CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20900-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, \,0')0 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. -, ____------ Ric. 2021 n. 20900 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- R.G.20900/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato prescritti i crediti dell'INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, per i redditi dalla stessa prodotti nell'anno 2009, intimati alla stessa il 30 giugno 2015 (considerata la data di scadenza del debito del 16.06.2015); la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'Inps contesta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 10.6.2010 pubblicato in G.U.n. 146 del 19 giugno 2010"; lamenta che la Corte non abbia applicato il differimento del termine di versamento dei contributi previsto dal d.P.C.M. 10.06.2010 al 6.07.2010 sulla base dell'erroneo presupposto secondo cui la professionista non avrebbe potuto beneficiarne in quanto sottratta agli studi di settore; il motivo è fondato; questa Corte ritiene pacificamente che, ai fini dell'applicazione del differimento temporale del dies a quo della prescrizione, disposto ai sensi dei DD.PP.CC.MM . succedutisi nel tempo, nessuna rilevanza possa assumere la circostanza che il contribuente sia estraneo agli studi di settore (Così, da ultimo, Cass. n. 10273 del 2021); da quanto è emerso dagli atti, pertanto, alla data di ricezione dell'atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo, concernente l'anno 2009, la prescrizione quinquennale dei contributi non era ancora maturata, essendo slittata dal 16 giugno al 6 luglio 2010 ad opera del d.P.C.M.10 giugno 2010; in definitiva il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese di questo giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 5 aprile 2022 Il Presiderft4 [OSCURATO:PERSONA]