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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 35401/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16146/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 3 , PALAZZO B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 CIPRIANI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - - avverso la sentenza n. 1948/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. A nn a B attaglia citava in giudizio la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare l’acquisto della proprietà per usucapione dell’immobile sito nel Comune di Triggiano, ad angolo tra la via Angiulli e la via [OSCURATO:PERSONA] n.36, struttura composta da un piano terra destinato all’esercizio commerciale e un primo piano destinato ad abitazione civile edun capannone destinato ad uso deposito , immobili rispettivamente censitial NCEU foglio 16, p.lla 1242, sub 2 , e locale commerciale piano terra censito al catasto foglio 16, particella 1242, sub 1, e magazzino piano terra censito al catasto particella 832 del foglio 16. 2.A sostegno della domanda l’attrice aveva dedotto di essere figlia di R osa Bartoli proprietaria del compendio immobiliare in oggetto e di avere sempre vissuto ed utilizzato per uso proprio l’immobile dap prima unitamente ai suoi danti causa , e successivamente a far data dal dicembre 1987 da sola, e di aver cumulato il proprio possesso con quelli dei suoi danti causa per più di vent’anni.

Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022

3. Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

4. Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea.

5. La curatela del fallimento proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

6. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in appello chiedendone il rigetto.

7. La Corte d’Appello di Bari accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Bari rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il giudice del gravame doveva prestarsi attenzione alla natura della detenzione e dell’animus che caratterizzava il possesso dell’immobile da parte della Battaglia.

Nel corso del primo giudizio era stato documentato che l’appellata aveva convissuto con la madre proprietaria dell’immobile fino al 1987e, da tale data, con il benestare della madre , aveva utilizza to singolarmente l’immobile.

Infatti, era intestataria delle utenze di telefono, luce e gas e ivi ricevevala corrispondenza e gli avvisi di pagamento della tassa dei rifiuti.

Secondo il giudice di primo grado tali elementi erano indici sicuri di un possesso uti dominus mentr e alcuna rilevanza poteva avere la dichiarazione confessoriarese al CTU, quale ausiliario del giudice,e da questi trascritta a verbale.

Secondo la Corte d'Appello, la circostanza dell’essere la Battaglia figlia della proprietaria dell’immobile, con questa convivente sino al 1987, non era stata correttamente vagliata dal primo giudice, ai fini della valutazione dell’animus possiden d i .

Infatti, la disponibilità del bene da parte dell’appellata era qualificabile come mera detenzione comeprovato dal fatto che nel Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 dicembre 1991 l’immobile era stato alienato proprio dalla legittima proprietaria.

Tale comportamento era oggettivamente incompatibile con l’esistenza dell’animus possidendi in capo all’attrice poiché dimostrava che la proprietaria dell’immobile oggetto di causa non aveva mai dismesso l’esercizio del suo diritto e aveva continuato ad esercitare la signoria sullo stesso assumendo in sé diritti e facoltà.L’attrice, pertanto, sulla quale gravava l’onere di provare la domanda , almeno fino alla data di alienazione dell’immobile non lo aveva mai posseduto uti domin u s .

Tanto era già sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda,in quanto alla data di introduzione del giudizio, nel gennaio 2011 , non era maturato il ventennio necessario.

La C orte , tuttavia , aggiungeva che mancava la prova dell’animusanche per il periodo successivo all’alienazione del bene alla Giramoda.

Gli elementi portati dall’attrice non erano idonei a provare l’animus possidendi soprattutto avuto riguardo alla dichiarazione resa dalla Battaglia al CTU, i n data 22 marzo 2010 , di occupare gli immobili in qualità di parente dell’ex intestataria della stessa a fronte di regolare contratto di affitto.

Tale dichiarazione confessoria, atorto trascurata dal T ribunale, resa ad un pubblico ufficiale e trascritta a verbale, atto facente fede fino a querela di falso mai disconosciuto dall’appellata, costitui va un indizio pregnante della consapevolezza da parte della Battaglia di utilizzare l’immobile quale detentrice e non quale proprietaria.

Le altre testimonianze erano neutre rispetto a tale circostanza e mancava la prova della cosiddetta interversio possessionis.Tutti gli altri elementi erano perfettamente compatibili con la mera detenzione del bene e , dunque , in mancanza di una volontà di Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 mutamento del titolo in base al quale il bene era posseduto , la domanda di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere rigettata.

8. Anna B attaglia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

9. La curatela del fallimento Giramoda di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazionedi norme di diritto in relazione all’articolo 345 c.p.c., e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in ordine alla eccezione della mera detenzione e dell’intervento del possesso, nonché in relazione agli articoli112, 113, 115, 116 c.p.c. e degli articoli 1141, 1158, 1163, 1167 c.c. in ordine alla natura della detenzione, del dies a quo,del cor p us e dell’ a n imus e del tempus possidendi .

Secondo la ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado la controparte non aveva proposto alcuna eccezione in ordine alla natura della detenzione dell’immobile avendo da sempre riconosciuto il possesso in capo alla B attaglia.

Secondo la ricorrente,con il primo motivo di appello la curatela del fallimento avrebbe introdotto un’eccezione assolutamente nuova laddove lamentava la confusione delTribunale tra la materiale disponibilità dell’immobile qualificabile come mera detenzione e il possesso utile ad usucapire.

Dunque,solo con detto motivo d’appello per la prima volta si è chiesto alla ricorrente di provare l’interpretazione del possesso da cui far decorrere il ventennio utile ad usucapire ex articolo 1141 comma 2,c.c.

Risulterebbe evidente la vi olazione del principio di cui all’articolo 345 c.p.c. che stabilisce che nel giudizio Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 di appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarati inammissibili d’ufficio così come non possono proporsi nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Di qui l’erroneità della sentenza che ha qualificato come mera detenzione la disponibilità del bene da parte della Battaglia.

La sentenza sarebbe meritevole di censura anche sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio quali l’erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali con una motivazione insufficiente che non ha tenuto conto del complessivo iter logico motivazionale del giudice di primo grado.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 345, 194c.p.c., nonché in relazione agli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e agli articoli 1141, 1158, 1163, 1167 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in ordine alla dichiarazione resa al CTU, alla prova dell’animus, della mera detenzione e dell’intervento del possesso.

Secondo la ricorrente , sarebbe evidente la genericità e l’inconferenza della motivazione del giudice di secondo grado oltre che l’insufficienza e la contraddittorietà della stessa , a volte addirittura assente, nel considerare i fatti le circostanze e gli elementi probatori.

In primo luogo , la ricorrente richiama nuovamente la novità dell’eccezione proposta in appello circa la detenzione da parte della Battaglia, con la conseguenza che il Fallimentoavrebbe dovuto dimostrare l’interruzione del possesso.

La Corte d’Appello avrebbe trascurato di considerare la mancata espressa contestazione da parte della convenuta che l’attrice aveva Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 avuto la materiale disponibilità dell’immobile sin dal dicembre 1987.

Quanto alla dichiarazione resa dalla battaglia al CTU non è vero che il Tribunale aveva trascurato tale circostanza.

Inoltre,non è vero che tale dichiarazione non sia stata disconosciuta dall’appellata.Infatti, nella sentenza di primo grado si evidenziava che nessun documento attestava le dichiarazionidella B attaglia e in ogni casonon era elemento sufficiente ad impedire l’acquisto per usucapione.

La ricorrente richiama l a motivazione della sentenza del Tribunale di Bari ritenendola corretta e immune da errori.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondatie in parte inammissibili.

Deve premettersi che la ricorrente aveva agito per far accertare il suo acquisto per usucapione ventennale, sicché l’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per l’acquisto della proprietà a titolo originario gravava su di essa attrice.

La curatela del fallimento, dunque, ha svolto una mera difesa o eccezione in senso lato nell’eccepire che la relazione di fatto della Battaglia con l’immobile era a titolo di detenzione e non di possesso avendo ad oggetto -a differenza dell'eccezione in senso stretto - il fatto costitutivo della domanda con onere probatorio a carico della ricorrente che l’aveva proposta.

Deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: «Le cosiddette eccezioni in senso lato sono quelle concernenti la inesistenza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere dall'attore.

Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto» (Sez.2, Ord. n.27998 del 2018; Sez.

U, Ord. int. n. 10531 del 2013). 3.1 La seconda censura svolta con i motiviin esame, di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, è manifestamente inammissibile, non rientrando tra i motivi di ricorso per cassazione a seguito della riforma dell’art. 360 avvenuta con il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., infatti, nell'attuale testo modificato, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 -01). 3.2 Deve infine dichiararsi l’inammissibilità delle censure di violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e degli articoli 1141, 1158, 1163, 1167 c.c. - peraltro rimaste per lo più quali mere enunciazioni effettuate nella rubrica dei motivi senza un loro effettivo sviluppo motivazionale.

Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 Il presunto erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv.640194 - 01).

Pertanto, i ricorrenti, con le censure in esame, tendono in realtà ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate.

Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.1, Sent n. 16056 del 2016).

La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, sicché le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità.

Deve ribadirsi, dunque, che la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez.

L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez.

L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

In conclusione, deve affermarsi che la valutazione circa la sussistenza delll’animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Come si è detto, nella specie, la Corte d'Appello ha Ric. 2018n. 16146sez.

S2 - ud. 17 / 11 /2022 ampiamente motivato sulla mancanza di entrambi i presupposti in capo alla Battaglia per l’acquisto a titolo originario della proprietà dei beni in contestazione.

7. Il ricorso è rigettato.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, che liquida in euro 44 00 , più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16146/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 3 , PALAZZO B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 CIPRIANI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - - avverso la sentenza n. 1948/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. A nn a B attaglia citava in giudizio la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare l’acquisto della proprietà per usucapione dell’immobile sito nel Comune di Triggiano, ad angolo tra la via Angiulli e la via [OSCURATO:PERSONA] n.36, struttura composta da un piano terra destinato all’esercizio commerciale e un primo piano destinato ad abitazione civile edun capannone destinato ad uso deposito , immobili rispettivamente censitial NCEU foglio 16, p.lla 1242, sub 2 , e locale commerciale piano terra censito al catasto foglio 16, particella 1242, sub 1, e magazzino piano terra censito al catasto particella 832 del foglio 16. 2.A sostegno della domanda l’attrice aveva dedotto di essere figlia di R osa Bartoli proprietaria del compendio immobiliare in oggetto e di avere sempre vissuto ed utilizzato per uso proprio l’immobile dap prima unitamente ai suoi danti causa , e successivamente a far data dal dicembre 1987 da sola, e di aver cumulato il proprio possesso con quelli dei suoi danti causa per più di vent’anni. Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 3. Si costituiva in giudizio la curatela del fallimento contestando la domanda e chiedendone il rigetto. 4. Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea. 5. La curatela del fallimento proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in appello chiedendone il rigetto. 7. La Corte d’Appello di Bari accoglieva l’impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di Bari rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice del gravame doveva prestarsi attenzione alla natura della detenzione e dell’animus che caratterizzava il possesso dell’immobile da parte della Battaglia. Nel corso del primo giudizio era stato documentato che l’appellata aveva convissuto con la madre proprietaria dell’immobile fino al 1987e, da tale data, con il benestare della madre , aveva utilizza to singolarmente l’immobile. Infatti, era intestataria delle utenze di telefono, luce e gas e ivi ricevevala corrispondenza e gli avvisi di pagamento della tassa dei rifiuti. Secondo il giudice di primo grado tali elementi erano indici sicuri di un possesso uti dominus mentr e alcuna rilevanza poteva avere la dichiarazione confessoriarese al CTU, quale ausiliario del giudice,e da questi trascritta a verbale. Secondo la Corte d'Appello, la circostanza dell’essere la Battaglia figlia della proprietaria dell’immobile, con questa convivente sino al 1987, non era stata correttamente vagliata dal primo giudice, ai fini della valutazione dell’animus possiden d i . Infatti, la disponibilità del bene da parte dell’appellata era qualificabile come mera detenzione comeprovato dal fatto che nel Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 dicembre 1991 l’immobile era stato alienato proprio dalla legittima proprietaria. Tale comportamento era oggettivamente incompatibile con l’esistenza dell’animus possidendi in capo all’attrice poiché dimostrava che la proprietaria dell’immobile oggetto di causa non aveva mai dismesso l’esercizio del suo diritto e aveva continuato ad esercitare la signoria sullo stesso assumendo in sé diritti e facoltà.L’attrice, pertanto, sulla quale gravava l’onere di provare la domanda , almeno fino alla data di alienazione dell’immobile non lo aveva mai posseduto uti domin u s . Tanto era già sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda,in quanto alla data di introduzione del giudizio, nel gennaio 2011 , non era maturato il ventennio necessario. La C orte , tuttavia , aggiungeva che mancava la prova dell’animusanche per il periodo successivo all’alienazione del bene alla Giramoda. Gli elementi portati dall’attrice non erano idonei a provare l’animus possidendi soprattutto avuto riguardo alla dichiarazione resa dalla Battaglia al CTU, i n data 22 marzo 2010 , di occupare gli immobili in qualità di parente dell’ex intestataria della stessa a fronte di regolare contratto di affitto. Tale dichiarazione confessoria, atorto trascurata dal T ribunale, resa ad un pubblico ufficiale e trascritta a verbale, atto facente fede fino a querela di falso mai disconosciuto dall’appellata, costitui va un indizio pregnante della consapevolezza da parte della Battaglia di utilizzare l’immobile quale detentrice e non quale proprietaria. Le altre testimonianze erano neutre rispetto a tale circostanza e mancava la prova della cosiddetta interversio possessionis.Tutti gli altri elementi erano perfettamente compatibili con la mera detenzione del bene e , dunque , in mancanza di una volontà di Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 mutamento del titolo in base al quale il bene era posseduto , la domanda di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere rigettata. 8. Anna B attaglia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 9. La curatela del fallimento Giramoda di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazionedi norme di diritto in relazione all’articolo 345 c.p.c., e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in ordine alla eccezione della mera detenzione e dell’intervento del possesso, nonché in relazione agli articoli112, 113, 115, 116 c.p.c. e degli articoli 1141, 1158, 1163, 1167 c.c. in ordine alla natura della detenzione, del dies a quo,del cor p us e dell’ a n imus e del tempus possidendi . Secondo la ricorrente, nel corso del giudizio di primo grado la controparte non aveva proposto alcuna eccezione in ordine alla natura della detenzione dell’immobile avendo da sempre riconosciuto il possesso in capo alla B attaglia. Secondo la ricorrente,con il primo motivo di appello la curatela del fallimento avrebbe introdotto un’eccezione assolutamente nuova laddove lamentava la confusione delTribunale tra la materiale disponibilità dell’immobile qualificabile come mera detenzione e il possesso utile ad usucapire. Dunque,solo con detto motivo d’appello per la prima volta si è chiesto alla ricorrente di provare l’interpretazione del possesso da cui far decorrere il ventennio utile ad usucapire ex articolo 1141 comma 2,c.c. Risulterebbe evidente la vi olazione del principio di cui all’articolo 345 c.p.c. che stabilisce che nel giudizio Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 di appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarati inammissibili d’ufficio così come non possono proporsi nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Di qui l’erroneità della sentenza che ha qualificato come mera detenzione la disponibilità del bene da parte della Battaglia. La sentenza sarebbe meritevole di censura anche sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio quali l’erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali con una motivazione insufficiente che non ha tenuto conto del complessivo iter logico motivazionale del giudice di primo grado. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 345, 194c.p.c., nonché in relazione agli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e agli articoli 1141, 1158, 1163, 1167 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in ordine alla dichiarazione resa al CTU, alla prova dell’animus, della mera detenzione e dell’intervento del possesso. Secondo la ricorrente , sarebbe evidente la genericità e l’inconferenza della motivazione del giudice di secondo grado oltre che l’insufficienza e la contraddittorietà della stessa , a volte addirittura assente, nel considerare i fatti le circostanze e gli elementi probatori. In primo luogo , la ricorrente richiama nuovamente la novità dell’eccezione proposta in appello circa la detenzione da parte della Battaglia, con la conseguenza che il Fallimentoavrebbe dovuto dimostrare l’interruzione del possesso. La Corte d’Appello avrebbe trascurato di considerare la mancata espressa contestazione da parte della convenuta che l’attrice aveva Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 avuto la materiale disponibilità dell’immobile sin dal dicembre 1987. Quanto alla dichiarazione resa dalla battaglia al CTU non è vero che il Tribunale aveva trascurato tale circostanza. Inoltre,non è vero che tale dichiarazione non sia stata disconosciuta dall’appellata.Infatti, nella sentenza di primo grado si evidenziava che nessun documento attestava le dichiarazionidella B attaglia e in ogni casonon era elemento sufficiente ad impedire l’acquisto per usucapione. La ricorrente richiama l a motivazione della sentenza del Tribunale di Bari ritenendola corretta e immune da errori. 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte infondatie in parte inammissibili. Deve premettersi che la ricorrente aveva agito per far accertare il suo acquisto per usucapione ventennale, sicché l’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per l’acquisto della proprietà a titolo originario gravava su di essa attrice. La curatela del fallimento, dunque, ha svolto una mera difesa o eccezione in senso lato nell’eccepire che la relazione di fatto della Battaglia con l’immobile era a titolo di detenzione e non di possesso avendo ad oggetto -a differenza dell'eccezione in senso stretto - il fatto costitutivo della domanda con onere probatorio a carico della ricorrente che l’aveva proposta. Deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: «Le cosiddette eccezioni in senso lato sono quelle concernenti la inesistenza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere dall'attore. Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto» (Sez.2, Ord. n.27998 del 2018; Sez. U, Ord. int. n. 10531 del 2013). 3.1 La seconda censura svolta con i motiviin esame, di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, è manifestamente inammissibile, non rientrando tra i motivi di ricorso per cassazione a seguito della riforma dell’art. 360 avvenuta con il d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., infatti, nell'attuale testo modificato, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 -01). 3.2 Deve infine dichiararsi l’inammissibilità delle censure di violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e degli articoli 1141, 1158, 1163, 1167 c.c. - peraltro rimaste per lo più quali mere enunciazioni effettuate nella rubrica dei motivi senza un loro effettivo sviluppo motivazionale. Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 Il presunto erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv.640194 - 01). Pertanto, i ricorrenti, con le censure in esame, tendono in realtà ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.1, Sent n. 16056 del 2016). La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, sicché le censure proposte mirano ad una impropria revisione del giudizio di fatto precluso in sede di legittimità. Deve ribadirsi, dunque, che la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). In conclusione, deve affermarsi che la valutazione circa la sussistenza delll’animus possidendi e del corpus possessionis - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Come si è detto, nella specie, la Corte d'Appello ha Ric. 2018n. 16146sez. S2 - ud. 17 / 11 /2022 ampiamente motivato sulla mancanza di entrambi i presupposti in capo alla Battaglia per l’acquisto a titolo originario della proprietà dei beni in contestazione. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente, che liquida in euro 44 00 , più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte
Sentenza Cassazione n. 35401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris