CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Urzo, ritenendo insussistenti le condizioni per applicare la continuazione in executivis, non essendo all'uopo sufficiente la mera commissione dei reati in successione cronologica da parte dello stesso soggetto. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore della condan- nata, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione, per erronea valutazione degli indici esteriori della continuazione. Censura la ricorrente che sia stata negata la continuazione tra fatti di truffa, ricettazione, riciclaggio e falso giudicati con due sentenze diverse, senza avvedersi il giudice dell'esecuzione che non si trattava di reati commessi in differenti contesti temporali, bensì che le ricettazioni della sentenza 4/12/2014 erano state commesse tra gennaio e giugno 2014, intersecando quelle oggetto della sentenza 8/3/2021, commesse nel giugno 2013. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. 1.1. L'impugnata ordinanza presenta criticità che determinano illogicità della motivazione, per travisamento del dato temporale relativo ai reati che si chiede di unificare. Invero, risulta dalla sentenza del GUP di Roma del 4/12/2014 che nell'ambito della continuazione ivi riconosciuta, due dei reati - precisamente indicati ai nn. 39) e 40) - risultano commessi il 27/6/2013, e dunque sono cronologicamente coincidenti con quelli giudicati con la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Roma in data 8/3/2021. Data tale premessa, va ribadito che alla stregua dell'esegesi di legittimità, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in rela- zione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice della esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in Ordine ad una eventuale reiezione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Resta inteso che il giudice dell'esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio deadendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento, potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario. 1.2 La valutazione della continuazione tra i reati accertati a carico della D'Urzo non può dunque prescindere dalla considerazione di ciò che era stato deciso in sede di cognizione, con riferimento alla già riconosciuta unificazione - operata nella sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 4/12/2014 - tra le truffe ivi giudicate, nel medesimo arco cronologico del giugno 2013. Orbene, di questa situazione consolidata non si tiene alcun conto nella impugnata ordinanza, che - in contrasto con quanto già deciso - ha negato radicalmente il riconoscimento della continuazione, senza peraltro offrire motiva- zioni agganciate a dati concreti, desunti dalla lettura delle sentenze di merito. 2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale - libero negli esiti decisionali - tuttavia si atterrà ai richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il giorno 28 apri