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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 03450/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7388-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 408/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7388/2021 Numero sezionale 11214/2021 Numero di raccolta generale 3450/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 3 luglio 2019, la Corte d’appello di Catania condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 5.979,00, oltre accessori, con rigetto di ogni altra domanda: in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva invece condannato al pagamento della complessiva somma di € 127.306,30, a titoli retributivi vari, oltre accessori;

2. con atto notificato il 4 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso e ciò ne comporta l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529);

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ric. 2021 n. 07388 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7388/2021 Numero sezionale 11214/2021 Numero di raccolta generale 3450/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 07388 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7388-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 408/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7388/2021 Numero sezionale 11214/2021 Numero di raccolta generale 3450/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 3 luglio 2019, la Corte d’appello di Catania condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 5.979,00, oltre accessori, con rigetto di ogni altra domanda: in riforma della sentenza di primo grado, che l’aveva invece condannato al pagamento della complessiva somma di € 127.306,30, a titoli retributivi vari, oltre accessori; 2. con atto notificato il 4 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha omesso di depositare il ricorso e ciò ne comporta l’improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (Cass. 10 gennaio 2001, n. 252; Cass. 9 novembre 2017, n. 26529); 2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Ric. 2021 n. 07388 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7388/2021 Numero sezionale 11214/2021 Numero di raccolta generale 3450/2022 Data pubblicazione 03/02/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 07388 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
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