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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22065/2024

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso14890/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza del la CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 532/2021 depositata il 06/04/2021; RG 14890/21De Amicis-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/04/2024dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che in primo grado ne aveva respinto la domanda di condanna del Comune di Colledara a rimborsagli le spese sostenute per la propria difesa nel corso del procedimento penale intentatogli per aver ricusato un atto del proprio ufficio nella veste di assessore competente del medesimo Comune, nonché di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, procedimento penale da cui era stato prosciolto con la formula "perché il fatto non sussiste".

La Corte territoriale ha motivato il rinnovato rigetto dell'istanza in parola sull'assunto che non era applicabile al [OSCURATO:PERSONA] lo speciale statuto previsto per tali evenienze a protezione dei pubblici impiegati dagli artt. 22 d.P.R. 25/06/1983, n. 347 e 67 d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, sotto più profili distinguendosi la figura del funzionario onorario, a cui poteva ricondursi la posizione dell'istante per via dell'incarico amministrativo rivestito, da quella del pubblico impiegato, che non si sarebbe in ogni caso resa estensibile non ricorrendone le condizioni; che non era applicabile la disciplina dettata in favore degli amministratori pubblici dall'art. 86, comma 5, TUEL, essendo essa entrata in vigore dopo la definizione del procedimento penale; e che non era applicabile neppure il principio generale dell'art. 1720 cod. civ., non rendendosi rilevabile nel particolare contesto della fattispecie,per via del'iniziativa di un terzo, un nesso di causalità con l'esecuzione del mandato, oltre alla forzatura implicita nel voler adattare un istituto civilistico ad una funzione pubblica.

RG 14890/21De Amicis-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] cassazione di detta sentenza è ora reclamata dal [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi, ai quali resiste l'ente intimato

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67 d.P.R. 268/1987 per aver il decidente reputato inapplicabile la norma de qua, quantunque, avuto riguardo alla funzione rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] al tempo del procedimento penale, si sarebbe dovuto ritenere del tutto assimilabile la sua attività a quella del dipendente responsabile di area e si sarebbe dovuto,di conseguenza, riconoscere il diritto del medesimo al rimborso preteso.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67 d.P.R. 268/1987 per aver il decidente reputato inapplicabile la norma in parola rilevando il difetto nella specie delle condizioni da essa richieste, segnatamente sotto il profilo della ricorrenza del conflitto di interessi tra l'amministrazione convenuta e l'interessato, quantunque la circostanza non avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio ed in ogni caso non era sussistente nella specie, atteso che la nomina del difensore era stata condivisa dall'amministrazione.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1720 cod. civ. per aver il decidente reputato inapplicabile la norma in parola, quantunque sia principio fondamentale dell'ordinamento giuridico quello secondo cui chi agisce per conto degli altri deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche nascenti dall'esecuzione dell'incarico 3.

Come già si è notato nell'ordinanza interlocutoria di questa Corte 9096/2024, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., sul tema oggetto di controversia si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti di questa Corte.

La richiamata ordinanza ha perciò ritenuto di rimettere la trattazione del tema alla pubblica udienza.

RG 14890/21De Amicis-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

4. In attesa appunto che il tema sia affrontato in quella sede, si rende opportuno rinviare la causa odierna a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso14890/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza del la CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 532/2021 depositata il 06/04/2021; RG 14890/21De Amicis-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 23/04/2024dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che in primo grado ne aveva respinto la domanda di condanna del Comune di Colledara a rimborsagli le spese sostenute per la propria difesa nel corso del procedimento penale intentatogli per aver ricusato un atto del proprio ufficio nella veste di assessore competente del medesimo Comune, nonché di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, procedimento penale da cui era stato prosciolto con la formula "perché il fatto non sussiste". La Corte territoriale ha motivato il rinnovato rigetto dell'istanza in parola sull'assunto che non era applicabile al [OSCURATO:PERSONA] lo speciale statuto previsto per tali evenienze a protezione dei pubblici impiegati dagli artt. 22 d.P.R. 25/06/1983, n. 347 e 67 d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, sotto più profili distinguendosi la figura del funzionario onorario, a cui poteva ricondursi la posizione dell'istante per via dell'incarico amministrativo rivestito, da quella del pubblico impiegato, che non si sarebbe in ogni caso resa estensibile non ricorrendone le condizioni; che non era applicabile la disciplina dettata in favore degli amministratori pubblici dall'art. 86, comma 5, TUEL, essendo essa entrata in vigore dopo la definizione del procedimento penale; e che non era applicabile neppure il principio generale dell'art. 1720 cod. civ., non rendendosi rilevabile nel particolare contesto della fattispecie,per via del'iniziativa di un terzo, un nesso di causalità con l'esecuzione del mandato, oltre alla forzatura implicita nel voler adattare un istituto civilistico ad una funzione pubblica. RG 14890/21De Amicis-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] cassazione di detta sentenza è ora reclamata dal [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi, ai quali resiste l'ente intimato 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67 d.P.R. 268/1987 per aver il decidente reputato inapplicabile la norma de qua, quantunque, avuto riguardo alla funzione rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] al tempo del procedimento penale, si sarebbe dovuto ritenere del tutto assimilabile la sua attività a quella del dipendente responsabile di area e si sarebbe dovuto,di conseguenza, riconoscere il diritto del medesimo al rimborso preteso. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 67 d.P.R. 268/1987 per aver il decidente reputato inapplicabile la norma in parola rilevando il difetto nella specie delle condizioni da essa richieste, segnatamente sotto il profilo della ricorrenza del conflitto di interessi tra l'amministrazione convenuta e l'interessato, quantunque la circostanza non avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio ed in ogni caso non era sussistente nella specie, atteso che la nomina del difensore era stata condivisa dall'amministrazione. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 1720 cod. civ. per aver il decidente reputato inapplicabile la norma in parola, quantunque sia principio fondamentale dell'ordinamento giuridico quello secondo cui chi agisce per conto degli altri deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche nascenti dall'esecuzione dell'incarico 3. Come già si è notato nell'ordinanza interlocutoria di questa Corte 9096/2024, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., sul tema oggetto di controversia si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti di questa Corte. La richiamata ordinanza ha perciò ritenuto di rimettere la trattazione del tema alla pubblica udienza. RG 14890/21De Amicis-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4. In attesa appunto che il tema sia affrontato in quella sede, si rende opportuno rinviare la causa odierna a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Ro
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