Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 30637/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16245/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Bologna n.1464/2020 depositat o il 14/5/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di complessivi € 780.764,96 vantato in privilegio, ex art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998, da Agenzia delle Entrate -Riscossione, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] (ente gestore del fondo pubblico di garanzia per conto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito degli interventi di sostegno pubblico all’economia ai sensi dell’art. 2, comma 10, lett. a), l. 662/1996), a seguito del pagamento effettuato in favore della finanziatrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dell’importo garantito, pari all’80% della somma erogata alla societàpoi fallita.

Osservava, in particolare, che il creditore principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stato ammesso per gli stessi crediti con rango chirografario e non risultava integralmente soddisfatto, sicché non era possibile né la surroga, né l’esercizio del diritto di regresso da parte del garante ex art t . 61 e 62 l. fall.; aggiungeva che, in ogni caso, non sarebbe spettato il privilegio invocato.

2. Il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione presentata da Agenzia delle Entrate –Riscossione, ritenendola inammissibile.

Rilevava, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate non aveva indicato le circostanze relative alle procedure e alle modalità di erogazione del finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla società poi fallita, con la garanzia di [OSCURATO:PERSONA], né quelle riguardanti l’avvenuto rimborso parziale del finanziamento, da cui potesse evincersi l’esatto titolo della pretesa; infatti, la domanda di ammissione al passivo recava, quale unico riferimento alla causale del credito, la dicitura “per tributi vari e accessori di legge”, che appariva incompatibile con la prospettazione contenuta nella domanda, mentre il ricorso in opposizione non conteneva alcuna specifica allegazione in ordine ai concreti presupposti della pretesa, che si potevano dedurre, soltanto in termini generali ed astratti, dalle argomentazioni esposte in diritto nelle osservazioni al progetto di stato passivo.

Giudicava, inoltre, che la domanda di insinuazione presentata dall’Agenzia delle Entrate in via di surrogazione rispetto al soggetto che in origine aveva erogato il finanziamento poi fallito fosse inammissibile, perché il coobbligato fideiussore del debitore principale fallito, per insinuarsi al passivo in via di regresso o in virtù di surrogazione, deve dimostrare ai sensi dell’art. 61, comma 2, l. fall., oltre al pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo a estinguere l’obbligazione del solvens.

3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e ss. l. fall., 87 e 88 d.P.R. 602/1973, 2697 e 2718 cod. civ.: il tribunale non poteva disattendere le risultanze dell’estratto di ruolo, che costituiva idonea prova dell’entità e della natura del credito.

In ogni caso dalla documentazione allegata al ricorso in opposizione si potevano ricavare tutte le circostanze all’origine dell’iscrizione a ruolo, concernenti, in particolare, il fatto che a seguito dell’insolvenza dell’impresa debitrice il soggetto richiedente aveva provveduto ad escutere la garanzia del fondo e il gestore aveva erogato alla banca finanziatrice la complessiva somma di € 758.024,23, acquisendo per conto del fondo, ai sensi degli artt. 1203 cod. civ. e 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente e, proporzionalmente all’ammontare della somma versata, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. 4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 d. lgs. 123/1998, 1203 cod. civ., 61 e 62 l. fall. e 24, comma 33, l. 449/1997: il credito azionato dall’agente di riscossione non rappresenta un duplicato di quanto eventualmente la banca finanziatrice abbia fatto valere insinuandosi al passivo, ma ha natura autonoma, in quanto sorge al momento dell’escussione della garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l’escussione determina l’estinzione del credito vantato dalla banca finanziatrice, cosicchè, ove quest’ultima non abbia provveduto a presentare una dichiarazione volta a ridurre l’ammontare del proprio credito ammesso per la parte estinta, è onere della curatela rettificare lo stato passivo. [OSCURATO:PERSONA] non è un coobbligato solidale del debitore, ma si accolla, per legge, il pagamento della concessione di un beneficio alla società in bonise si surroga per legge, in via privilegiata, nella posizione della banca finanziatrice, che deve decurtare il credito ammesso.

5. I motivi, da vagliare congiuntamente, risultano inammissibili. 5.1 Il tribunale ha ravvisato l’inammissibilità dell’opposizione per due concorrenti ordini di motivi, da una parte ritenendo, sotto un profilo processuale, che l’Agenzia delle Entrate non avesse allegato le circostanze necessarie ad evincere l’esatto titolo della pretesa sia nella domanda di ammissione al passivo che nell’atto di opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., dall’altro sostenendo, sotto un profilo sostanziale, che [OSCURATO:PERSONA], surrogatosi nei diritti della banca che aveva erogato in origine il finanziamento, già insinuata al passivo, non aveva dimostrato il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie di quest’ultima.

Si tratta di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione. 5.2 L'estratto di ruolo, oltre a essere sufficiente ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale (Cass., Sez.

U., 33408/2021), può valere anche come documentazione idonea all’allegazione – ai sensi degli artt. 93, comma 3, n . 2 e 3, e 99, comma 2, n. 3, l. fall. -dell'entità e della natura del credito vantato, come sostiene l’odierna ricorrente, ma a condizione che contenga, a illustrazione e chiarimento di quanto già indicato nell’atto processuale di insinuazione al passivo o di opposizione, tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (cfr. Cass. 11028/2018).

Il primo mezzo in esame, a questo proposito, è viziato da una patente genericità, in difformità con le regole fissate al riguardo dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non solo perché non indica in alcun modo i fatti e gli elementi di diritto su cui erano basate la domanda di insinuazione presentata (ove, secondo il tribunale, era riportata la sola dicitura “per tributi vari ed accessori di legge”, in termini addirittura incompatibili con le successive prospettazioni) e l’opposizione proposta (che, stando al decreto impugnato, non conteneva alcuna particolare allegazione in ordine ai concreti presupposti della pretesa), ma soprattutto perché non menziona lo specifico contenuto dell’estratto e dei documenti prodotti da cui, in tesi, si potevano ricavare i fatti posti all’origine dell’iscrizione a ruolo. 5.2 Ne discende l’inammissibilità anche della seconda censura.

Invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mossead una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.11493/2018, Cass. 2108/2012).

6. L’esito dell’impugnazione principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale proposto in via condizionata dalla procedura.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16245/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di Bologna n.1464/2020 depositat o il 14/5/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di complessivi € 780.764,96 vantato in privilegio, ex art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998, da Agenzia delle Entrate -Riscossione, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] (ente gestore del fondo pubblico di garanzia per conto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito degli interventi di sostegno pubblico all’economia ai sensi dell’art. 2, comma 10, lett. a), l. 662/1996), a seguito del pagamento effettuato in favore della finanziatrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dell’importo garantito, pari all’80% della somma erogata alla societàpoi fallita. Osservava, in particolare, che il creditore principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stato ammesso per gli stessi crediti con rango chirografario e non risultava integralmente soddisfatto, sicché non era possibile né la surroga, né l’esercizio del diritto di regresso da parte del garante ex art t . 61 e 62 l. fall.; aggiungeva che, in ogni caso, non sarebbe spettato il privilegio invocato. 2. Il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione presentata da Agenzia delle Entrate –Riscossione, ritenendola inammissibile. Rilevava, in particolare, che l’Agenzia delle Entrate non aveva indicato le circostanze relative alle procedure e alle modalità di erogazione del finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla società poi fallita, con la garanzia di [OSCURATO:PERSONA], né quelle riguardanti l’avvenuto rimborso parziale del finanziamento, da cui potesse evincersi l’esatto titolo della pretesa; infatti, la domanda di ammissione al passivo recava, quale unico riferimento alla causale del credito, la dicitura “per tributi vari e accessori di legge”, che appariva incompatibile con la prospettazione contenuta nella domanda, mentre il ricorso in opposizione non conteneva alcuna specifica allegazione in ordine ai concreti presupposti della pretesa, che si potevano dedurre, soltanto in termini generali ed astratti, dalle argomentazioni esposte in diritto nelle osservazioni al progetto di stato passivo. Giudicava, inoltre, che la domanda di insinuazione presentata dall’Agenzia delle Entrate in via di surrogazione rispetto al soggetto che in origine aveva erogato il finanziamento poi fallito fosse inammissibile, perché il coobbligato fideiussore del debitore principale fallito, per insinuarsi al passivo in via di regresso o in virtù di surrogazione, deve dimostrare ai sensi dell’art. 61, comma 2, l. fall., oltre al pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo a estinguere l’obbligazione del solvens. 3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e ss. l. fall., 87 e 88 d.P.R. 602/1973, 2697 e 2718 cod. civ.: il tribunale non poteva disattendere le risultanze dell’estratto di ruolo, che costituiva idonea prova dell’entità e della natura del credito. In ogni caso dalla documentazione allegata al ricorso in opposizione si potevano ricavare tutte le circostanze all’origine dell’iscrizione a ruolo, concernenti, in particolare, il fatto che a seguito dell’insolvenza dell’impresa debitrice il soggetto richiedente aveva provveduto ad escutere la garanzia del fondo e il gestore aveva erogato alla banca finanziatrice la complessiva somma di € 758.024,23, acquisendo per conto del fondo, ai sensi degli artt. 1203 cod. civ. e 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, il diritto di rivalersi sull’impresa inadempiente e, proporzionalmente all’ammontare della somma versata, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. 4.2 Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 d. lgs. 123/1998, 1203 cod. civ., 61 e 62 l. fall. e 24, comma 33, l. 449/1997: il credito azionato dall’agente di riscossione non rappresenta un duplicato di quanto eventualmente la banca finanziatrice abbia fatto valere insinuandosi al passivo, ma ha natura autonoma, in quanto sorge al momento dell’escussione della garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l’escussione determina l’estinzione del credito vantato dalla banca finanziatrice, cosicchè, ove quest’ultima non abbia provveduto a presentare una dichiarazione volta a ridurre l’ammontare del proprio credito ammesso per la parte estinta, è onere della curatela rettificare lo stato passivo. [OSCURATO:PERSONA] non è un coobbligato solidale del debitore, ma si accolla, per legge, il pagamento della concessione di un beneficio alla società in bonise si surroga per legge, in via privilegiata, nella posizione della banca finanziatrice, che deve decurtare il credito ammesso. 5. I motivi, da vagliare congiuntamente, risultano inammissibili. 5.1 Il tribunale ha ravvisato l’inammissibilità dell’opposizione per due concorrenti ordini di motivi, da una parte ritenendo, sotto un profilo processuale, che l’Agenzia delle Entrate non avesse allegato le circostanze necessarie ad evincere l’esatto titolo della pretesa sia nella domanda di ammissione al passivo che nell’atto di opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall., dall’altro sostenendo, sotto un profilo sostanziale, che [OSCURATO:PERSONA], surrogatosi nei diritti della banca che aveva erogato in origine il finanziamento, già insinuata al passivo, non aveva dimostrato il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie di quest’ultima. Si tratta di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione. 5.2 L'estratto di ruolo, oltre a essere sufficiente ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale (Cass., Sez. U., 33408/2021), può valere anche come documentazione idonea all’allegazione – ai sensi degli artt. 93, comma 3, n . 2 e 3, e 99, comma 2, n. 3, l. fall. -dell'entità e della natura del credito vantato, come sostiene l’odierna ricorrente, ma a condizione che contenga, a illustrazione e chiarimento di quanto già indicato nell’atto processuale di insinuazione al passivo o di opposizione, tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (cfr. Cass. 11028/2018). Il primo mezzo in esame, a questo proposito, è viziato da una patente genericità, in difformità con le regole fissate al riguardo dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non solo perché non indica in alcun modo i fatti e gli elementi di diritto su cui erano basate la domanda di insinuazione presentata (ove, secondo il tribunale, era riportata la sola dicitura “per tributi vari ed accessori di legge”, in termini addirittura incompatibili con le successive prospettazioni) e l’opposizione proposta (che, stando al decreto impugnato, non conteneva alcuna particolare allegazione in ordine ai concreti presupposti della pretesa), ma soprattutto perché non menziona lo specifico contenuto dell’estratto e dei documenti prodotti da cui, in tesi, si potevano ricavare i fatti posti all’origine dell’iscrizione a ruolo. 5.2 Ne discende l’inammissibilità anche della seconda censura. Invero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mossead una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.11493/2018, Cass. 2108/2012). 6. L’esito dell’impugnazione principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale proposto in via condizionata dalla procedura. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente p
Decreto Cassazione n. 30637/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris