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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 44150/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava una richiesta (si indica il "proc. n. 1/26/2020") nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen, l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene inflitte con diverse sentenze divenute irrevocabili.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Santonocito, a mezzo del difensore, lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen., nonché vizi della motivazione, su rilievo che essa, contenendo spiegazioni solamente apparenti, ha giustificato il diniego, facendo solo cenno a una distanza temporale fra i fatti e a contestazioni di reati smentite dal contenuto delle sentenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, al pari di quanto avviene nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

3. Il provvedimento impugnato richiama preliminarmente altro precedente provvedimento del 26 febbraio 2021, allegato al fascicolo processuale trasmesso, nel quale si elencano le sentenze in ordine alle quali era stata avanzata l'istanza, descrivendosi condanne tutte per reati contro il patrimonio.

Tuttavia, il Tribunale di Catania, successivamente, illustrando le ragioni del rigetto, svolge considerazioni riferite alla "diversità del bene giuridico tutelato" e "all'impossibilità logica di ritenere sussistente un nesso di qualunque natura tra il delitto di tentato omicidio, quello di furto e quello di minaccia".

Si tratta di contraddizioni motivazionali idonee a compromettere in modo decisivo la rappresentazione della corretta verifica secondo i criteri sopra enunciati, posto che per il resto, con riguardo alle concrete modalità dei fatti, è possibile cogliere solo un generico accenno alla"distanza temporale intercorsa" fra gli stessi.

4. Atteso dunque che la motivazione adottata non si sottrae alle specifiche censure mosse con il ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, che provvederà in diversa composizione (sentenza Corte cost. n. 183 del 3 luglio 2013) P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.

Così deciso il 20 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava una richiesta (si indica il "proc. n. 1/26/2020") nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen, l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene inflitte con diverse sentenze divenute irrevocabili. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Santonocito, a mezzo del difensore, lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen., nonché vizi della motivazione, su rilievo che essa, contenendo spiegazioni solamente apparenti, ha giustificato il diniego, facendo solo cenno a una distanza temporale fra i fatti e a contestazioni di reati smentite dal contenuto delle sentenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, al pari di quanto avviene nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). 3. Il provvedimento impugnato richiama preliminarmente altro precedente provvedimento del 26 febbraio 2021, allegato al fascicolo processuale trasmesso, nel quale si elencano le sentenze in ordine alle quali era stata avanzata l'istanza, descrivendosi condanne tutte per reati contro il patrimonio. Tuttavia, il Tribunale di Catania, successivamente, illustrando le ragioni del rigetto, svolge considerazioni riferite alla "diversità del bene giuridico tutelato" e "all'impossibilità logica di ritenere sussistente un nesso di qualunque natura tra il delitto di tentato omicidio, quello di furto e quello di minaccia". Si tratta di contraddizioni motivazionali idonee a compromettere in modo decisivo la rappresentazione della corretta verifica secondo i criteri sopra enunciati, posto che per il resto, con riguardo alle concrete modalità dei fatti, è possibile cogliere solo un generico accenno alla"distanza temporale intercorsa" fra gli stessi. 4. Atteso dunque che la motivazione adottata non si sottrae alle specifiche censure mosse con il ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, che provvederà in diversa composizione (sentenza Corte cost. n. 183 del 3 luglio 2013) P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso il 20 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] li