CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bacoli avverso la sentenza del 30/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 30/10/2020 la Corte di appello di Napoli confermava quanto al capo a) (art. 110, 628, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.) la decisione con la quale il Gip del Tribunale di Napoli in data 07/11/2019 aveva condannato alle pene ritenute di giustizia I3uononnano Anna. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., e chiedendo l'annullamento della sentenza con o senza rinvio. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, nonché vizio della motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1) cod. pen.; la parte offesa non ha in alcun modo percepito la presenza di un'ulteriore persona durante la realizzazione della rapina da parte del Sorrentino; la Buonomano non era partecipe del progetto criminoso del Sorrentino e neanche la descrizione del giudice di primo grado può far ritenere integrata l'aggravante in questione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria in ordine alla ritenuta equivalenza tra l'aggravante contestata e le attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. In via preliminare si deve osservare come i motivi proposti si presentino caratterizzati da evidente genericità. Va ricordato che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inannmissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, P:v. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945- 01). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione nelle sue diverse forme perché contraddittoria, illogica e apparente, occorre considerare inoltre come lo stesso non possa essere esaminato perché non proposto con l'atto di appello. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 32233 del 16/10/2020, Greco). In tal senso occorre considerare che, con l'atto di appello presentato dalla Buonomano, era stato proposto un solo motivo di ricorso (sul punto esplicitamente anche la sentenza di appello a pag. 3) con il quale era stato richiesto il riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante delle più persone riunite, con conseguente richiesta di condanna alla pena minima prevista. La difesa, infatti, nell'ambito di tale motivo evidenziava letteralmente che "a questa difesa preme contestare non tanto la sussistenza o meno dell'aggravante de qua, quanto rappresentare che la persona offesa in realtà non si sia affatto accorta all'atto dell'esercizio della violenza e /o minaccia posta in essere da Sorrentino della compresenza di una complice", ribadendo la marginalità del ruolo della Buonomano, ma non contestando la sussistenza della circostanza aggravante, per aggiungere poi che, atteso il comportamento processuale tenuto dalla stessa, la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere in regime di prevalenza le circostanze attenuanti generiche. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre considerare che ricorre quanto all'affermazione di responsabilità della ricorrente una c.d. doppia conforme; ciò posto si deve ricordare che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv, 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/202.0, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). 4.1. Ciò posto, va evidenziato che anche in ordine al trattamento sanzionatorio, ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, la valutazione della Corte di appello sia stata del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, con argomentazione logica, coerente alle risultanze processuali e del tutto priva di aporie. Il giudice di appello ha, infatti, richiamato la piena condivisione dei parametri adottati dal giudice di primo grado sul punto ed ha puntualizzato che il regime di equivalenza, oltre alla determinazione della pena partendo dal minimo edittale, rappresenta un'adeguata considerazione, in tema di dosimetria della pena, quanto al minor contributo causale riferibile alla odierna ricorrente, ma non tale da determinare una concessione in regime di prevalenza attese le caratteristiche della condotta oggetto di contestazione. 4.3. La Corte di appello ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a denotare la caratteristiche della condotta e, dunque, la pena per come determinata, rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della stessa. Con tale motivazione la ricorrente non si è affatto confrontata. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5,582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d