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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18769/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lett-efsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per la revoca della sentenza e il rinvio alla Corte di Appello per nuovo esame. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alla richiesta del PG ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 20210 dell'8 febbraio 2022, per errore di fatto che, secondo la prospettazione del ricorrente, riguarda l'aver affermato che il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non poteva essere accolto, posto che l'imputato non aveva avanzato tale richiesta nel suo atto di appello.

Il ricorrente, quindi, evidenzia che l'errore percettivo era stato quello di non aver considerato che la difesa non avrebbe potuto argomentare tale richiesta nell'atto di appello, poiché l'imputato era stato assolto dal giudice di primo grado e la sentenza era stata appellata dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821).

Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dal citato articolo (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).

Nel caso di specie, la Corte di cassazione non ha compiuto un errore di fatto, posto che, nella prima parte della sentenza, ha chiaramente rilevato che la sentenza di primo grado era stata appellata dal pubblico ministero.

La Corte di cassazione, poi, pur riportando un principio di diritto non conferente al caso di specie, ha ritenuto che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse generica, a fronte dei molteplici episodi accertati a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, quindi, di un argomento ulteriore indicato in sentenza, rispetto all'argomento principale esplicitato, di per sé adeguato ed idoneo a supportare la decisione assunta.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lett-efsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per la revoca della sentenza e il rinvio alla Corte di Appello per nuovo esame. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alla richiesta del PG ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presenta ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 20210 dell'8 febbraio 2022, per errore di fatto che, secondo la prospettazione del ricorrente, riguarda l'aver affermato che il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non poteva essere accolto, posto che l'imputato non aveva avanzato tale richiesta nel suo atto di appello. Il ricorrente, quindi, evidenzia che l'errore percettivo era stato quello di non aver considerato che la difesa non avrebbe potuto argomentare tale richiesta nell'atto di appello, poiché l'imputato era stato assolto dal giudice di primo grado e la sentenza era stata appellata dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821). Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dal citato articolo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Nel caso di specie, la Corte di cassazione non ha compiuto un errore di fatto, posto che, nella prima parte della sentenza, ha chiaramente rilevato che la sentenza di primo grado era stata appellata dal pubblico ministero. La Corte di cassazione, poi, pur riportando un principio di diritto non conferente al caso di specie, ha ritenuto che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse generica, a fronte dei molteplici episodi accertati a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, quindi, di un argomento ulteriore indicato in sentenza, rispetto all'argomento principale esplicitato, di per sé adeguato ed idoneo a supportare la decisione assunta.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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