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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 1973

Cassazione n. 15639/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1973 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha concesso a Paolo CICOLECCHIA la misura alternativa dell'affidamento in prova.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di Paolo CICOLECCHIA, presentava "incidente dì esecuzione" avverso l'ordinanza, lamentandone l'erroneità.

L'atto veniva correttamente qualificato ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte.

Il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Può procedersi alla relativa declaratoria de plano.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1973 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha concesso a Paolo CICOLECCHIA la misura alternativa dell'affidamento in prova. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di Paolo CICOLECCHIA, presentava "incidente dì esecuzione" avverso l'ordinanza, lamentandone l'erroneità. L'atto veniva correttamente qualificato ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte. Il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. Può procedersi alla relativa declaratoria de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio
Sentenza Cassazione n. 15639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris