CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2026
Cassazione n. 22330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 20 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 12.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 44, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001, 30, comma 1, della legge n. 394 del 1991, 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 e 734 cod. pen.; fatti accertati in località Matitani in territorio di [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 2018 e fino alla data del sequestro del 27 aprile 2019. Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati contestati al momento della decisione impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Da ciò discende che la prescrizione dei reati contestati matura il 10 ottobre 2026. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini meramente fattuali, una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti degli accertamenti svolti dai Carabinieri di Andria (sopralluoghi e acquisizione delle ortofoto), hanno compiutamente argomentato la configurabilità dei reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] (pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata), rimarcando la significativa modifica dell'assetto urbanistico dei luoghi. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 5), nella quale, in modo pertinente, è stata tra l'altro sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., l'entità del danno cagionato dalle condotte in esame. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M