CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.36348/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 187/2017 depositata il 13/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Salerno, con ordinanza n. cronol.8452/2018, pubblicata il 13/11/2018 - in controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Bellizzi, per sentire determinare, in opposizione alla stima, la giusta indennità di espropriazione e di occupazione relativamente ad area di circa mq 22.560, interessata dalla realizzazione di un programma costruttivo in ampliamento al limitrofo insediamento di edilizia residenziale pubblica, area occupata d’urgenza con successiva realizzazione del programmato intervento edilizio, senza alcun decreto di esproprio, essendo tuttavia intervenuto, il 20/1/2017, un decreto del Commissario ad acta (nominato in sede di ottemperanza dal Consiglio di stato) di acquisizione al patrimonio del Comune di area di mq 12.072 e di determinazione dell’indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, per l’area edificabile ed il terreno agricolo da restituire, contestato -, ha determinato la giusta indennità, ex art.42 bis DPR 327/2001, di acquisizione al Comune di Bellizzi dei terreni già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di € 1.412.374,29 (a titolo di pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e indennità di occupazione, giornaliera, pari a 1/365 del 5% annuo, per il periodo tra il 20/08/2007 (scadenza dell’occupazione legittima) ed il 20/01/2017, data del decreto di acquisizione sanante) e di € 58.768,37 (a titolo di pregiudizio non patrimoniale e indennità di occupazione, giornaliera, pari a 1/365 del 5% annuo, per il periodo tra il 20/08/2007 ed il 20/01/2017), nonché la giusta indennità di occupazione legittima (per l’area edificabile e per quella agricola, dal 6/2/2003 a 19/08/2007) in complessivi € 360.838,19. In particolare, i giudici hanno condiviso il metodo sintetico- comparativo seguito dal consulente tecnico d’ufficio, sulla base dell’esame di svariati atti di compravendita relativi a terreni ubicati in zona omogenea con riferimento alla data della procedura, avendo il consulente tecnico inoltre fornito ampia risposta anche ai chiarimenti e contestazioni richiesti dalle parti. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 30/11/2018, il Comune di Bellizzi propone ricorso per cassazione, notificato il 13/12/2018, affidato ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 22/1/2019). Entrambe le parti hanno depositato memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 4251/2023, la causa è stata rimessa all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in merito, soprattutto, alla questione posta con il ricorso incidentale (inerente al periodo da prendere in considerazione ai fini della liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione sine titulo ai sensi del 3° comma dell’art.42bis DPR 327/2001 ed al termine finale, in particolare, rappresentato dalla data di adozione del «decreto di acquisizione sanante», come indicato dalla Corte di merito, o dalla data del pagamento dell’indennizzo, in relazione a quanto disposto dal 4° comma dell’art.42 bis DPR 327/2001, secondo cui il pagamento dell’indennizzo, entro il termine di trenta giorni, ovvero il deposito, previsto dall’art.20 stessa legge, comma 14, integra una condizione sospensiva dell'effetto traslativo). Il PG ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’inammissibilità del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex at.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art.42 bis DPR 327/2001, in punto di determinazione dell’indennizzo secondo la stima fornita dal CTU del valore venale dei terreni sulla base del metodo sintetico-comparativo (€ 70,00 al mq per l’area edificabile ed € 10,00 al mq per le aree agricole), avendo la Corte territoriale acriticamente recepito le deduzioni peritali, senza alcuna autonoma valutazione e senza accedere, in assenza di atti idonei, alla Banca dati OMI dell’Agenzia delle Entrate in relazione al 1° Semestre 2007. Il CTU avrebbe, in particolare, commesso errori nella stima secondo il metodo sintetico- comparativo, utilizzando nove atti notarile (la maggioranza, su tredici atti pubblici individuati) «palesemente non assimilabili alle aree in contestazione perché riconducibili ad immobili ricadenti in zona omogenea D ovvero a destinazione produttiva (artigianale o industriale) ex art.2 del D.M. 1444/68», diversa dalla zona C 1 (residenziale) in cui ricadeva l’area edificabile in contestazione. Sulla base di criteri oggettivamente più pertinenti sarebbe emerso invero un valore al mq inferiore, di € 40,00. Tali rilievi avevano formato oggetto di contestazioni all’elaborato peritale, con cui si era evidenziata anche la possibile applicazione del metodo analitico. 2. Il ricorrente incidentale denuncia la violazione, ex at.360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell’art.42 bis DPR 327/2001, in punto di determinazione dell’indennità di occupazione, dal 20/8/2007 al 20/1/2017, data del decreto di acquisizione sanante e non fino alla data dell’effettivo pagamento ovvero fino al verificarsi della condizione sospensiva della relativa efficacia (non verificandosi, in mancanza di pagamento dell’indennizzo, l’effetto traslativo e persistendo, di conseguenza, l’occupazione illegittima, con maturazione delle relative indennità). 3. L’unica censura del ricorso principale è inammissibile. Invero, in ordine alla scelta operata (metodo sintetico-comparativo in luogo di quello analitico-ricostruttivo), deve ribadirsi che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che sceglie se utilizzare il metodo analitico-ricostruttivo, teso ad accertare il valore di trasferimento del fondo o il metodo sintetico-comparativo, volto invece a desumere dall'analisi del mercato il valore commerciale attraverso il riferimento alle aree omogenee, e che non si può «stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività» (Cass. 4885/2006; Cass.7288/2013; Cass. 3034/2015; Cass. 6243/2016). Sempre in tema di scelta del metodo sintetico-comparativo impiegato dalla Corte di appello, questa Corte (Cass. 4210/2012) ha già precisato che «in tema di indennità di espropriazione, per la corretta applicazione del c.d. criterio "sintetico-comparativo", ciò che rileva non è la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell'area, bensì il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione e cioè l'accertamento che essi riguardino terreni con caratteristiche analoghe, tanto con riferimento alla loro obbiettiva natura ed ubicazione, quanto in relazione alla disciplina urbanistica cui sono soggetti», cosicché «il prezzo di mercato può essere tratto anche da fonti diverse, quali cessioni volontarie, perizie giudiziarie, accertamenti di valore di natura fiscale, pubblicazioni specializzate di settore, negozi giuridici di natura privatistica, sempre che gli immobili che ne sono oggetto presentino indubbio carattere di omogeneità con l'immobile da stimare »; questa Corte ha poi ulteriormente affermato (Cass. 4187/2014) che «nell'individuazione degli immobili con caratteristiche affini, l'esigenza di omogeneità richiede il motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati, senza che assuma rilievo la fonte da cui i valori sono tratti, potendosi trattare anche di cessioni volontarie di terreni limitrofi di proprietà dello stesso espropriato, purché il giudice di merito, al fine di determinare l'importo dovuto a titolo di indennità di esproprio, desuma dagli atti riguardanti la procedura approdata alla cessione volontaria gli elementi di valutazione del fondo, salve le correzioni aggiuntive imposte dalla logica espropriativa». Premesso poi che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. SU 22232/2016; cfr. anche Cass. 3819/2020), nella specie, con il vizio di nullità della sentenza, anche proposto nell’unico motivo, si censura l’insufficienza motivazionale, non più ammissibile in sede di legittimità. Non ricorre il vizio di omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., denunciato pure nel motivo, avendo la Corte di merito esaminato le contestazioni mosse dal consulente del Comune, ritenendole infondate, attese le risposte del consulente tecnico. Non può pertanto ritenersi che la Corte d’appello si sia limitata a far proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio acriticamente, senza in alcun modo prendere in considerazione le precise e circostanziate critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (Cass. 4797/2007; Cass. 15147/2018). In definitiva, la stima è stata operata facendo dunque corretto ricorso al metodo sintetico-comparativo e trattasi quindi di accertamento di merito, insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato, non essendo più censurabile il vizio di insufficienza motivazionale. Peraltro, il motivo difetta di autosufficienza, come anche eccepito dal controricorrente, che riporta ampi stralci della motivazione del consulente tecnico d’ufficio, condivisa dalla Corte d’appello 4. Il motivo di ricorso incidentale (che non è inefficace, ex art.334 c.p.c., a fronte dell’inammissibilità del ricorso principale, stante la sua tempestività, perché notificato entro il termine di legge di sessanta giorni dalla notificazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art.325 c.p.c.), è infondato. 4.1. Il ricorrente incidentale, chiarito che la condizione sospensiva di cui all’art.42 bis DPR 327/2001 è stata in concreto riportata nel decreto di acquisizione sanante adottato dal commissario ad acta, assume che, in mancanza del pagamento, l’indennità di occupazione giornaliera è dovuta anche per il periodo successivo all’emanazione del decreto di acquisizione sanante. Deduce il ricorrente che, come confermato in sede di consulenza tecnica d’ufficio, non risulta che sia intervenuto il necessario pagamento dell’indennizzo dovuto, avendo il consulente di parte del Comune, a specifica richiesta del CTU (su sollecitazione del Pappalardo), risposto che «la voltura delle aree non è stata effettuata, in quanto non sono state liquidate le relative somme, né depositate alla Cassa DD.PP.», essendo stata inoltrata, per le somme stabilite dal Commissario ad acta richiesta di mutuo, in fase istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] tecnico d’ufficio, aderendo quindi alle contestazioni del provato, applicato il comma 4 della disposizione in esame ha riconosciuto la debenza di un’indennità di occupazione giornaliera pari a 1/365 del 5% annuo del pregiudizio patrimoniale, ammontante ad € 115,73 al giorno, rimettendo alla Corte d’appello ogni valutazione sull’effettiva spettanza di tale indennizzo anche per il periodo intercorrente tra l’emissione del decreto di acquisizione sanante e fino all’avveramento della condizione sospensiva . In memoria, peraltro, il ricorrente incidentale ha poi fatto presente che vi è stato successivamente il pagamento da parte del Comune dell’indennizzo, come da nota 4601/2019 del Comune di Bellizzi (richiamata anche dal ricorrente principale, sempre in memoria): in data 18/12/2018 è stato pagato l’importo di € 53.269,71, in data 8/3/2019 è stato pagato l’importo di € 513.557,59, mentre in data 20/3/2019 vi è stato il pagamento di ulteriori € 500.9000,00. Le circostanze sono state confermate anche dal Comune, nella propria memoria. Trattasi comunque di fatti che sono stati allegati in violazione dell’art.372 c.p.c., attenendo alla fondatezza del ricorso. In ogni caso, il Pappalardo deduce che nella specie la condizione sospensiva si è avverata soltanto in data 20/3/2019 e quindi che la indennità di occupazione è dovuta dal 20/8/2007, data di effettiva occupazione, sino al 20/3/2019. 4.2. Il Pubblico Ministero ha osservato che «l’art. 42-bis, comma 4, ultimo periodo, t.u. espr., afferma che l’acquisizione del diritto dominicale sul bene a favore dell’Ente occupante è subordinata al pagamento dell’indennizzo o al suo deposito», e che la norma parla dunque espressamente di condizione sospensiva, in difetto dell’avveramento della quale, l’Ente occupante non acquisisce il diritto dominicale. Si tratta, ad avviso del P.G., «di disposizione paragonabile a quella dell’art. 1523 c.c. o a quella dell’abrogato art. 15, comma 1, l. 17.1.1959, n. 2», cosicché «nel torno di tempo intercorrente fra provvedimento di acquisizione e pagamento (o deposito) dell’indennizzo, il bene occupato rimane in proprietà del privato che ha subìto l’occupazione; il quale, peraltro, continua a patire l’esclusione dal godimento del bene stesso proprio a cagione del protrarsi dell’occupazione sine titulo. Tale esclusione dal godimento costituisce il titolo dell’indennizzo per il danno, patrimoniale e non patrimoniale, di cui all’art. 42-bis, comma 1, t.u. espr. e deve essere, pertanto, ancorata a tutto il torno di tempo in cui l’esclusione sussiste. Vale a dire fino a quando il bene occupato non cessa di essere di proprietà del privato. Il che accade, per l’appunto, al momento del pagamento (o del deposito)»; né varrebbe il richiamo all’art. 1360 c.c. sulla retroattività della condizione, per considerare quale momento acquisitivo quello del provvedimento, anziché quello del pagamento (o del deposito), in quanto tale norma si riferisce, all’evidenza, alle condizioni contrattualmente stabilite e, inoltre, fa salva l’eventualità che la natura del rapporto non consenta l’efficacia retroattiva, mentre, nel caso in esame, affermare la retroattività dell’effetto traslativo al momento del provvedimento, una volta avveratasi la condizione sospensiva del pagamento, «significherebbe sottrarre il periodo di tempo intercorrente fra tali due ultimi adempimenti, nel quale il sacrificio del proprietario persiste, all’indennizzo. Il che induce a ritenere che la natura del rapporto in questione escluda la retroattività della condizione sospensiva, la quale produrrebbe effetti distorsivi. Il legislatore ha, quindi, espressamente previsto una forma di trasferimento della proprietà che trova il suo corrispondente contrattuale nella vendita sottoposta alla condizione del pagamento del prezzo o con riserva della proprietà; nella quale non vi è spazio per l’efficacia retroattiva della condizione sospensiva (Cass. Sez. II, 3415/1999)». La norma porrebbe dunque un termine, non perentorio ma certamente acceleratorio, di trenta giorni, decorrenti dal provvedimento di acquisizione, per il pagamento, proprio al fine di ridurre al minimo possibile, da un lato, il sacrificio imposto al proprietario e, dall’altro, l’onere indennitario imposto all’Ente occupante e, per evitare, poi, che atteggiamenti ostruzionistici da parte del proprietario comportino oneri aggiuntivi per l’Ente, la norma consente che il pagamento sia sostituito dal deposito di cui all’art. 20, comma 14, t.u. espropri. I pagamenti esposti nella memoria del Comune il 19.1.2023 hanno quindi il solo effetto di delimitare il torno di tempo (comunque superiore ai trenta giorni sopra menzionati) al quale ancorare l’indennità dovuta per il protrarsi dell’occupazione anche oltre il momento del provvedimento acquisitivo. 4.3. L’assunto del ricorrente incidentale non merita accoglimento. Occorre osservare che il Consiglio di Stato , sez. IV , 01/12/2014 , n. 5912 ha affermato che «L'art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, pur disponendo che nel decreto di acquisizione, oltre alla liquidazione dell'indennizzo, deve essere contenuto anche l'ordine di procedere al pagamento nel termine di trenta giorni, non prevede affatto che il mancato pagamento entro detto termine comporta l'automatica caducazione del decreto nella sua interezza, essendo anzi espressamente stabilito (comma 4) che il solo effetto traslativo della proprietà operi sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1; il che rende evidente che si tratta di termine acceleratorio fissato a garanzia dell'espropriato, ciò che rende impossibile ipotizzare che sia rimessa all'amministrazione, con un ritardo nella materiale corresponsione dell'indennizzo, una sorta di facoltà di porre nel nulla il decreto nella sua interezza». Ai sensi del 4° comma dell’art.42 bis DPR 327/2001, il termine di trenta giorni per il relativo pagamento dell’indennizzo ovvero il deposito, previsto dall’art.20 stessa legge comma 14, integra una «condizione sospensiva dell'effetto traslativo». Per il periodo di occupazione senza titolo è computato, ai sensi del 3° comma, a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del predetto articolo. Orbene, poiché espressamente la legge stabilisce che il trasferimento di proprietà è condizionato sospensivamente al previo pagamento dell’indennizzo (o al deposito ai sensi dell’art. 20) risulta chiara l’operatività della retroattività della condizione, sancita dall’art.1360 c.c., disposizione questa che sancisce che «gli effetti dell’avveramento della condizione» di regola, salva diversa volontà delle parti o la natura del rapporto, retroagiscono «al tempo in cui è stato concluso il contratto». Il che vuol dire, nel caso che qui interessa, che l’effetto traslativo del decreto, una volta intervenuto il pagamento, retroagisce alla data dell’acquisizione sanante e, di conseguenza, l’occupazione illegittima cessa nel momento dell’acquisizione sanante. Sul punto, la Corte d’appello ha statuito dunque, in maniera corretta, sulla spettanza dell’indennizzo esclusivamente dalla data del 20/8/2007, di effettiva occupazione, sino alla data del decreto di acquisizione sanante, in data 20/1/2017. Sostenere che l’indennità di occupazione è dovuta sino alla data in cui è avvenuto il pagamento effettivo ed integrale da parte dell’amministrazione di quanto offerto con il decreto di acquisizione sanante, momento in cui si è avverata la condizione sospensiva cui era sottoposta l’efficacia traslativa del decreto ex art.42 bis DPR 327/2001, comporta oltretutto incertezza in una materia nella quale, per gli interessi pubblici coinvolti, vi è necessità di fissare termini di riferimento precisi anche ai fini dell’attivazione del dovuto controllo contabile (dovendo il decreto che entro trenta giorni essere comunicato alla Corte dei Conti, ai sensi del comma 7; al riguardo, la Corte costituzionale nel dichiarare, con la sentenza n. 71/2015, interpretativa di rigetto, non fondata la questione di legittimità costituzione in relazione al nuovo meccanismo acquisitivo, ha invitato a valorizzare nella giusta misura la previsione, ritenuta « non secondaria, nell'economia complessiva del nuovo istituto», del 7° comma ). Neppure è possibile operare un richiamo alla disciplina della vendita con riserva di proprietà di cui all’art.1523 c.c. ed alla tesi che concepisce la vendita con patto di riservato dominio come un contratto con effetto traslativo condizionato sospensivamente al pagamento del prezzo, con richiamo a quella giurisprudenza che ha evidenziato come in tale specifica fattispecie «il trasferimento della proprietà opera ex nunc, col pagamento dell'ultima rata di prezzo - in quanto la regola generale della retroattività della condizione, sancita dall'art 1360 cod civ, non opera tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto» (Cass. 2167/1980; Cass.3415/1999, nella quale si è affermato che l'assegnazione in proprietà di un alloggio di edilizia economica e popolare opera, ai sensi dell’art.15 DPR n. 2/1959, secondo cui «il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente», dal momento del pagamento integrale del prezzo e che da tale momento decorre il divieto di alienazione del bene, potendo inquadrarsi nella fattispecie della vendita con riserva della proprietà, tenuto conto della natura del rapporto, disciplinato da legge dello Stato a tutela di interessi pubblici, e della volontà delle parti, che si siano concordemente richiamate ad una espressa previsione normativa). Invero, l’elemento caratteristico della vendita con riserva di proprietà è costituito dall’immediata eseguibilità della consegna della cosa (al compratore) e dal differimento dell’effetto traslativo (dal venditore al compratore), che ha luogo soltanto all’atto della completa esecuzione del pagamento del prezzo, cosicché gli effetti del contratto intercorso non possono essere riportati al momento della stipula del contratto ma al momento diverso, espressamente menzionato. Ma tali caratteristiche peculiari non ricorrono nell’acquisizione sanante in cui il legislatore ha voluto solo condizionare sospensivamente l’effetto traslativo al pagamento dell’indennizzo senza derogare espressamente alla regola generale della retroattività della condizione, sancita dall'art. 1360 c.c. Il ritardo da parte dell’amministrazione (nella specie di oltre due anni) nella corresponsione integrale dell’indennizzo, rispetto al termine di trenta giorni fissato dalla legge, rappresenta, al più, un fatto illecito, diverso dall’indennizzo dovuto per l’occupazione senza titolo ai sensi dell’art.42 bis DPR 327/2001 e nella misura minima legale ivi fissata, e non forma oggetto del presente giudizio. 5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso principale respinto quello incidentale, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante la soccombenza reciproca delle parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio