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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42248/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso, [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei loro difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 20 aprile 2022, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato, mitigando il trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati tranne il Lomitadze, la sentenza, per il resto riformata, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale barese, il 15 dicembre 2021, aveva condannato i sunnominati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di concorso in furto in abitazione pluriaggravato, contestato come commesso il 6 ottobre 2021 in Bari, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; secondo l'addebito recepito nelle sentenze di merito, i quattro imputati si erano introdotti nell'immobile forzandone la serratura di ingresso; indi avrebbero prelevato diversi monili, apparecchi elettrici e borse firmate, recando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale i prevenuti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo del delitto contestato, laddove la Corte di merito ha confermato trattarsi di delitto consumato sulla sola base delle dichiarazioni della persona offesa circa la presunta sparizione di alcuni beni, senza considerare le circostanze in cui era avvenuto il furto (che avrebbe interessato beni di rilevante volume) e senza tenere conto che il furto era avvenuto in un'abitazione che apparteneva alla defunta zia della [OSCURATO:PERSONA], per cui é possibile che quest'ultima non avesse chiaro quali fossero i beni che vi si trovavano custoditi.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

3.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia nullità degli atti del giudizio d'appello e della successiva sentenza per irregolare costituzione delle parti: assume il deducente che l'imputato non sarebbe stato identificato a cura dell'autorità consolare estera, non risultando confermata la sua identità con il soggetto indicato nel provvedimento che disponeva la cattura; denuncia inoltre il ricorrente la carenza di specificazione, nell'imputazione, circa data e luogo del fatto e in ordine al provvedimento di cui all'ordine di cattura cui il ricorrente si sarebbe volontariamente sottratto.3.2.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione mancante o apparente, in relazione al diverso trattamento nei confronti del Lomitadze rispetto a quello, più mite, riservato ai coimputati sul piano sanzionatorio, sol perché il deducente non era nelle condizioni di versare una somma alle parti offese, a differenza dei correi.

Nel prosieguo il ricorrente lamenta la carenza motivazionale circa la sua identificazione come compartecipe alla condotta criminosa, fondata solo sul fatto di essere stato catturato dopo il reato.

Lamenta infine l'esponente il diniego delle attenuanti generiche, a fronte del suo buon comportamento processuale.

4. Con requisitoria scritta, Il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla questione dell'inquadramento del fatto come delitto consumato oppure tentato; e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Lomitadze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Iniziando dai ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essi risultano inammissibili, perché manifestamente infondati.

La sentenza impugnata dedica un ampio percorso argomentativo all'analisi delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli ammanchi di oggetti dall'appartamento del terzo piano, appartenuto alla zia materna, ove il furto risulta avvenuto: oggetti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ben conosceva l'esistenza e anche l'ubicazione, avendo oltretutto chiarito di avere sempre frequentato l'appartamento anche dopo la morte della zia e di esservisi recata appena tre giorni prima, chiudendo poi gli infissi e la porta d'ingresso con le mandate (pag. 4 sentenza impugnata).

La Corte di merito ne ricava in via deduttiva, ma in modo univoco, la qualificazione del reato come consumato, escludendo la rilevanza del mancato monitoraggio dell'ingresso o dell'uscita di altri soggetti dopo aver udito i rumori provenienti dal piano superiore con argomentazioni del tutto logiche e non censurabili in questa sede e, in tal modo, fornendo spiegazione del mancato avvistamento di complici degli imputati (arrestati in seguito all'azione furtiva) che fossero in grado di trasportare i beni sottratti.

La circostanza decisiva é costituita, in sostanza, dall'univoca certezza della sparizione di numerosi beni che, fino a pochi giorni prima dell'azione delittuosa, erano presenti nell'appartamento e rispetto ai quali non é emersa alcuna possibile spiegazione alternativa della sparizione rispetto alla condotta furtiva per cui é processo.

A proposito di tale decisivo elemento fattuale, riferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e riportato nella sentenza impugnata, deve riconoscersi che il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (non costituitasi parte civile) é stato effettuato dalla Corte distrettuale in termini approfonditi e, a loro volta, non sindacabili in questa sede: si ricorda al riguardo che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato é questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Si ricorda inoltre che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290): ciò che é avvenuto nel caso di specie.

2. Il ricorso del Lomitadze é a sua volta inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

2.1. Quanto all'identità fra il ricorrente e il soggetto destinatario, é appena il caso di segnalare che le asserzioni (peraltro esposte in modo alquanto confuso) contenute nel primo motivo di doglianza cozzano contro la circostanza, ribadita in nota a pagina 3 della sentenza impugnata, che il Lomitadze - successivamente identificato in sede penitenziaria mediante prelievo delle impronte papillari - era uno dei malviventi che tentarono di fuggire calandosi da un balcone dell'appartamento della persona offesa, e che fu successivamente inseguito dagli operanti, fino ad essere raggiunto e bloccato.

A tutto concedere, del resto, é pacifico che, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato é irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale (Sez. 5, Sentenza n. 32641 del 16/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273713).

Del pari, é priva di consistenza la doglianza riguardante la mancanza di indicazioni, nell'imputazione, circa la data e il luogo del fatto e il provvedimento di cattura cui il Lomitadze si sottraeva, essendo noto che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e altri, Rv. 264877); nella specie, risulta che all'imputato sia stato assicurato il pieno contraddittorio sugli elementi del fatto dai quali egli era chiamato a difendersi.

2.2. Quanto alle allegazioni promiscuamente dedotte nel secondo motivo di ricorso, é in primo luogo pacifico che la circostanza attenuante del ravvedimento operoso é di natura soggettiva (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 17226 del 09/12/2019, dep. 2020, Pronesti, Rv. 279167) e pertanto può essere concessa solo agli imputati che abbiano risarcito il danno ovvero abbiano comunque reso una tangibile manifestazione di ravvedimento in favore del danneggiato (Sez. 5, Sentenza n. 996 del 25/02/2000, Fagiuoli, Rv. 216459).

In secondo luogo, le questioni volte a contestare la ritenuta colpevolezza dell'imputato, oltre a essere state tardivamente dedotte in appello (e non essendo perciò riproponibili in questa sede, a norma dell'art. 585 cod. proc. pen.), risultano articolate in termini non consentiti in questa sede, essendo basate su questioni di mero fatto e sull'interpretazione di elementi probatori preclusa in sede di giudizio di legittimità.

In terzo luogo, quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha chiarito che non può attribuirsi rilevanza ad un comportamento formalmente corretto tenuto dal ricorrente durante la custodia cautelare in carcere, comportamento non dimostrativo di ravvedimento e inidoneo ad attenuare il disvalore del fatto.

In tal modo risultano adeguatamente valorizzati gli elementi riguardanti sia la gravità del fatto sia la personalità del soggetto, nei termini richiesti dall'art. 133 cod. pen.; si rammenta infatti che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (da ultimo vds.

Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei loro difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 20 aprile 2022, la Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato, mitigando il trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati tranne il Lomitadze, la sentenza, per il resto riformata, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale barese, il 15 dicembre 2021, aveva condannato i sunnominati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di concorso in furto in abitazione pluriaggravato, contestato come commesso il 6 ottobre 2021 in Bari, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; secondo l'addebito recepito nelle sentenze di merito, i quattro imputati si erano introdotti nell'immobile forzandone la serratura di ingresso; indi avrebbero prelevato diversi monili, apparecchi elettrici e borse firmate, recando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale i prevenuti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo del delitto contestato, laddove la Corte di merito ha confermato trattarsi di delitto consumato sulla sola base delle dichiarazioni della persona offesa circa la presunta sparizione di alcuni beni, senza considerare le circostanze in cui era avvenuto il furto (che avrebbe interessato beni di rilevante volume) e senza tenere conto che il furto era avvenuto in un'abitazione che apparteneva alla defunta zia della [OSCURATO:PERSONA], per cui é possibile che quest'ultima non avesse chiaro quali fossero i beni che vi si trovavano custoditi. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 3.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia nullità degli atti del giudizio d'appello e della successiva sentenza per irregolare costituzione delle parti: assume il deducente che l'imputato non sarebbe stato identificato a cura dell'autorità consolare estera, non risultando confermata la sua identità con il soggetto indicato nel provvedimento che disponeva la cattura; denuncia inoltre il ricorrente la carenza di specificazione, nell'imputazione, circa data e luogo del fatto e in ordine al provvedimento di cui all'ordine di cattura cui il ricorrente si sarebbe volontariamente sottratto.3.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione mancante o apparente, in relazione al diverso trattamento nei confronti del Lomitadze rispetto a quello, più mite, riservato ai coimputati sul piano sanzionatorio, sol perché il deducente non era nelle condizioni di versare una somma alle parti offese, a differenza dei correi. Nel prosieguo il ricorrente lamenta la carenza motivazionale circa la sua identificazione come compartecipe alla condotta criminosa, fondata solo sul fatto di essere stato catturato dopo il reato. Lamenta infine l'esponente il diniego delle attenuanti generiche, a fronte del suo buon comportamento processuale. 4. Con requisitoria scritta, Il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla questione dell'inquadramento del fatto come delitto consumato oppure tentato; e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Lomitadze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iniziando dai ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essi risultano inammissibili, perché manifestamente infondati. La sentenza impugnata dedica un ampio percorso argomentativo all'analisi delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli ammanchi di oggetti dall'appartamento del terzo piano, appartenuto alla zia materna, ove il furto risulta avvenuto: oggetti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ben conosceva l'esistenza e anche l'ubicazione, avendo oltretutto chiarito di avere sempre frequentato l'appartamento anche dopo la morte della zia e di esservisi recata appena tre giorni prima, chiudendo poi gli infissi e la porta d'ingresso con le mandate (pag. 4 sentenza impugnata). La Corte di merito ne ricava in via deduttiva, ma in modo univoco, la qualificazione del reato come consumato, escludendo la rilevanza del mancato monitoraggio dell'ingresso o dell'uscita di altri soggetti dopo aver udito i rumori provenienti dal piano superiore con argomentazioni del tutto logiche e non censurabili in questa sede e, in tal modo, fornendo spiegazione del mancato avvistamento di complici degli imputati (arrestati in seguito all'azione furtiva) che fossero in grado di trasportare i beni sottratti. La circostanza decisiva é costituita, in sostanza, dall'univoca certezza della sparizione di numerosi beni che, fino a pochi giorni prima dell'azione delittuosa, erano presenti nell'appartamento e rispetto ai quali non é emersa alcuna possibile spiegazione alternativa della sparizione rispetto alla condotta furtiva per cui é processo. A proposito di tale decisivo elemento fattuale, riferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e riportato nella sentenza impugnata, deve riconoscersi che il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (non costituitasi parte civile) é stato effettuato dalla Corte distrettuale in termini approfonditi e, a loro volta, non sindacabili in questa sede: si ricorda al riguardo che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato é questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Si ricorda inoltre che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290): ciò che é avvenuto nel caso di specie. 2. Il ricorso del Lomitadze é a sua volta inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 2.1. Quanto all'identità fra il ricorrente e il soggetto destinatario, é appena il caso di segnalare che le asserzioni (peraltro esposte in modo alquanto confuso) contenute nel primo motivo di doglianza cozzano contro la circostanza, ribadita in nota a pagina 3 della sentenza impugnata, che il Lomitadze - successivamente identificato in sede penitenziaria mediante prelievo delle impronte papillari - era uno dei malviventi che tentarono di fuggire calandosi da un balcone dell'appartamento della persona offesa, e che fu successivamente inseguito dagli operanti, fino ad essere raggiunto e bloccato. A tutto concedere, del resto, é pacifico che, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato é irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale (Sez. 5, Sentenza n. 32641 del 16/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273713). Del pari, é priva di consistenza la doglianza riguardante la mancanza di indicazioni, nell'imputazione, circa la data e il luogo del fatto e il provvedimento di cattura cui il Lomitadze si sottraeva, essendo noto che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B. e altri, Rv. 264877); nella specie, risulta che all'imputato sia stato assicurato il pieno contraddittorio sugli elementi del fatto dai quali egli era chiamato a difendersi. 2.2. Quanto alle allegazioni promiscuamente dedotte nel secondo motivo di ricorso, é in primo luogo pacifico che la circostanza attenuante del ravvedimento operoso é di natura soggettiva (cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 17226 del 09/12/2019, dep. 2020, Pronesti, Rv. 279167) e pertanto può essere concessa solo agli imputati che abbiano risarcito il danno ovvero abbiano comunque reso una tangibile manifestazione di ravvedimento in favore del danneggiato (Sez. 5, Sentenza n. 996 del 25/02/2000, Fagiuoli, Rv. 216459). In secondo luogo, le questioni volte a contestare la ritenuta colpevolezza dell'imputato, oltre a essere state tardivamente dedotte in appello (e non essendo perciò riproponibili in questa sede, a norma dell'art. 585 cod. proc. pen.), risultano articolate in termini non consentiti in questa sede, essendo basate su questioni di mero fatto e sull'interpretazione di elementi probatori preclusa in sede di giudizio di legittimità. In terzo luogo, quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha chiarito che non può attribuirsi rilevanza ad un comportamento formalmente corretto tenuto dal ricorrente durante la custodia cautelare in carcere, comportamento non dimostrativo di ravvedimento e inidoneo ad attenuare il disvalore del fatto. In tal modo risultano adeguatamente valorizzati gli elementi riguardanti sia la gravità del fatto sia la personalità del soggetto, nei termini richiesti dall'art. 133 cod. pen.; si rammenta infatti che, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non é necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma é sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (da ultimo vds. Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu
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