridico restrittivo è giustificata, alla luce del suo rigore, dalla partecipazione diretta del prestatore di servizi di pagamento al trasferimento dei fondi. 46 A maggior ragione, e come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, i requisiti in materia di autorizzazione degli istituti di pagamento, di vigilanza prudenziale e di responsabilità civile imposti dalla direttiva 2015/2366 non sono giustificati se trasferimenti di fondi sono effettuati solo al fine di realizzare un altro servizio proposto in via principale, come nel caso di specie, vale a dire un servizio di fornitura di garanzie sostitutive, attività che, di per sé, non rientra nelle disposizioni di tale direttiva. 47 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non rientra in nessuna delle categorie di «prestatore di servizi di pagamento» di cui al punto 42 della presente sentenza e che, per effettuare il servizio di fornitura di garanzie sostitutive di cui trattasi nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA] non procede, di per sé, a trasferimenti di fondi. 48 Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2015/2366, occorre rilevare che risulta in particolare dal suo considerando 6 che essa mira non solo ad offrire ai consumatori un elevato livello di protezione nell’utilizzo dei servizi di pagamento in tutta l’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2020, DenizBank, C‑287/19, EU:C:2020:897, punto 102), ma anche a garantire una maggiore chiarezza giuridica e un’applicazione coerente del quadro normativo in tutta l’Unione. 49 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, nel contesto della direttiva 2007/64, che ha preceduto la direttiva 2015/2366, che il legislatore dell’Unione ha cercato di creare un mercato unico dei servizi di pagamento sostituendo i 27 sistemi nazionali esistenti la cui coesistenza era fonte di confusione e soffriva di una mancanza di certezza del diritto, con un quadro giuridico armonizzato che definisce i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 44). 50 La circostanza che l’obiettivo di garantire un’elevata tutela dei consumatori costituisca uno scopo fondamentale del regime introdotto dalla direttiva 2015/2366 non può, di per sé, né modificare l’ambito di applicazione delle disposizioni di tale direttiva né ampliare la portata delle nozioni pertinenti che tali disposizioni contengono andando oltre il tenore letterale delle definizioni di tali nozioni. Peraltro, una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con l’obiettivo di garantire la chiarezza giuridica nel settore dei servizi di pagamento. 51 Inoltre, come ricordato ai punti 13 e 41 della presente sentenza, il servizio di fideiussione e/o di deposito di garanzia effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie costituisce, in forza dell’articolo 767 del libro 7 del codice civile dei [OSCURATO:PERSONA], un’alternativa al servizio di deposito di garanzia presso un notaio. Orbene, è giocoforza constatare che non risulta né dalle disposizioni né dall’economia generale della direttiva 2015/2366 che quest’ultima abbia inteso assoggettare la prestazione di tali servizi da parte di notai al regime speciale dei servizi di pagamento nonché alla condizione di autorizzazione prevista dalla direttiva in parola. 52 Di conseguenza, dall’interpretazione letterale, contestuale e teleologica delle disposizioni di cui trattasi risulta che la direttiva 2015/2366 esclude dal suo ambito di applicazione i prestatori di servizi di garanzia che utilizzano, in via accessoria, servizi di pagamento proposti da altri prestatori che forniscono tali servizi in via principale, nell’ambito della loro occupazione principale o attività commerciale regolare. 53 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, punto 3, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un servizio di ricezione e di trasferimento di fondi fornito da un’entità che agisce in qualità di intermediario non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale articolo 4, punto 3, più in particolare, un «bonifico», qualora, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, tale entità riceva i fondi del cliente sul conto di pagamento di una fondazione ad essa collegata e successivamente li trasferisca all’imprenditore da tale conto, con il consenso del cliente. Sulle spese 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, letto in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell’allegato I della direttiva 2015/2366, deve essere interpretato nel senso che: un servizio di ricezione e di trasferimento di fondi fornito da un’entità che agisce in qualità di intermediario non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale articolo 4, punto 3, e più in particolare, un «bonifico», qualora, nell’ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, tale entità riceva i fondi del cliente sul conto di pagamento di una fondazione ad essa collegata e successivamente li trasferisca all’imprenditore da tale conto, con il consenso del cliente. Firme * Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris