CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA thileR-LOCierrOR3iCì sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bologna, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14-A/4 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente avverso la sentenza n. 1478, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.12.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, l'avviso di accertamento n. THB02CL03775/2017, riguardante maggiori redditi societari nella misura di Euro 91.012,00, in relazione all'anno 2012 (sent. CTR, p. II). All'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], socio al 10%, era notificato l'avviso di accertamento n. THBO1CL03834/2017, oggetto del presente giudizio, attinente al reddito di partecipazione conseguito, quindi in riferimento ad Irpef ed altro, sempre in relazione all'anno 2012, per un valore dichiarato di Euro 3.936,00. 1.1. Nella ricostruzione dell'Ente impositore la società doveva considerarsi non operativa, avendo dichiarato ricavi pari ad Euro 79.645,00, a fronte di un reddito minimo presunto in base alla normativa sulle società di comodo pari ad Euro 91.012,00. In sede di contraddittorio preventivo la società affermava di avere subito la contrazione dei ricavi a causa della risoluzione del contratto di locazione di un complesso immobiliare stipulato con la [OSCURATO:PERSONA], altra società riconducibile alla famiglia Vannini, contratto trasformato in un comodato gratuito.2. La società ed il socio impugnavano gli accertamenti rispettivamente notificati loro, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, che rigettava i ricorsi. 3. Società e socio spiegavano appello avverso le decisioni adottate dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna che, con separate pronunce, li rigettava. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di accertamento a lui notificato a titolo personale, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate, che ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 bis, comma 4, del Dpr. n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato la nullità dell'avviso di accertamento notificatogli il 15.12.2017, in conseguenza della violazione del termine dilatorio legale di sessanta giorni che avrebbe dovuto essere rispettato a seguito della notifica dell'invito a comparire rivolto alla società (6.11.2017). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1974, per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto applicabile la disciplina delle società non operative al caso di specie. 3. Occorre segnalare che le parti non hanno rappresentato, nei loro primi atti difensivi, quale sia stata la sorte del separato giudizio promosso vverso l'avviso di \ accertamento notificato alla società di persone, da cui dipende l'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito dal socio [OSCURATO:PERSONA], oggetto del presente giudizio. Neppure risulta che al giudizio siano stati posti in condizione di partecipare e contraddire, sin dal primo grado, gli ulteriori soci della [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Tanto premesso l'Agenzia delle Entrate, mediante la memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha segnalato che l'accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]) è stato fatto oggetto di impugnazione, e la causa risulta iscritta presso questa Corte con N.R.G. 17111-21. Inoltre, anche in relazione al reddito di partecipazione conseguito dagli altri soci, gli avvisi di accertamento del reddito loro imputato per trasparenza sono stati impugnati dai destinatari, e risultano iscritti presso questa Corte i relativi ricorsi riportanti N.R.G. 17091-21 e 19818-21. L'Agenzia delle Entrate ha quindi domandato "il rinvio della trattazione della presente causa e la fissazione delle predette in una unica udienza per l'eventuale trattazione congiunta" (mem. controric., p. 2). 3.2. L'istanza proposta dall'Agenzia delle Entrate appare fondata, e deve pertanto essere accolta. La Corte, P.Q.M. pronunziando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo innanzi alla quinta sezione civile, affinché sia valutata la possibilità di riunire il processo con la causa N.R.G. 17111-21, pendente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]), e le cause riportanti N.R.G. 17091-21 e 19818-21, pendenti nei confronti degli altri soci, e comunque perché le cause possano esse