CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 34874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29336/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suo rappresentante legale p. t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1455/2021 depositata in data 06/05/2021 e notificata, tramite pec, in data 14/09/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto il decreto n. 24945/2015 emesso dal Tribunale di Milano a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con cui era stato ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai suoi fideiussori - tra cui l’opponente stesso - il pagamento di euro 2.196.526,61, oltre ad interessi, adducendo, tra l’altro, la nullità parziale del contratto di locazione finanziaria n. IF663270 d.d.23.02.2002 derivante dalla violazione dell’art. 117 TUB nonché dell’art. 1284 c.c., attesa l’assoluta indeterminatezza del tasso indicato nelle condizioni particolari nonché nell’Allegato 1 del contratto medesimo; detta opposizione era stata rigettata dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8401/2019, con la quale, oltre a dichiarare inammissibili per tardività le censure relative alla mancata determinazione del tasso, nel merito, era stata negata la sussistenza di detta indeterminatezza, perché il tasso risultava composto da una parte fissa, pari al 4,3125, e da una parte variabile, collegata all’andamento dell’indice [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1455/2021, resa pubblica in data 19/04/2021, ha rigettato l’impugnazione interposta avverso la decisione di prime cure da [OSCURATO:PERSONA]; avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, basato su due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Considerato che 1) con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 117, co. 7 TUB, degli artt. 1284, 1346, 1418 e 1421 c.c. nonché degli artt. 163 e 183, VI comma c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.”, e censura specificamente il capo della sentenza della Corte di Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile e comunque ha rigettato il motivo di appello relativo alla nullità del contratto di leasing per l’indeterminatezza del tasso di interesse; 2) con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto non contestata l’affermazione del Tribunale circa la tardività ed ammissibilità delle ulteriori contestazioni dell’opponente circa la conoscibilità dell’indice “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché con riferimento a tale indicizzazione ogni osservazione dell’appellante si scontra an cora una volta con l ’inammissibilità; 3) essendo intervenuta tra le parti una transazione avente ad oggetto la controversia per cui è causa, [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire atto di formale rinuncia al ricorso, cui ha fatto seguito l’accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; 4) va pertanto dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione. Ex art. 391, 4° co., c.p.c. non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nellaCamera d