CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 21573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - da doglìanze generiche (quanto alle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.); - da critiche (sulla ritenuta responsabilità) di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non altrimenti viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Ersilta C anese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 0 3 6