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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30171/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , udito il Pubblico Minístero, in-pers_crra dellS-ostituto-Frtetrature -WE-0--R-04~ chbncjso c,hiedend [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 12/11/2018 dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato previsto dall'art.590-bis cod.pen., per avere cagionato lesioni personali alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con colpa consistente nella violazione degli artt. 140, 141, 145 e 154 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, confermando la condanna alla pena di mesi due di reclusione e sostituendo la sanzione accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per la durata della pena principale inflitta.

La Corte ha rilevato che l'imputato aveva investito la suddetta persona offesa, nell'atto di attraversare la strada quale pedone e sulle apposite strisce; che andava esclusa nella fattispecie concreta qualsiasi concorrente responsabilità del pedone e che l'evento fosse da ascrivere alla esclusiva responsabilità del conducente del mezzo, che non aveva adeguato la velocità alle condizioni della strada e del traffico in modo da non creare pericolo alla sicurezza degli altri utenti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per effetto dell'omessa citazione del difensore e dell'imputato per il giudizio di primo grado; ha dedotto che il decreto di citazione a giudizio nel primo grado era stato notificato a indirizzo di posta elettronica diverso da quello del difensore e all'imputato presso il medesimo recapito; ha quindi dedotto che, a causa dell'errore della notifica, non avevano potuto essere presenti l'imputato 5, né il suo difensore, sostituito da un difensore d'ufficio.

Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., derivante dall'omessa citazione dell'imputato per il procedimento di appello; ha dedotto che la notifica al difensore dell'atto destinato all'imputato era avvenuta senza attendere l'esito di quella da disporre presso il domicilio eletto da quest'ultimo in sede di indagini preliminari e senza il previo accertamento dell'impossibilità di procedere in tale senso.Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto che emergevano elementi idonei a giustificare una pronuncia di assoluzione nel merito in considerazione del comportamento imprevedibile ed eccezionale della persona offesa, atteso che l'attraversamento era avvenuto in presenza di vetture parcheggiate sull'intero lato della strada e che avevano a propria volta reso impossibile all'imputato prendere immediata cognizione dell'attraversamento stesso, anche in considerazione del fatto che il passaggio pedonale non era segnalato da cartelli e che le strisce erano state cancellate dall'usura.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

5. Risulta dagli atti che il decreto di citazione nel primo grado di giudizio è stato notificato presso l'indirizzo del difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, cod.proc.pen. (nel testo applicabile ratione temporis) attesa l'inidoneità, attestata dall'ufficiale giudizio, della pregressa elezione di domicilio operata dall'imputato presso l'indirizzo di Asti, via Masoero n.4, considerata l'inesistenza dell'indirizzo medesimo anche sulla base di quanto risultante dalla consultazione dei registri anagrafici.

Risulta quindi che la notifica all'imputato presso il difensore è avvenuta all'indirizzo PEC denominato [OSCURATO:EMAIL] , che però - sempre sulla base degli atti e, specificamente, di quelli relativi al decreto di citazione nel secondo grado di giudizio - non coincide con quello del difensore medesimo, che risulta invece corrispondere al diverso indirizzo [OSCURATO:EMAIL] .

In relazione al combinato degli artt. 178, lett.c) e 179, comma 1, cod.proc.pen., si vede quindi in una fattispecie di nullità assoluta ed insanabile derivante dalla omessa citazione dell'imputato, non comparso nel primo e nel secondo grado di giudizio; rilevando che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539; Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028).

6. Alla fondatezza della questione relativa alla omessa notificazione della citazione a giudizio e della conseguente celebrazione del processo in assenza nei confronti dell'imputato - con logico assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso - segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale Asti n.1747 del 12 novembre 2018 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , udito il Pubblico Minístero, in-pers_crra dellS-ostituto-Frtetrature -WE-0--R-04~ chbncjso c,hiedend [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 12/11/2018 dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato previsto dall'art.590-bis cod.pen., per avere cagionato lesioni personali alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con colpa consistente nella violazione degli artt. 140, 141, 145 e 154 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, confermando la condanna alla pena di mesi due di reclusione e sostituendo la sanzione accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per la durata della pena principale inflitta. La Corte ha rilevato che l'imputato aveva investito la suddetta persona offesa, nell'atto di attraversare la strada quale pedone e sulle apposite strisce; che andava esclusa nella fattispecie concreta qualsiasi concorrente responsabilità del pedone e che l'evento fosse da ascrivere alla esclusiva responsabilità del conducente del mezzo, che non aveva adeguato la velocità alle condizioni della strada e del traffico in modo da non creare pericolo alla sicurezza degli altri utenti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., per effetto dell'omessa citazione del difensore e dell'imputato per il giudizio di primo grado; ha dedotto che il decreto di citazione a giudizio nel primo grado era stato notificato a indirizzo di posta elettronica diverso da quello del difensore e all'imputato presso il medesimo recapito; ha quindi dedotto che, a causa dell'errore della notifica, non avevano potuto essere presenti l'imputato 5, né il suo difensore, sostituito da un difensore d'ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., derivante dall'omessa citazione dell'imputato per il procedimento di appello; ha dedotto che la notifica al difensore dell'atto destinato all'imputato era avvenuta senza attendere l'esito di quella da disporre presso il domicilio eletto da quest'ultimo in sede di indagini preliminari e senza il previo accertamento dell'impossibilità di procedere in tale senso.Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto che emergevano elementi idonei a giustificare una pronuncia di assoluzione nel merito in considerazione del comportamento imprevedibile ed eccezionale della persona offesa, atteso che l'attraversamento era avvenuto in presenza di vetture parcheggiate sull'intero lato della strada e che avevano a propria volta reso impossibile all'imputato prendere immediata cognizione dell'attraversamento stesso, anche in considerazione del fatto che il passaggio pedonale non era segnalato da cartelli e che le strisce erano state cancellate dall'usura. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. 5. Risulta dagli atti che il decreto di citazione nel primo grado di giudizio è stato notificato presso l'indirizzo del difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, cod.proc.pen. (nel testo applicabile ratione temporis) attesa l'inidoneità, attestata dall'ufficiale giudizio, della pregressa elezione di domicilio operata dall'imputato presso l'indirizzo di Asti, via Masoero n.4, considerata l'inesistenza dell'indirizzo medesimo anche sulla base di quanto risultante dalla consultazione dei registri anagrafici. Risulta quindi che la notifica all'imputato presso il difensore è avvenuta all'indirizzo PEC denominato [OSCURATO:EMAIL] , che però - sempre sulla base degli atti e, specificamente, di quelli relativi al decreto di citazione nel secondo grado di giudizio - non coincide con quello del difensore medesimo, che risulta invece corrispondere al diverso indirizzo [OSCURATO:EMAIL] . In relazione al combinato degli artt. 178, lett.c) e 179, comma 1, cod.proc.pen., si vede quindi in una fattispecie di nullità assoluta ed insanabile derivante dalla omessa citazione dell'imputato, non comparso nel primo e nel secondo grado di giudizio; rilevando che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028). 6. Alla fondatezza della questione relativa alla omessa notificazione della citazione a giudizio e della conseguente celebrazione del processo in assenza nei confronti dell'imputato - con logico assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso - segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale Asti n.1747 del 12 novembre 2018 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso. Così
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