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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11879/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11889/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.S.TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 2520/2021 depositata il28/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lucera accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il pagamento dell’importo di € 4.960,22 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un contratto preliminare riguardante l’obbligo di trasferire un terreno agricolo.

A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], erede del convenuto, il Tribunale di Foggia accolse il gravame, con sentenza n. 2520 depositata il 28 ottobre 2021.

Il giudice di secondo grado, dopo aver rilevato come in occasione del preliminare (e della contestuale immissione nel godimento) il promittente venditore Ciardulli si fosse impegnato a versare alla controparte il contributo comunitario che sarebbe maturato per l’annata in corso e pur senza che tale obbligazione fosse stata adempiuta, osservava che il contratto definitivo avrebbe riportato una specifica quietanza, estintiva rispetto ai diritti spettanti dalla preventiva immissione nell’anticipato possesso.

Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi.

Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 comma 2° c.c., per erronea utilizzazione del criterio ermeneutico letterale.

Afferma che la pattuizione aggiunta al preliminare avrebbe riguardato accordi del tutto autonomi rispetto alle obbligazioni essenziali del preliminare ed erroneamente il Tribunale si sarebbe limitato a valutare il tenore letterale della pattuizione, senza indagare il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. 2) Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1199 e 1965 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente qualificato la clausola contrattuale n. 6 dell’atto di compravendita come “quietanza liberatoria”, la quale, oltretutto, essendo un mero atto ricognitivo, non avrebbe implicato né rinuncia al credito, né remissione di debito. 3) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente perché involgono entrambi l’interpretazione negoziale del giudice d’appello, sono inammissibili. 3.a) La parte che, con ilricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 3.b) Il Tribunale ha sostenuto che “Il contenuto estintivo di tale quietanza rispetto alla precedente pattuizione contenuta nella postilla del preliminare risulta acclarato alla luce delle prove orali escusse, che hanno manifestato il contenuto della nuova trattativa svolta il giorno della stipulazione del definitivo…il promissario venditore condizionò il proprio consenso alla stipula alla caducazione dell’obbligo restitutorio previsto nella postilla”, aggiungendo altresì “se il definitivo è stato stipulato è per il fatto che le parti in quella sede raggiunsero un nuovo accordo, sia pure “estorto” dal venditore, volto a caducare il precedente impegno contenuto nella postilla del preliminare…non risulta sul punto che la parte acquirente abbia fatto in alcun modo valere il vizio del consenso relativo alla nuova intesa raggiunta”. 3.c) La volontà delle parti risulta dunque plausibilmente indagata.

La differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 2414 8 del 25 ottobre 2013).

È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3.d) In altri termini, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logicae congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come quantificate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1.500 (mille/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11889/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.S.TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 2520/2021 depositata il28/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Lucera accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il pagamento dell’importo di € 4.960,22 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un contratto preliminare riguardante l’obbligo di trasferire un terreno agricolo. A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], erede del convenuto, il Tribunale di Foggia accolse il gravame, con sentenza n. 2520 depositata il 28 ottobre 2021. Il giudice di secondo grado, dopo aver rilevato come in occasione del preliminare (e della contestuale immissione nel godimento) il promittente venditore Ciardulli si fosse impegnato a versare alla controparte il contributo comunitario che sarebbe maturato per l’annata in corso e pur senza che tale obbligazione fosse stata adempiuta, osservava che il contratto definitivo avrebbe riportato una specifica quietanza, estintiva rispetto ai diritti spettanti dalla preventiva immissione nell’anticipato possesso. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi. Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 comma 2° c.c., per erronea utilizzazione del criterio ermeneutico letterale. Afferma che la pattuizione aggiunta al preliminare avrebbe riguardato accordi del tutto autonomi rispetto alle obbligazioni essenziali del preliminare ed erroneamente il Tribunale si sarebbe limitato a valutare il tenore letterale della pattuizione, senza indagare il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. 2) Con il secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1199 e 1965 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente qualificato la clausola contrattuale n. 6 dell’atto di compravendita come “quietanza liberatoria”, la quale, oltretutto, essendo un mero atto ricognitivo, non avrebbe implicato né rinuncia al credito, né remissione di debito. 3) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente perché involgono entrambi l’interpretazione negoziale del giudice d’appello, sono inammissibili. 3.a) La parte che, con ilricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 3.b) Il Tribunale ha sostenuto che “Il contenuto estintivo di tale quietanza rispetto alla precedente pattuizione contenuta nella postilla del preliminare risulta acclarato alla luce delle prove orali escusse, che hanno manifestato il contenuto della nuova trattativa svolta il giorno della stipulazione del definitivo…il promissario venditore condizionò il proprio consenso alla stipula alla caducazione dell’obbligo restitutorio previsto nella postilla”, aggiungendo altresì “se il definitivo è stato stipulato è per il fatto che le parti in quella sede raggiunsero un nuovo accordo, sia pure “estorto” dal venditore, volto a caducare il precedente impegno contenuto nella postilla del preliminare…non risulta sul punto che la parte acquirente abbia fatto in alcun modo valere il vizio del consenso relativo alla nuova intesa raggiunta”. 3.c) La volontà delle parti risulta dunque plausibilmente indagata. La differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 2414 8 del 25 ottobre 2013). È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3.d) In altri termini, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logicae congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come quantificate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1.500 (mille/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi