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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17620/2026

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icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3594/2020depositata il 22/10/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alTribunale di Napoli con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., esponendo diavere sottoscritto, in data 28.05.2014, contratto di acquisto diNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026un’autovettura al prezzo di €. 14.000,00, contestualmente versando lasomma di €. 6.000,00 a titolo di caparra, con termine di consegnastabilito al 31.08.2014.

Con missiva del 25.09.2014 la concessionaria,avvalendosi di un “termine di grazia” di ulteriori due mesi dallascadenza di quello di consegna concordato, previsto nelle condizionigenerali di contratto (‘CGC’), comunicava all’acquirente la disponibilitàdell’auto. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, invece, scaduto al 31.08.2014 iltermine per il ritiro del veicolo; deduceva, quindi, l’inadempimentodella controparte ed esercitava il recesso con lettera del 15.09.2014,chiedendo la restituzione del doppio della caparra versata.A sostegno delle sue pretese, denunziava il ricorrente – oltre alritardo nella consegna del veicolo - la violazione degli obblighi di buonafede e correttezza per avere la concessionaria preteso una caparramaggiore rispetto a quella prevista nelle condizioni generali dicontratto, che non poteva essere superiore del 10% del prezzo (nelcaso di specie pari ad €. 1.400,00).Il Tribunale di Napoli, rigettata l'eccezione d'incompetenzaterritoriale avanzata dalla concessionaria convenuta, riteneva legittimoil “termine di grazia” e, quindi, il tempo complessivo di cinque mesidalla data del contratto per la consegna dell’autovettura, come previstodall’art. 5.1. delle CGC; riduceva, invece, la caparra nei limiti previstidalle CGC (€. 1.400,00) e, per l’effetto, condannava la concessionariaalla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] del maggior importo di €.4.600,00.Avverso tale pronuncia proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA] eappello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello principale edichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale.Numero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026A sostegno della decisione, per quanto ancora qui di interesse, laCorte territoriale osservava che:- le deroghe apportate dalle parti alle condizioni generali, medianteil contratto, non integrano pattuizioni rientranti nelle ipotesi dell’art.1341, comma 2, c.c., bensì deroghe pattizie sia pure in peius perl'acquirente non predisponente, riconducibili al valido eserciziodell’autonomia negoziale, che prevale sulle condizioni generali dicontratto, ai sensi dell’art. 1342 c.c.

Inoltre, poiché le deroghe pattizienon rientrano in nessuna delle ipotesi per le quali l’art. 1341, comma2, c.c. richiede la specifica approvazione per iscritto, non possonoritenersi vessatorie;- in particolare, l’aver pattuito una caparra superiore a quellaindicata dalle clausole uniformi (10% del prezzo) non viola i doveri dicorrettezza e buona fede: l’acquirente, con la sottoscrizione delcontratto, aveva accettato le diverse e deteriori condizioni economichepredisposte dal venditore, e non può dolersi del mancato rispetto dellecondizioni generali;- per quanto attiene al “termine di grazia”, la previsione contenutanella clausola

5.1. delle CGC non può considerarsi sfavorevoleall’acquirente: si tratta di una clausola risolutiva espressa chedichiarazione unilaterale, a prescindere da ogni valutazione in ordinealla non scarsa importanza dell'inadempimento della controparte.

Inquanto clausola non vessatoria non è soggetta al vaglio di cui all'art.1341 c.c.;- con riferimento all’asserito ritardo nella consegnadell’autovettura, l’acquirente non ha provato la non scarsa importanzadell’inadempimento della venditrice, quale elemento costitutivodell’azione di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c.Numero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/20262.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.Resta intimata [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e/o mancataapplicazione degli artt. 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35 e 135 del d.lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), violazione, errata e/o mancataapplicazione degli artt. 1322, 1337, 1338, 1341, comma 2, 1342, 11751375 e 1184 c.c. nonché violazione e/o mancata applicazione degli artt.2 e 3, comma 2, della Costituzione in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c., per avere la corte di merito applicato alla fattispecie lanormativa relativa al contratto di vendita e non le disposizioni delCodice del Consumo.

Da tanto discende, innanzitutto, l’omessapronuncia del secondo giudice in merito alla condotta ingannevole,posta in essere dalla concessionaria in violazione degli artt. 19 ss. delcodice di consumo, avendo la venditrice inserito nell’art. 5.1. dellecondizioni generali di contratto l’ulteriore proroga di due mesi rispettoai tre previsti nel contratto individuale per la consegna del veicolo.Inoltre, evidenzia il ricorrente, come una caparra confirmatoria pariquasi al 50% del prezzo di acquisto costituisce una circostanza cheavrebbe dovuto portare il giudice del merito a considerare comeessenziale il termine di tre mesi pattuito per la consegna e, per l’effetto,ritenere legittimo l’esercizio del recesso del compratore.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione, errata e/o mancataapplicazione degli artt. 1184, 1341, comma 2, 1342, 1322, 1337,1338, 1375, 1366 e 1370 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)c.р.c.

Anche a prescindere dall’applicazione della disciplinaconsumeristica, il ricorrente evidenzia come nella proposta di acquistoveniva indicato come termine di consegna il 31.08.2014: tanto inNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026deroga al termine di consegna previsto dall’art. 5.1. delle condizionigenerali di contratto che, pertanto, dovrebbe considerarsi essenzialealla luce dell’art. 1322 c.c.I primi due motivi sono fondati nei limiti di quanto segue.Sotto il profilo dell’identificazione della disciplina applicabile(questione sollevata con il primo mezzo di gravame) è noto che conriferimento ai contratti stipulati tra consumatore e professionista, comedefiniti nell’art. 3 del codice di consumo, trovi applicazione quest’ultimanormativa di settore, introdotta nel nostro ordinamento a seguito dinumerosi interventi di fonte eurocomunitaria.L’eventuale assoggettamento della fattispecie de qua alla disciplinaconsumeristica comporta un preciso percorso ricostruttivo, da parte delgiudice del merito, del contratto in esame, con riferimento, però, nongià all’ingannevolezza della pratica commerciale, come sostenuto nelprimo mezzo di gravame.

È, questo, infatti, un aspetto della disciplinaconsumeristica che, per lo meno al tempo di vigenza della disciplinadelle pratiche commerciali scorrette al tempo della stipulazione delnegozio (28.05.2014) non poteva avere riflessi diretti sul contrattoindividuale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi nell’irrogazione disanzioni amministrative rimesse all’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Mercato (v. artt. 27 e 27-quater cod.consumo).

Le ricadute immediate delle pratiche commerciali scorrettesui diritti dei consumatori (che investono il risarcimento del dannosubìto e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione delcontratto) sarebbero, infatti, intervenute successivamente rispetto allacompravendita in esame, con l’introduzione del comma 15-bis dell’art.27 cod. consumo oggi vigente attraverso l’art. 1, comma 7, lett. d), deld.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.Numero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026L’eventuale applicabilità della disciplina settoriale consumeristica alcaso di specie investe, semmai, i) la prevalenza delle condizioniindividuali su quelle generali di contratto; ii) l’individuazione delleclausole effettivamente negoziate, a prescindere dalla loro collocazione(se rinvenibili, cioè, nel contratto individuale, ovvero se trasfuse inparte dalle CGC all’accordo stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); nonché glieventuali profili di vessatorietà, tali da determinare la loro nullità aisensi dell’art. 36, comma 1, cod. consumo.i) Quanto alla prevalenza delle condizioni individuali su quellegenerali di contratto, mentre essa è testualmente prevista dal codicecivile all’art. 1342, comma 1, nel caso di incompatibilità, diversamenteaccade nel codice del consumo, ove, invece, non opera un analogocriterio di prevalenza tra condizioni generali e clausole individuali, mala distinzione rileva piuttosto ai fini della verifica della vessatorietà,giacché – nella logica della tutela consumeristica - la clausola non èconsiderata vessatoria se ha formato oggetto di effettiva trattativaindividuale, indipendentemente dalla sua collocazione nel testonegoziale, fermo l’onere del professionista di provarne la sussistenza(art. 34, commi 4 e 5 cod. consumo).ii) Quanto alla vessatorietà delle clausole in esame (importo dellacaparra, tempi di consegna del veicolo), fermo restando che lasussunzione di una clausola nella fattispecie normativa - v. ad es. art.33, comma 2, lett. f) cod. consumo - resta affidata al vaglio del giudicedel merito, alla luce del test del significativo squilibrio dettato dalcomma 2 dell’art. 33 cod. consumo, giova sul tema precisare quantosegue.La disciplina di tutela prevista dal cod. consumo, in quanto volta agarantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenutocontrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abusoNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026che impedisce al consumatore di esercitare correttamente la propriaautonomia contrattuale, trova applicazione non solo in caso dipredisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per unaserie indefinita di rapporti, ma anche in costanza di contrattosingolarmente predisposto dal professionista (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 4140 del 14/02/2024, Rv. 670530 - 01), incombendo peraltro suquest’ultimo l'onere di provare che le clausole, o gli elementi diclausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti,siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore (art. 34,comma 5, cod. consumo; sull’effettività della trattativa individuale:Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 18834 del 10/07/2025, Rv. 675463 – 01;Cass. n. 4140 del 2024, cit.; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del28/04/2020, Rv. 657607 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3744 del13/02/2017, Rv. 643655 - 01).Tornando al caso che ci occupa, osserva innanzitutto il Collegio chela motivazione resa dalla Corte d’Appello non consente di ricostruire unpercorso interpretativo coerente, neanche alla luce delle norme delcodice civile ivi applicate.Il secondo giudice, infatti, per un verso ha affermato l’avvenutanegoziazione individuale delle due pattuizioni, riguardanti l’entità dellacaparra confirmatoria e la durata dei tempi di consegna del veicolo,perciò prevalenti sulle CGC ai sensi del secondo comma dell’art. 1342c.c., valorizzando anche l’accettazione, da parte dell’acquirente, dellecondizioni deteriori imposte dal venditore con il contratto individuale,tanto da escludere in entrambi i casi l’inadempimento della venditrice(v. sentenza pag. 8, 1° e 2° capoverso).

Per altro verso, tuttavia, ha(implicitamente) confermato la statuizione del primo giudiceriguardante la riduzione della caparra confirmatoria da €. 6.000,00 a€. 1.400,00 (corrispondenti al 10% del prezzo, come stabilito nelleNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026condizioni generali di contratto).

In disparte, in merito a quest’ultimastatuizione, peraltro, è opportuno ricordare l’orientamento di questaCorte, a mente del quale il potere del giudice di ridurre la penale,previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparraconfirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma inquestione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per ledifferenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparrapur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidarepreventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriorefunzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 18/02/2026, Rv. 676951 – 01;Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 17715 del 25/08/2020, Rv. 658941 – 01;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 14776 del 30/06/2014, Rv. 631704 - 01).Inoltre, non ha spiegato il secondo giudice perché, nella valutazionedel tempo di consegna del veicolo - ai fini di verificare l’inadempimentodella venditrice - nonostante l’affermazione della prevalenza delcontratto individuale, i tre mesi di consegna in esso previsti (conscadenza il 31.08.2014) siano poi stati sommati con i due mesi ulterioridel “termine di grazia” riservato a favore della venditrice nelle CGC;tempo di proroga addirittura ritenuto dalla Corte territoriale favorevoleall’acquirente e, quindi, non assoggettabile al controllo di vessatorietàex art. 1341, comma 2, c.c., ponendo a carico dell’acquirente l’oneredi provare la gravità dell’inadempimento della concessionaria per lamancata consegna nei tre mesi concordati in contratto (v. sentenzapag. 8, punto 3.5.).Di conseguenza, la sentenza impugnata sfugge al raffronto dicompatibilità della vicenda con le norme del codice del consumorichiamate, non potendo soddisfare lo scandaglio richiesto al giudice lamotivazione adottata, la quale presenta i caratteri dell’apparenza aNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026cagione della sua invincibile e radiale contraddittorietà (ex multis:Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01;[OSCURATO:PERSONA].

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01;Cass.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061), nellaparte in cui ha diminuito la caparra confirmatoria, pur ritenendolanegoziata individualmente e perciò non vessatoria (v. sentenza pag. 7,ultimo capoverso), ed ha integrato le CGC con la pattuizioneindividuale, per ciò che riguarda la questione dei tempi di consegna,senza rispettare la regola codicistica della prevalenza delle pattuizioniindividuali sopra richiamata.Per ricaduta diretta, di conseguenza, la decisione presentainevitabili profili omissivi con riferimento all’applicazione della disciplinaconsumeristica, anche a prescindere dall’espressa richiesta delricorrente in ordine all’applicazione di tale disciplina, formulata - comesopra precisato - soprattutto con riferimento alle norme sulle pratichecommerciali scorrette (v. sentenza pag. 2, righi 9-18, ove si riportanole conclusioni rassegnate dall’appellante), stante che spetta al giudicedel merito identificare, alla luce del principio iura novit curia, lanormativa applicabile al caso di specie, verificando le rispettive qualitàdei contraenti secondo le definizioni contenute nel menzionato art. 3cod. consumo vigente ratione temporis, nonché alla lucedell’interpretazione eurocomunitaria.In definitiva, la sentenza impugnata ha omesso del tutto diesaminare l’applicabilità del codice del consumo al caso di specie e, diconseguenza, non ha valutato la potenziale natura vessatoria, ex artt.33 e 34 cod. consumo, delle pattuizioni inerenti, da un lato, all’entitàdella caparra confirmatoria, dall’altro, ai tempi di consegna del veicolo,anche correlandole tra loro, tenendo conto della particolarità delveicolo compravenduto e delle circostanze esistenti al momento dellaNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026stipulazione, alla luce di un’interpretazione favorevole all’aderente nelcaso di dubbio (art. 35, comma 2, cod. cons.); ciò, nonostante larilevabilità di ufficio della normativa applicabile, peraltro oggetto anchedi motivo di appello da parte del ricorrente e nonostante lo specificoonere probatorio ex art. 2697 c.c. posto a carico della società circa lasussistenza della specifica trattativa tra le parti (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 2558 del 27/01/2023).S’impone pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso,la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima Cortein diversa composizione, spettando al giudice del rinvio – individuatala disciplina applicabile al caso di specie – verificare le condizionicontrattuali che governano la compravendita in questione e la lorovalidità, alla luce dei principi sopra richiamati.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione, errata e/o mancataapplicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.

Il ricorrente si duole dell’errata statuizione dellacorte territoriale in merito al mancato riconoscimento della naturavessatoria della clausola di dilatazione del termine di consegna, cherappresenterebbe una limitazione al diritto di recesso e quindi avrebbebisogno della specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341,comma 2, c.c.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione, errata e/o mancataapplicazione dell'art. 1184 c.c., dell'art. 1342 с.с. e dell'art. 1455 c.c.,nonché dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1476 c.c. e dell'art. 115,2° commac.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

Osserva ilricorrente che l’essenzialità del termine di consegna del veicolo entro il31.08.2014 avrebbe potuto dedursi anche dalla natura primaria edessenziale di tale obbligo gravante sul venditore ai sensi dell’art. 1476Numero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026c.c., tanto da poter considerare in re ipsa l’essenzialitàdell’inadempimento della concessionaria.Avendo il Collegio accolto il primo e il secondo motivo, i restantiresano assorbiti in senso proprio.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti.

Lacausa è rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi due motivi delricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3594/2020depositata il 22/10/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alTribunale di Napoli con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., esponendo diavere sottoscritto, in data 28.05.2014, contratto di acquisto diNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026un’autovettura al prezzo di €. 14.000,00, contestualmente versando lasomma di €. 6.000,00 a titolo di caparra, con termine di consegnastabilito al 31.08.2014. Con missiva del 25.09.2014 la concessionaria,avvalendosi di un “termine di grazia” di ulteriori due mesi dallascadenza di quello di consegna concordato, previsto nelle condizionigenerali di contratto (‘CGC’), comunicava all’acquirente la disponibilitàdell’auto. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, invece, scaduto al 31.08.2014 iltermine per il ritiro del veicolo; deduceva, quindi, l’inadempimentodella controparte ed esercitava il recesso con lettera del 15.09.2014,chiedendo la restituzione del doppio della caparra versata.A sostegno delle sue pretese, denunziava il ricorrente – oltre alritardo nella consegna del veicolo - la violazione degli obblighi di buonafede e correttezza per avere la concessionaria preteso una caparramaggiore rispetto a quella prevista nelle condizioni generali dicontratto, che non poteva essere superiore del 10% del prezzo (nelcaso di specie pari ad €. 1.400,00).Il Tribunale di Napoli, rigettata l'eccezione d'incompetenzaterritoriale avanzata dalla concessionaria convenuta, riteneva legittimoil “termine di grazia” e, quindi, il tempo complessivo di cinque mesidalla data del contratto per la consegna dell’autovettura, come previstodall’art. 5.1. delle CGC; riduceva, invece, la caparra nei limiti previstidalle CGC (€. 1.400,00) e, per l’effetto, condannava la concessionariaalla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] del maggior importo di €.4.600,00.Avverso tale pronuncia proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA] eappello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello principale edichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello incidentale.Numero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026A sostegno della decisione, per quanto ancora qui di interesse, laCorte territoriale osservava che:- le deroghe apportate dalle parti alle condizioni generali, medianteil contratto, non integrano pattuizioni rientranti nelle ipotesi dell’art.1341, comma 2, c.c., bensì deroghe pattizie sia pure in peius perl'acquirente non predisponente, riconducibili al valido eserciziodell’autonomia negoziale, che prevale sulle condizioni generali dicontratto, ai sensi dell’art. 1342 c.c. Inoltre, poiché le deroghe pattizienon rientrano in nessuna delle ipotesi per le quali l’art. 1341, comma2, c.c. richiede la specifica approvazione per iscritto, non possonoritenersi vessatorie;- in particolare, l’aver pattuito una caparra superiore a quellaindicata dalle clausole uniformi (10% del prezzo) non viola i doveri dicorrettezza e buona fede: l’acquirente, con la sottoscrizione delcontratto, aveva accettato le diverse e deteriori condizioni economichepredisposte dal venditore, e non può dolersi del mancato rispetto dellecondizioni generali;- per quanto attiene al “termine di grazia”, la previsione contenutanella clausola 5.1. delle CGC non può considerarsi sfavorevoleall’acquirente: si tratta di una clausola risolutiva espressa chedichiarazione unilaterale, a prescindere da ogni valutazione in ordinealla non scarsa importanza dell'inadempimento della controparte. Inquanto clausola non vessatoria non è soggetta al vaglio di cui all'art.1341 c.c.;- con riferimento all’asserito ritardo nella consegnadell’autovettura, l’acquirente non ha provato la non scarsa importanzadell’inadempimento della venditrice, quale elemento costitutivodell’azione di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c.Numero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/20262. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.Resta intimata [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o mancataapplicazione degli artt. 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35 e 135 del d.lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), violazione, errata e/o mancataapplicazione degli artt. 1322, 1337, 1338, 1341, comma 2, 1342, 11751375 e 1184 c.c. nonché violazione e/o mancata applicazione degli artt.2 e 3, comma 2, della Costituzione in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c., per avere la corte di merito applicato alla fattispecie lanormativa relativa al contratto di vendita e non le disposizioni delCodice del Consumo. Da tanto discende, innanzitutto, l’omessapronuncia del secondo giudice in merito alla condotta ingannevole,posta in essere dalla concessionaria in violazione degli artt. 19 ss. delcodice di consumo, avendo la venditrice inserito nell’art. 5.1. dellecondizioni generali di contratto l’ulteriore proroga di due mesi rispettoai tre previsti nel contratto individuale per la consegna del veicolo.Inoltre, evidenzia il ricorrente, come una caparra confirmatoria pariquasi al 50% del prezzo di acquisto costituisce una circostanza cheavrebbe dovuto portare il giudice del merito a considerare comeessenziale il termine di tre mesi pattuito per la consegna e, per l’effetto,ritenere legittimo l’esercizio del recesso del compratore.2. Con il secondo motivo si deduce violazione, errata e/o mancataapplicazione degli artt. 1184, 1341, comma 2, 1342, 1322, 1337,1338, 1375, 1366 e 1370 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3)c.р.c. Anche a prescindere dall’applicazione della disciplinaconsumeristica, il ricorrente evidenzia come nella proposta di acquistoveniva indicato come termine di consegna il 31.08.2014: tanto inNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026deroga al termine di consegna previsto dall’art. 5.1. delle condizionigenerali di contratto che, pertanto, dovrebbe considerarsi essenzialealla luce dell’art. 1322 c.c.I primi due motivi sono fondati nei limiti di quanto segue.Sotto il profilo dell’identificazione della disciplina applicabile(questione sollevata con il primo mezzo di gravame) è noto che conriferimento ai contratti stipulati tra consumatore e professionista, comedefiniti nell’art. 3 del codice di consumo, trovi applicazione quest’ultimanormativa di settore, introdotta nel nostro ordinamento a seguito dinumerosi interventi di fonte eurocomunitaria.L’eventuale assoggettamento della fattispecie de qua alla disciplinaconsumeristica comporta un preciso percorso ricostruttivo, da parte delgiudice del merito, del contratto in esame, con riferimento, però, nongià all’ingannevolezza della pratica commerciale, come sostenuto nelprimo mezzo di gravame. È, questo, infatti, un aspetto della disciplinaconsumeristica che, per lo meno al tempo di vigenza della disciplinadelle pratiche commerciali scorrette al tempo della stipulazione delnegozio (28.05.2014) non poteva avere riflessi diretti sul contrattoindividuale sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi nell’irrogazione disanzioni amministrative rimesse all’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Mercato (v. artt. 27 e 27-quater cod.consumo). Le ricadute immediate delle pratiche commerciali scorrettesui diritti dei consumatori (che investono il risarcimento del dannosubìto e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione delcontratto) sarebbero, infatti, intervenute successivamente rispetto allacompravendita in esame, con l’introduzione del comma 15-bis dell’art.27 cod. consumo oggi vigente attraverso l’art. 1, comma 7, lett. d), deld.lgs. 7 marzo 2023, n. 26.Numero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026L’eventuale applicabilità della disciplina settoriale consumeristica alcaso di specie investe, semmai, i) la prevalenza delle condizioniindividuali su quelle generali di contratto; ii) l’individuazione delleclausole effettivamente negoziate, a prescindere dalla loro collocazione(se rinvenibili, cioè, nel contratto individuale, ovvero se trasfuse inparte dalle CGC all’accordo stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); nonché glieventuali profili di vessatorietà, tali da determinare la loro nullità aisensi dell’art. 36, comma 1, cod. consumo.i) Quanto alla prevalenza delle condizioni individuali su quellegenerali di contratto, mentre essa è testualmente prevista dal codicecivile all’art. 1342, comma 1, nel caso di incompatibilità, diversamenteaccade nel codice del consumo, ove, invece, non opera un analogocriterio di prevalenza tra condizioni generali e clausole individuali, mala distinzione rileva piuttosto ai fini della verifica della vessatorietà,giacché – nella logica della tutela consumeristica - la clausola non èconsiderata vessatoria se ha formato oggetto di effettiva trattativaindividuale, indipendentemente dalla sua collocazione nel testonegoziale, fermo l’onere del professionista di provarne la sussistenza(art. 34, commi 4 e 5 cod. consumo).ii) Quanto alla vessatorietà delle clausole in esame (importo dellacaparra, tempi di consegna del veicolo), fermo restando che lasussunzione di una clausola nella fattispecie normativa - v. ad es. art.33, comma 2, lett. f) cod. consumo - resta affidata al vaglio del giudicedel merito, alla luce del test del significativo squilibrio dettato dalcomma 2 dell’art. 33 cod. consumo, giova sul tema precisare quantosegue.La disciplina di tutela prevista dal cod. consumo, in quanto volta agarantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenutocontrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abusoNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026che impedisce al consumatore di esercitare correttamente la propriaautonomia contrattuale, trova applicazione non solo in caso dipredisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per unaserie indefinita di rapporti, ma anche in costanza di contrattosingolarmente predisposto dal professionista (Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 4140 del 14/02/2024, Rv. 670530 - 01), incombendo peraltro suquest’ultimo l'onere di provare che le clausole, o gli elementi diclausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti,siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore (art. 34,comma 5, cod. consumo; sull’effettività della trattativa individuale:Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18834 del 10/07/2025, Rv. 675463 – 01;Cass. n. 4140 del 2024, cit.; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8268 del28/04/2020, Rv. 657607 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3744 del13/02/2017, Rv. 643655 - 01).Tornando al caso che ci occupa, osserva innanzitutto il Collegio chela motivazione resa dalla Corte d’Appello non consente di ricostruire unpercorso interpretativo coerente, neanche alla luce delle norme delcodice civile ivi applicate.Il secondo giudice, infatti, per un verso ha affermato l’avvenutanegoziazione individuale delle due pattuizioni, riguardanti l’entità dellacaparra confirmatoria e la durata dei tempi di consegna del veicolo,perciò prevalenti sulle CGC ai sensi del secondo comma dell’art. 1342c.c., valorizzando anche l’accettazione, da parte dell’acquirente, dellecondizioni deteriori imposte dal venditore con il contratto individuale,tanto da escludere in entrambi i casi l’inadempimento della venditrice(v. sentenza pag. 8, 1° e 2° capoverso). Per altro verso, tuttavia, ha(implicitamente) confermato la statuizione del primo giudiceriguardante la riduzione della caparra confirmatoria da €. 6.000,00 a€. 1.400,00 (corrispondenti al 10% del prezzo, come stabilito nelleNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026condizioni generali di contratto). In disparte, in merito a quest’ultimastatuizione, peraltro, è opportuno ricordare l’orientamento di questaCorte, a mente del quale il potere del giudice di ridurre la penale,previsto dall'art. 1384 c.c., non può essere esercitato per la caparraconfirmatoria, sia a cagione del carattere eccezionale della norma inquestione, che ne preclude l'applicazione analogica, sia per ledifferenze strutturali intercorrenti tra i due istituti, in quanto la caparrapur assolvendo, come la clausola penale, alla funzione di liquidarepreventivamente il danno da inadempimento, svolge l'ulteriorefunzione di anticipato parziale pagamento per l'ipotesi di adempimento(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3694 del 18/02/2026, Rv. 676951 – 01;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17715 del 25/08/2020, Rv. 658941 – 01;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14776 del 30/06/2014, Rv. 631704 - 01).Inoltre, non ha spiegato il secondo giudice perché, nella valutazionedel tempo di consegna del veicolo - ai fini di verificare l’inadempimentodella venditrice - nonostante l’affermazione della prevalenza delcontratto individuale, i tre mesi di consegna in esso previsti (conscadenza il 31.08.2014) siano poi stati sommati con i due mesi ulterioridel “termine di grazia” riservato a favore della venditrice nelle CGC;tempo di proroga addirittura ritenuto dalla Corte territoriale favorevoleall’acquirente e, quindi, non assoggettabile al controllo di vessatorietàex art. 1341, comma 2, c.c., ponendo a carico dell’acquirente l’oneredi provare la gravità dell’inadempimento della concessionaria per lamancata consegna nei tre mesi concordati in contratto (v. sentenzapag. 8, punto 3.5.).Di conseguenza, la sentenza impugnata sfugge al raffronto dicompatibilità della vicenda con le norme del codice del consumorichiamate, non potendo soddisfare lo scandaglio richiesto al giudice lamotivazione adottata, la quale presenta i caratteri dell’apparenza aNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026cagione della sua invincibile e radiale contraddittorietà (ex multis:Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01;[OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01;Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061), nellaparte in cui ha diminuito la caparra confirmatoria, pur ritenendolanegoziata individualmente e perciò non vessatoria (v. sentenza pag. 7,ultimo capoverso), ed ha integrato le CGC con la pattuizioneindividuale, per ciò che riguarda la questione dei tempi di consegna,senza rispettare la regola codicistica della prevalenza delle pattuizioniindividuali sopra richiamata.Per ricaduta diretta, di conseguenza, la decisione presentainevitabili profili omissivi con riferimento all’applicazione della disciplinaconsumeristica, anche a prescindere dall’espressa richiesta delricorrente in ordine all’applicazione di tale disciplina, formulata - comesopra precisato - soprattutto con riferimento alle norme sulle pratichecommerciali scorrette (v. sentenza pag. 2, righi 9-18, ove si riportanole conclusioni rassegnate dall’appellante), stante che spetta al giudicedel merito identificare, alla luce del principio iura novit curia, lanormativa applicabile al caso di specie, verificando le rispettive qualitàdei contraenti secondo le definizioni contenute nel menzionato art. 3cod. consumo vigente ratione temporis, nonché alla lucedell’interpretazione eurocomunitaria.In definitiva, la sentenza impugnata ha omesso del tutto diesaminare l’applicabilità del codice del consumo al caso di specie e, diconseguenza, non ha valutato la potenziale natura vessatoria, ex artt.33 e 34 cod. consumo, delle pattuizioni inerenti, da un lato, all’entitàdella caparra confirmatoria, dall’altro, ai tempi di consegna del veicolo,anche correlandole tra loro, tenendo conto della particolarità delveicolo compravenduto e delle circostanze esistenti al momento dellaNumero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026stipulazione, alla luce di un’interpretazione favorevole all’aderente nelcaso di dubbio (art. 35, comma 2, cod. cons.); ciò, nonostante larilevabilità di ufficio della normativa applicabile, peraltro oggetto anchedi motivo di appello da parte del ricorrente e nonostante lo specificoonere probatorio ex art. 2697 c.c. posto a carico della società circa lasussistenza della specifica trattativa tra le parti (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 2558 del 27/01/2023).S’impone pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso,la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima Cortein diversa composizione, spettando al giudice del rinvio – individuatala disciplina applicabile al caso di specie – verificare le condizionicontrattuali che governano la compravendita in questione e la lorovalidità, alla luce dei principi sopra richiamati.3. Con il terzo motivo si deduce violazione, errata e/o mancataapplicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. Il ricorrente si duole dell’errata statuizione dellacorte territoriale in merito al mancato riconoscimento della naturavessatoria della clausola di dilatazione del termine di consegna, cherappresenterebbe una limitazione al diritto di recesso e quindi avrebbebisogno della specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341,comma 2, c.c.4. Con il quarto motivo si deduce violazione, errata e/o mancataapplicazione dell'art. 1184 c.c., dell'art. 1342 с.с. e dell'art. 1455 c.c.,nonché dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1476 c.c. e dell'art. 115,2° commac.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Osserva ilricorrente che l’essenzialità del termine di consegna del veicolo entro il31.08.2014 avrebbe potuto dedursi anche dalla natura primaria edessenziale di tale obbligo gravante sul venditore ai sensi dell’art. 1476Numero registro generale 11549/2021Numero sezionale 866/2026Numero di raccolta generale 17620/2026Data pubblicazione 03/06/2026c.c., tanto da poter considerare in re ipsa l’essenzialitàdell’inadempimento della concessionaria.Avendo il Collegio accolto il primo e il secondo motivo, i restantiresano assorbiti in senso proprio.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti. Lacausa è rinviata alla medesima Corte d’Appello in diversacomposizione, la quale farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi due motivi delricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 17620/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris