CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 22 aprile 2016, ha revocato l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 85 D.P.R. 9 ottobre 1990, nel resto confermando la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere in data 10 ottobre 2015 ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare una dose di 0,25 grammi, con principio attivo pari a 0,141 grammi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 49 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte territoriale omesso di argomentare sul motivo di appello con cui era stato lamentato che la condotta contestatagli fosse priva di rilievo penale, non integrando il precetto dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Sarebbe, in particolare, applicabile la scriminante dell'art. 49 cod. pen., non potendo la sostanza ceduta, in quanto inferiore ad una singola dose media, concretamente raggiungere un effetto psicotropo. Con la seconda censura il Quercia ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 49 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando come la condotta imputatagli sarebbe priva di concreta offensività, per essere il principio attivo della sostanza ceduta (pari a 0,141) inferiore alla dose media drogante (fissata nella misura di 0,15). 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati, conseguentemente imponendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.2. In particolare fondata è la doglianza con cui il Quercia ha dedotto la mancata valutazione da parte del giudice di appello della sussistenza di un'effettiva efficacia drogante dello stupefacente ceduto. Ai fini della configurabilità del reato ex art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, infatti, è necessario accertare la reale offensività della condotta, il che si realizza con la dimostrazione che la sostanza contenga principio attivo suscettibile di produrre in concreto un effetto drogante. Ove manchi la dimostrazione di tale effetto drogante ci si troverebbe al cospetto di un reato impossibile, ex art. 49, comma 2, cod. pen. per inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto, che esclude la punibilità del fatto. 2.1. In tema di stupefacenti, questa Suprema Corte ha più volte affermato che il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (così, tra le altre: Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574-01; Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258095-01; Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478- 01). Le Sezioni Unite hanno di recente stabilito che, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956-01). Alla luce di tale principio di diritto - che, pure, riguarda la peculiare fattispecie nella quale si era posto il problema di qualificare le condotte come lecite in base alla suddetta legge n. 242 del 2016, che autorizza la coltivazione di particolari tipi di canapa per le finalità indicate dalla stessa legge - è possibile rilevare come sia stato ribadito un criterio interpretativo di carattere generale, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, nella valutazione della rilevanza penale delle condotte aventi ad oggetto stupefacenti, occorre sempre verificare, nel rispetto del principio di offensività, che in concreto la sostanza oggetto di cessione abbia una reale efficacia drogante, ossia una effettiva attitudine a produrre effetti psicotropi. Nell'ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, rilevanti ai sensi dell'art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, occorre, dunque, verificare non solo la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, ma anche l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (in questo senso, Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976- 01), con la conseguenza che il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione però di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160-01). 2.2. Nel caso in esame, la sostanza stupefacente ceduta dal Quercia conteneva un quantitativo particolarmente esiguo di principio attivo, risultato essere pari a 0,141 grammi, senza che, in alcun modo, i giudici di merito si siano soffermati a vagliarne la relativa concreta attitudine a produrre effetti psicotropi. Alla luce dei canoni esegetici indicati, allora, si palesa un deficit motivazionale tale da imporre l'annullamento della pronuncia impugnata, in quanto del tutto priva di argomentazioni in ordine alla concreta offensività della condotta ascritta all'imputato. 3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, altra Sezione. Così deciso