Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04153/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11195/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Comm. trib. reg.

Lazio, sez.dist. di Latina n. 4928/2021depositata il 03/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativ a ad una sentenza resa ex art. 2932 cc Tribunale di Latina;

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso;

3. i contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito da parte della Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, di rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti.

Le spese seguono la soccombenza; spese dei giudizi di merito con la riduzione di legge,essendosi l’ufficio difeso con funzionario.

2. Con l’unico motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 1 e 27, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

Con l’avviso di liquidazione impugnato l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, relativamente alla registrazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1283/2016 emessa ex art. 2932 cod. civ. chetrasferiva il lotto di terreno promesso in vendita, condizionato al pagamento da parte dei compratori del prezzo di euro 87.363,00 a saldo.

I compratori (attuali intimati) rinunciavano a pagare il prezzo di acquistoper ritenuta eccessività.

Questa Corte di Cassazione ha già deciso sul punto con orientamento che non vi sono ragioni di non ribadire anche nella presente fattispecie: «In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente» (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 -01).

Trattandosi di imposta d’atto (imposta di registro) quello che rileva è il contenuto dell’atto, nel caso la sentenza, e i successivi avvenimenti non rilevano sulla tassazione(«In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio» Cass. Sez. 5, 24/07/2014, n. 16818, Rv. 632233 -01).

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenzaimpugnata e , decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso dei contribuenti.

Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida, per compensi , in euro 2.800,00 per il primo grado, euro 3.000,00 per il secondo grado ed euro 2.500,00per la legittimità, oltre alle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11195/2022 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, rappresentatae difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Comm. trib. reg. Lazio, sez.dist. di Latina n. 4928/2021depositata il 03/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativ a ad una sentenza resa ex art. 2932 cc Tribunale di Latina; 2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso; 3. i contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito da parte della Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, di rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti. Le spese seguono la soccombenza; spese dei giudizi di merito con la riduzione di legge,essendosi l’ufficio difeso con funzionario. 2. Con l’unico motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 1 e 27, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . Con l’avviso di liquidazione impugnato l’Agenzia delle entrate richiedeva il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, relativamente alla registrazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 1283/2016 emessa ex art. 2932 cod. civ. chetrasferiva il lotto di terreno promesso in vendita, condizionato al pagamento da parte dei compratori del prezzo di euro 87.363,00 a saldo. I compratori (attuali intimati) rinunciavano a pagare il prezzo di acquistoper ritenuta eccessività. Questa Corte di Cassazione ha già deciso sul punto con orientamento che non vi sono ragioni di non ribadire anche nella presente fattispecie: «In materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente» (Cass. Sez. 5, 31/10/2018, n. 27902, Rv. 651415 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 29/04/2022, n. 13705, Rv. 664501 -01). Trattandosi di imposta d’atto (imposta di registro) quello che rileva è il contenuto dell’atto, nel caso la sentenza, e i successivi avvenimenti non rilevano sulla tassazione(«In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio» Cass. Sez. 5, 24/07/2014, n. 16818, Rv. 632233 -01). P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenzaimpugnata e , decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso dei contribuenti. Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida, per compensi , in euro 2.800,00 per il primo grado, euro 3.000,00 per il secondo grado ed euro 2.500,00per la legittimità, oltre alle spese pr
Sentenza Cassazione n. 04153/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris