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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 49660/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il aprile 2022, la Corte di appello di Torino, per quanto di interesse, ha riformato la sentenza pronunciata in data 20 dicembre 2017 dal GUP del Tribunale cittadino, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ad eccezione di quelli di cui ai capi 17), 19), 20), 21), in relazione ai quali, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione e in pari durata le pene accessorie.

Ha confermato nel resto, comprese ,e statuizioni civili in favore della curatela fallimentare.

Le residue imputazioni di cui ai capi 17, 19, 20 e 21 hanno ad oggetto:- la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva, nella qualità di amministratore dal 10 maggio 2004 al fallimento della società controllante Eurocava s.r.I., di crediti relativi alla società controllata [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verbania del 12 marzo 2010 (capo 17); - la condotta di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, nella medesima qualità, con la quale la ricorrente ha contribuito a causare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] attraverso il sistematico omesso pagamento di debiti maturati per tributi e contributi (capo 19); - la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, nella medesima qualità, attraverso la falsificazione e la tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA] (capo 20); - la condotta di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali, nella medesima qualità, con la quale la ricorrente ha contribuito a causare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] attraverso l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero in ordine alla situazione economico patrimoniale della società (capo 21).

2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge tradottasi in motivazione apparente.

La Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente i contenuti della sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche censure contenute nell'atto di appello, con le quali si evidenziava la mancanza di autonomia della sentenza di primo grado che si era limitata a riprodurre le risultanze della consulenza contabile disposta nella fase delle indagini preliminari.

Con mere formule di stile la sentenza impugnata ha ritenuto esaustiva e completa la motivazione del giudice di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancanza di autonoma valutazione del contenuto della sentenza di primo grado.

Il richiamo alla motivazione per relationem da parte del Giudice dell'impugnazione non è possibile allorquando nell'atto di appello sono contenute delle specifiche doglianze che richiedono risposta.

È quanto accaduto nel caso di specie.

2.2. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità della ricorrente in relazione alla bancarotta distrattiva e documentale.La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione quanto agli specifici motivi di appello relativi: all'inesistenza degli elementi costitutivi della bancarotta distrattiva e per dissipazione; alla carenza dell'elemento soggettivo; alla mancanza di nesso causale tra le operazioni dolose e il fallimento. alla insussistenza della bancarotta documentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito, richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado (pp.47/60).

Il motivo risulta altresì generico atteso che, pur lamentando la mancata risposta in sentenza ad osservazioni formulate nei motivi di appello, non chiarisce e specifica in cosa consistessero le lacune argomentative, presentando sotto questo profilo un problema di specificità.

Questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 -dep. 2019- Rv. 275853 - 02).

2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato, nonché generico.

Dalla lettura e dall'esame del ricorso nella sua articolazione risulta che la difesa: - ha riportato per intero la motivazione della sentenza di rimo grado nelle pagine relative all'affermazione della penale responsabilità della ricorrente (pp.168/209);- ha riportato per intero l'elaborato contabile del consulente del pubblico ministero (pp.289-354), al fine di dimostrare che il giudice di primo grado non aveva svolto una valutazione critica delle risultanze tecnico contabili e la sentenza impugnata non aveva risposto alla doglianza.

Il motivo risulta generico per come concretamente articolato, dal momento che la riproduzione integrale della sentenza di primo grado comparata alla consulenza tecnica si traduce in una generica e immotivata doglianza.

Risulta altresì manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata (p.10 e ss.) ha chiarito le ragioni dell'autosufficienza della motivazione del giudice di primo grado con motivazione immune da vizi logici e come tale non censurabile.

3. Il terzo motivo risulta anch'esso generico.

Nel riprodurre ancora una volta integralmente i motivi contenuti alle pp.3/32 dell'atto di appello, la difesa lamenta che la sentenza impugnata non ha risposto alle specifiche doglianze e si è limitata a "[..] ritrascrivere la sentenza di primo grado senza autonoma valutazione[..]".

La formulazione del motivo risulta generica, in quanto ncn confuta specifici punti della sentenza impugnata, ma si limita a ravvisare semplicemente una motivazione non autonoma, richiamando categorie (quella dell'autonoma valutazione), peraltro espressamente utilizzate dal legislatore in relazione alle ordinanze cautelari, senza indicare concretamente le carenze motivazionali e il pregiudizio derivato alla ricorrente.

4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il aprile 2022, la Corte di appello di Torino, per quanto di interesse, ha riformato la sentenza pronunciata in data 20 dicembre 2017 dal GUP del Tribunale cittadino, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati contestati alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ad eccezione di quelli di cui ai capi 17), 19), 20), 21), in relazione ai quali, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione e in pari durata le pene accessorie. Ha confermato nel resto, comprese ,e statuizioni civili in favore della curatela fallimentare. Le residue imputazioni di cui ai capi 17, 19, 20 e 21 hanno ad oggetto:- la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva, nella qualità di amministratore dal 10 maggio 2004 al fallimento della società controllante Eurocava s.r.I., di crediti relativi alla società controllata [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verbania del 12 marzo 2010 (capo 17); - la condotta di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, nella medesima qualità, con la quale la ricorrente ha contribuito a causare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] attraverso il sistematico omesso pagamento di debiti maturati per tributi e contributi (capo 19); - la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, nella medesima qualità, attraverso la falsificazione e la tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA] (capo 20); - la condotta di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali, nella medesima qualità, con la quale la ricorrente ha contribuito a causare il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] attraverso l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero in ordine alla situazione economico patrimoniale della società (capo 21). 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge tradottasi in motivazione apparente. La Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente i contenuti della sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche censure contenute nell'atto di appello, con le quali si evidenziava la mancanza di autonomia della sentenza di primo grado che si era limitata a riprodurre le risultanze della consulenza contabile disposta nella fase delle indagini preliminari. Con mere formule di stile la sentenza impugnata ha ritenuto esaustiva e completa la motivazione del giudice di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancanza di autonoma valutazione del contenuto della sentenza di primo grado. Il richiamo alla motivazione per relationem da parte del Giudice dell'impugnazione non è possibile allorquando nell'atto di appello sono contenute delle specifiche doglianze che richiedono risposta. È quanto accaduto nel caso di specie. 2.2. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità della ricorrente in relazione alla bancarotta distrattiva e documentale.La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione quanto agli specifici motivi di appello relativi: all'inesistenza degli elementi costitutivi della bancarotta distrattiva e per dissipazione; alla carenza dell'elemento soggettivo; alla mancanza di nesso causale tra le operazioni dolose e il fallimento. alla insussistenza della bancarotta documentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Al riguardo la Corte territoriale ha in maniera esaustiva argomentato in proposito, richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado (pp.47/60). Il motivo risulta altresì generico atteso che, pur lamentando la mancata risposta in sentenza ad osservazioni formulate nei motivi di appello, non chiarisce e specifica in cosa consistessero le lacune argomentative, presentando sotto questo profilo un problema di specificità. Questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 -dep. 2019- Rv. 275853 - 02). 2. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato, nonché generico. Dalla lettura e dall'esame del ricorso nella sua articolazione risulta che la difesa: - ha riportato per intero la motivazione della sentenza di rimo grado nelle pagine relative all'affermazione della penale responsabilità della ricorrente (pp.168/209);- ha riportato per intero l'elaborato contabile del consulente del pubblico ministero (pp.289-354), al fine di dimostrare che il giudice di primo grado non aveva svolto una valutazione critica delle risultanze tecnico contabili e la sentenza impugnata non aveva risposto alla doglianza. Il motivo risulta generico per come concretamente articolato, dal momento che la riproduzione integrale della sentenza di primo grado comparata alla consulenza tecnica si traduce in una generica e immotivata doglianza. Risulta altresì manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata (p.10 e ss.) ha chiarito le ragioni dell'autosufficienza della motivazione del giudice di primo grado con motivazione immune da vizi logici e come tale non censurabile. 3. Il terzo motivo risulta anch'esso generico. Nel riprodurre ancora una volta integralmente i motivi contenuti alle pp.3/32 dell'atto di appello, la difesa lamenta che la sentenza impugnata non ha risposto alle specifiche doglianze e si è limitata a "[..] ritrascrivere la sentenza di primo grado senza autonoma valutazione[..]". La formulazione del motivo risulta generica, in quanto ncn confuta specifici punti della sentenza impugnata, ma si limita a ravvisare semplicemente una motivazione non autonoma, richiamando categorie (quella dell'autonoma valutazione), peraltro espressamente utilizzate dal legislatore in relazione alle ordinanze cautelari, senza indicare concretamente le carenze motivazionali e il pregiudizio derivato alla ricorrente. 4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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