Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39517/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19984-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Enrico PAULETTI e Rosamaria NICASTRO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 14, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI - [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 159/02/2019 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata in data 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proprietaria di un palo eolico costituito da una torre generatrice di energia elettrica (impianto aereogeneratore), proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita del predetto palo eolico ottenuta escludendo il valore della torre eolica in quanto componente impiantistico funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21,

I. 208/2015.

L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di C 1.620,00 che comprendeva anche il valore della torre che compone l'aereogeneratore.

2. La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorso ritenendo che «il palo di sostegno degli aereo generatori (pur stabilmente infisso al suolo) non rientrava nel concetto di "costruzione e, dunque, svolgendo soltanto una funzione tecnica, strettamente necessaria ai fini della funzionalità dell'impianto, senza alcun accrescimento del valore relativo al manufatto principale, non poteva rilevare ai fini della determinazione della rendita catastale» (sentenza impugnata, pag. 1 )

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle entrate la Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, dopo aver fornito l'interpretazione della novella legislativa introdotta in materia dalla legge n. 208 del 2015, art.1, comma 21, ritenendo che con tale disposizione il Legislatore avesse attenuato «il carico delle imposte locali sulle attività produttive, escludendo dal computo della rendita catastale quei beni che vengono direttamente impiegati e coinvolti nel processo produttivo, senza per questo escluderne la natura immobiliare» e che, pertanto, «Secondo una tecnica legislativa "per esclusione" dapprima si determina ciò che, in generale, ha le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni o altro elemento strutturalmente connesso), che ne accresce l'utilità ed il valore: da questo "bene complesso" si escludono tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), indipendentemente dal loro grado di solidità o di fissità», rigettava l'appello dell'Ufficio osservando che «la torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell'aereo generatore che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l'energia elettrica», che «La torre di sostegno, oltre a tenere in posizione l'aero generatore, forma un unico complesso strutturale con le altre componenti fisico-meccaniche, avendo il compito di assorbire le vibrazioni provenienti dalla navicella, evitando che ogni sollecitazione meccanica possa scaricarsi eccessivamente sul basamento e sulle fondazioni»; concludeva, quindi, sostenendo che «è evidente la funzione che il palo di sostegno svolge nel processo produttivo dell'energia elettrica e nell'esercizio dell'impianto, senza considerare che le strutture in esame costituiscono un elemento positivo di reddito per il terreno e non inddono in alcun modo sulla determinazione della rendita catastale» (sentenza, pag. 4)

4. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso.5.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

6. La ricorrente ha depositato memoria avanzando richiesta di <congruo rinvio della camera di consiglio> per <valutare le opportune iniziative processuali da assumere nei numerosi analoghi giudizi pendenti alla luce delle ultime sentenze> di questa Corte (pubblicate nel settembre del 2021).

Considerato che:

1. Va preliminarmente rigettata la richiesta della ricorrente di differimento dell'adunanza al riguardo osservandosi, da un lato, che l'orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento la ricorrente risale al 2010 (v. le numerose pronunce conformi di questa Sottosezione nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020) e, dall'altro, che la ricorrente neppure ha indicato i tempi necessari per assumere le non meglio specificate <iniziative processuali>.

2. Venendo, quindi, al merito, con l'unico motivo di impugnazione viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, per non avere la CTR, conformemente a quanto previsto dalle circolari nr 2/E del giorno 01/02/2016 e nr 27/E del 13/06/2016, riconosciuto il carattere di costruzione della torre eolica in considerazione dei caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica e della immobilizzazione al suolo.

3. Il ricorso, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è infondato e va rigettato, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, peraltro in giudizi vertenti tra le stesse parti, ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd.

"imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass., Sez. 5^, n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, e Cass. Sez. 6^-5^, n. 7343 del 2021, nonché n. 1011 del 2021; v. anche, di questa Sottosezione, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020).

4. Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1-Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

5. Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez.

V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez.

V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto.

6. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo».

7. Il ricorso non offre utili elementi per discostarsi da tale interpretazione

8. Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità.

La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015.

9. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

11. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19984-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Enrico PAULETTI e Rosamaria NICASTRO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 14, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI - [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 159/02/2019 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata in data 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proprietaria di un palo eolico costituito da una torre generatrice di energia elettrica (impianto aereogeneratore), proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita del predetto palo eolico ottenuta escludendo il valore della torre eolica in quanto componente impiantistico funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, I. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di C 1.620,00 che comprendeva anche il valore della torre che compone l'aereogeneratore. 2. La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorso ritenendo che «il palo di sostegno degli aereo generatori (pur stabilmente infisso al suolo) non rientrava nel concetto di "costruzione e, dunque, svolgendo soltanto una funzione tecnica, strettamente necessaria ai fini della funzionalità dell'impianto, senza alcun accrescimento del valore relativo al manufatto principale, non poteva rilevare ai fini della determinazione della rendita catastale» (sentenza impugnata, pag. 1 ) 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle entrate la Commissione tributaria regionale del Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, dopo aver fornito l'interpretazione della novella legislativa introdotta in materia dalla legge n. 208 del 2015, art.1, comma 21, ritenendo che con tale disposizione il Legislatore avesse attenuato «il carico delle imposte locali sulle attività produttive, escludendo dal computo della rendita catastale quei beni che vengono direttamente impiegati e coinvolti nel processo produttivo, senza per questo escluderne la natura immobiliare» e che, pertanto, «Secondo una tecnica legislativa "per esclusione" dapprima si determina ciò che, in generale, ha le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni o altro elemento strutturalmente connesso), che ne accresce l'utilità ed il valore: da questo "bene complesso" si escludono tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), indipendentemente dal loro grado di solidità o di fissità», rigettava l'appello dell'Ufficio osservando che «la torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell'aereo generatore che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l'energia elettrica», che «La torre di sostegno, oltre a tenere in posizione l'aero generatore, forma un unico complesso strutturale con le altre componenti fisico-meccaniche, avendo il compito di assorbire le vibrazioni provenienti dalla navicella, evitando che ogni sollecitazione meccanica possa scaricarsi eccessivamente sul basamento e sulle fondazioni»; concludeva, quindi, sostenendo che «è evidente la funzione che il palo di sostegno svolge nel processo produttivo dell'energia elettrica e nell'esercizio dell'impianto, senza considerare che le strutture in esame costituiscono un elemento positivo di reddito per il terreno e non inddono in alcun modo sulla determinazione della rendita catastale» (sentenza, pag. 4) 4. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso.5. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. 6. La ricorrente ha depositato memoria avanzando richiesta di <congruo rinvio della camera di consiglio> per <valutare le opportune iniziative processuali da assumere nei numerosi analoghi giudizi pendenti alla luce delle ultime sentenze> di questa Corte (pubblicate nel settembre del 2021). Considerato che: 1. Va preliminarmente rigettata la richiesta della ricorrente di differimento dell'adunanza al riguardo osservandosi, da un lato, che l'orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento la ricorrente risale al 2010 (v. le numerose pronunce conformi di questa Sottosezione nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020) e, dall'altro, che la ricorrente neppure ha indicato i tempi necessari per assumere le non meglio specificate <iniziative processuali>. 2. Venendo, quindi, al merito, con l'unico motivo di impugnazione viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, per non avere la CTR, conformemente a quanto previsto dalle circolari nr 2/E del giorno 01/02/2016 e nr 27/E del 13/06/2016, riconosciuto il carattere di costruzione della torre eolica in considerazione dei caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica e della immobilizzazione al suolo. 3. Il ricorso, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è infondato e va rigettato, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, peraltro in giudizi vertenti tra le stesse parti, ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass., Sez. 5^, n. 25000, n. 26497, n. 26495, n. 26493, n. 26486 del 2021, e Cass. Sez. 6^-5^, n. 7343 del 2021, nonché n. 1011 del 2021; v. anche, di questa Sottosezione, Cass., nn. 20726, 20727, 20728, 21286, 21287, 21288, 21460, 21461 e 21462 del 2020). 4. Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1-Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21, I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 5. Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto. 6. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo». 7. Il ricorso non offre utili elementi per discostarsi da tale interpretazione 8. Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto conforme ai suindicati principi e immune da censure in sede di legittimità. La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015. 9. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato. 10. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia. 11. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Così deciso