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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03506/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORT APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 14 ottobre 2021, confermava la pronuncia del tribunale di Caltanissetta datata 4-02-2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Impaglione, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale quanto alla operatività della proroga della concessione edilizia richiesta dal ricorrente il 4 novembre del 2013 per l'appartamento posto in vendita, quando ancora non era intervenuta la scadenza della stessa, dovendosi applicare la disciplina particolare della Regione Siciliana;- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; travisamento della prova delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale espressamente aveva riferito come la proroga era stata concessa sulla base della normativa nazionale ed anche a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale non era stata revocata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero quanto al primo motivo, va in primo luogo rilevato come lo stesso deduce una rilevanza esclusiva alla questione della valenza o meno della proroga della concessione sebbene l'impugnata sentenza, con le specifiche argomentazioni esposte alle pagine 3-4 della motivazione, abbia sottolineato la sussistenza al momento della stipula del preliminare di vendita dell'immobile di una situazione controversa quanto alla validità della concessione edilizia mai rappresentata dal ricorrente nella sua qualità di venditore.

Inoltre la pronuncia impugnata sottolinea ancora che, anche a volere considerare valida la proroga biennale, ulteriori raggiri dovevano essere ravvisati nella percezione di rilevanti somme a titolo di anticipo sul prezzo finale con la sottoscrizione di un preliminare in un momento in cui, il marzo del 2015, era palese che le opere non avrebbero potuto essere completate entro il successivo mese di giugno.

Così che la denunciata violazione di legge non assume valenza decisiva posto che l'affermazione di responsabilità è stata collegata alla sussistenza di ulteriori artifici e raggiri pur a volere ritenere operante la contestata proroga della rilasciata concessione. 2.2 Quanto al secondo motivo, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4 - , n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 — 01).

E nel caso in esame tale travisamento della prova decisivo tale da rendere le conclusioni incompatibili con il compendio probatorio acquisito appare insussistente stante i diversi profili attraverso i quali il giudice di appello perveniva alla conclusione della sussistenza di un comportamento comunque caratterizzato da artifici e raggiri.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 3700,00 oltre accessori di legge.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 15 novembre 2022 CONSIGLIE E T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORT APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 14 ottobre 2021, confermava la pronuncia del tribunale di Caltanissetta datata 4-02-2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Impaglione, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale quanto alla operatività della proroga della concessione edilizia richiesta dal ricorrente il 4 novembre del 2013 per l'appartamento posto in vendita, quando ancora non era intervenuta la scadenza della stessa, dovendosi applicare la disciplina particolare della Regione Siciliana;- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; travisamento della prova delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale espressamente aveva riferito come la proroga era stata concessa sulla base della normativa nazionale ed anche a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale non era stata revocata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo, va in primo luogo rilevato come lo stesso deduce una rilevanza esclusiva alla questione della valenza o meno della proroga della concessione sebbene l'impugnata sentenza, con le specifiche argomentazioni esposte alle pagine 3-4 della motivazione, abbia sottolineato la sussistenza al momento della stipula del preliminare di vendita dell'immobile di una situazione controversa quanto alla validità della concessione edilizia mai rappresentata dal ricorrente nella sua qualità di venditore. Inoltre la pronuncia impugnata sottolinea ancora che, anche a volere considerare valida la proroga biennale, ulteriori raggiri dovevano essere ravvisati nella percezione di rilevanti somme a titolo di anticipo sul prezzo finale con la sottoscrizione di un preliminare in un momento in cui, il marzo del 2015, era palese che le opere non avrebbero potuto essere completate entro il successivo mese di giugno. Così che la denunciata violazione di legge non assume valenza decisiva posto che l'affermazione di responsabilità è stata collegata alla sussistenza di ulteriori artifici e raggiri pur a volere ritenere operante la contestata proroga della rilasciata concessione. 2.2 Quanto al secondo motivo, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4 - , n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 — 01). E nel caso in esame tale travisamento della prova decisivo tale da rendere le conclusioni incompatibili con il compendio probatorio acquisito appare insussistente stante i diversi profili attraverso i quali il giudice di appello perveniva alla conclusione della sussistenza di un comportamento comunque caratterizzato da artifici e raggiri. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in C 3700,00 oltre accessori di legge. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 15 novembre 2022 CONSIGLIE E T. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I
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