Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16641/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte di furto, diversità dei titoli di reato tra i fatti oggetto delle prime due sentenze, relative a delitti di furto, e quello oggetto della terza, concernente una ricettazione, commissione dei furti in un caso da parte del solo imputato e nel secondo caso in concorso con altro soggetto, mancata individuazione di una causale comune tra le varie ipotesi criminose); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (quali la vicinanza temporale tra i vari episodi criminosi e la medesima oggettività giuridica dei reati, tutti contro il patrimonio) già adeguatamente scrutinati dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte di furto, diversità dei titoli di reato tra i fatti oggetto delle prime due sentenze, relative a delitti di furto, e quello oggetto della terza, concernente una ricettazione, commissione dei furti in un caso da parte del solo imputato e nel secondo caso in concorso con altro soggetto, mancata individuazione di una causale comune tra le varie ipotesi criminose); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (quali la vicinanza temporale tra i vari episodi criminosi e la medesima oggettività giuridica dei reati, tutti contro il patrimonio) già adeguatamente scrutinati dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così