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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 21266/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24445-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro G.B. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n.24445sez.

M2 - ud. 10-06 - 2022 -2- FALLIMENTO N. 61957 [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 882/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, di conferma della sentenza del Tribunale di Crotone di rigetto della domanda di usucapione di terreni siti in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifestainammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si affida ad un unico motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la “violazione degli artt. 116 in riferimento agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. omesso esame di un fatto decisivo.

La coltivazione del terreno”.

Ric. 2021 n.24445sez.

M2 - ud. 10-06 - 2022 -3- Il motivo è inammissibile.

Per quel che concerne la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.

Per quel che concerne le lamentate violazioni di legge, il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente solleva in realtà questioni di merito.

La Corte d’Appello ha invero adeguatamente motivato le ragioni del rigetto della domanda, in particolare sul presupposto che il Gareri aveva dato prova esclusivamente di aver compiuto sul fondo un complesso di atti limitato alla coltivazione dello stesso, o ad essa accessori, inidonei ad esplicare l’esercizio di un potere sulla cosa uti dominus, essendo detti atti anche compatibili con la mera detenzione.

Ha ancora valorizzato, la Corte territoriale, ulteriori circostanze di segno contrario all’esercizio del possesso, quali: lo svolgimento dell’attività di coltivazione su una parte di appezzamenti di maggior estensione, senza alcuna delimitazione di detta parte, tanto che ai luoghi di causa avevano avuto nel tempo libero accesso vari soggetti, a decorrere dal 1993, a vario titolo nell’interesse delle proprietarie; l’assenza di elementi desumibili dalle prove testimoniali circa l’esatta individuazione delle porzioni che si assumevano possedute; la non univoca riferibilità della documentazione prodotta dall’attore ai fondi oggetto del contendere, e la mancanza di data certa della stessa; la dichiarazione dello stesso attore resa in un atto notorio di condurre in fitto terreni della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]; il permesso concesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. allo stesso attore per coltivare il fondo di proprietà della prima sino all’avvio dei lavori di costruzione di un villaggio tustico in locoe, dunque, l’esercizio del possesso con la tolleranza della titolare.

Alla luce di tali Ric. 2021 n.24445sez.

M2 - ud. 10-06 - 2022 -4- complessive risultanze, pertanto, la valutazione della Corte territoriale risulta del tutto logica e plausibile; essa non presta il fianco a censure di legittimità.

Le deduzioni articolate nel ricorso circa la realizzazione di canali di scolo da parte dell’attore, ovvero di opere di livellamento del terreno e di bonifica, come i richiami alle dichiarazioni rese dai testi assunti, oltre a non centrare pienamente le ragioni del convincimento del giudice di merito, mirano comunque a sollecitare in questa sede di legittimità una rivalutazione del complessivo quadro probatorio, con ciò confermando l’inammissibilità del motivo».

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in euro 3000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021 n.24445sez.

M2 - ud. 10-06 - 2022 -5- titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24445-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro G.B. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -2- FALLIMENTO N. 61957 [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 882/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, di conferma della sentenza del Tribunale di Crotone di rigetto della domanda di usucapione di terreni siti in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifestainammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si affida ad un unico motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la “violazione degli artt. 116 in riferimento agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. omesso esame di un fatto decisivo. La coltivazione del terreno”. Ric. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -3- Il motivo è inammissibile. Per quel che concerne la denuncia di omesso esame di fatto decisivo, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. Per quel che concerne le lamentate violazioni di legge, il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente solleva in realtà questioni di merito. La Corte d’Appello ha invero adeguatamente motivato le ragioni del rigetto della domanda, in particolare sul presupposto che il Gareri aveva dato prova esclusivamente di aver compiuto sul fondo un complesso di atti limitato alla coltivazione dello stesso, o ad essa accessori, inidonei ad esplicare l’esercizio di un potere sulla cosa uti dominus, essendo detti atti anche compatibili con la mera detenzione. Ha ancora valorizzato, la Corte territoriale, ulteriori circostanze di segno contrario all’esercizio del possesso, quali: lo svolgimento dell’attività di coltivazione su una parte di appezzamenti di maggior estensione, senza alcuna delimitazione di detta parte, tanto che ai luoghi di causa avevano avuto nel tempo libero accesso vari soggetti, a decorrere dal 1993, a vario titolo nell’interesse delle proprietarie; l’assenza di elementi desumibili dalle prove testimoniali circa l’esatta individuazione delle porzioni che si assumevano possedute; la non univoca riferibilità della documentazione prodotta dall’attore ai fondi oggetto del contendere, e la mancanza di data certa della stessa; la dichiarazione dello stesso attore resa in un atto notorio di condurre in fitto terreni della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]; il permesso concesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. allo stesso attore per coltivare il fondo di proprietà della prima sino all’avvio dei lavori di costruzione di un villaggio tustico in locoe, dunque, l’esercizio del possesso con la tolleranza della titolare. Alla luce di tali Ric. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -4- complessive risultanze, pertanto, la valutazione della Corte territoriale risulta del tutto logica e plausibile; essa non presta il fianco a censure di legittimità. Le deduzioni articolate nel ricorso circa la realizzazione di canali di scolo da parte dell’attore, ovvero di opere di livellamento del terreno e di bonifica, come i richiami alle dichiarazioni rese dai testi assunti, oltre a non centrare pienamente le ragioni del convincimento del giudice di merito, mirano comunque a sollecitare in questa sede di legittimità una rivalutazione del complessivo quadro probatorio, con ciò confermando l’inammissibilità del motivo». 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario. 4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in euro 3000 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario dell'istante. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2021 n.24445sez. M2 - ud. 10-06 - 2022 -5- titolo di contributo unificato pari a quell
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