CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03581/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e comuqnue volto ad un diverso, ma in questa sede precluso, giudizio di merito circa la configurabilità della particolare tenuità della condotta, che la Corte ha escluso non solo in ragione del requisito negativo dell'abitualità, ma anche in ragione del dato quantitativo (si trattava di circa 10 grammi sufficienti per la preparazione di circa 140 dosi), giudicato non così tenue da giustificare il riconoscimento dell'ipotesi invocata, a prescindere dalla qualificazione del fatto ai sensi dell'arto, 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, profilo che il motivo di ricorso indebitamente sovrappone; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e)-ite