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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 08154/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36410/2024 - [OSCURATO:PERSONA]. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 582 e 585 in relazione al 576, comma quinto, cod. pen .; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata sostituzione della pena - è manifestamente infondato; Ritenuto, in particolare, per quanto concerne la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che il ricorso è inammissibile in quanto non vi era specifico motivo di appello e il Collegio accede alla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. peri., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782 - 01; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022 ), POLILLO, Rv. 282773 - 01).

Peraltro l'altra censura del ricorso, come si vedrà, è inammissibile, donde trova applicazione anche il principio secondo cui «In tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur quando si tratti di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente».

Ritenuto che, comunque, dal complesso della motivazione, si evincono dati utili ad escludere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle modalità dell'azione descritte dalla Corte di appello.

Ritenuto, per quanto concerne la mancata sostituzione della pena, che la doglianza è inedita in quanto non vi era motivo di appello (benché la pena inflitta in primo grado consentisse la sostituzione), né vi era richiesta in motivi aggiunti o in udienza.

A questo riguardo, il Collegio intende ribadire l'esegesi di questa Corte, secondo la quale «In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare)» (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B, Rv. 286830 - 01).

Tale precedente si è allineato all'autorevole arresto costituito da Sez.

U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01 «Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981».

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al vers.- ella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36410/2024 - [OSCURATO:PERSONA]. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 582 e 585 in relazione al 576, comma quinto, cod. pen .; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata sostituzione della pena - è manifestamente infondato; Ritenuto, in particolare, per quanto concerne la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che il ricorso è inammissibile in quanto non vi era specifico motivo di appello e il Collegio accede alla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. peri., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782 - 01; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022 ), POLILLO, Rv. 282773 - 01). Peraltro l'altra censura del ricorso, come si vedrà, è inammissibile, donde trova applicazione anche il principio secondo cui «In tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur quando si tratti di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente». Ritenuto che, comunque, dal complesso della motivazione, si evincono dati utili ad escludere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto delle modalità dell'azione descritte dalla Corte di appello. Ritenuto, per quanto concerne la mancata sostituzione della pena, che la doglianza è inedita in quanto non vi era motivo di appello (benché la pena inflitta in primo grado consentisse la sostituzione), né vi era richiesta in motivi aggiunti o in udienza. A questo riguardo, il Collegio intende ribadire l'esegesi di questa Corte, secondo la quale «In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare)» (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B, Rv. 286830 - 01). Tale precedente si è allineato all'autorevole arresto costituito da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01 «Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981». Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al vers.- ella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consi
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