Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 33203/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2624/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ARNEO, ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

SEZ.

DIST.

LECCE n. 1844/2022 depositata il 01/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce un avviso di pagamento per contributo di bonifica 2014 notificatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. su incarico del Consorzio di Bonifica oggi controricorrente.

Sosteneva, sulla base d’una consulenza di parte, che i propri fondi non traevano alcun beneficio dall’attività del Consorzio e una parte degli stessi erano stati concessi in superficie a terzi sicché, al più, il contributo era dovuto dal beneficiario, eccependo inoltre il difettodi motivazione dell’atto impositivo.

Il giudice di primo grado respinse il ricorso ritenendo che la motivazione dell’avviso fosse sufficiente e, inoltre, che non spettasse al Consorzio la prova del beneficio, essendovi presunzione di vantaggio a favore dei fondi del ricorrente, ritenendo che quest’ultimo non l’avesse superata, non avendo contestato il piano di classifica né provato il contrario.

Su appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio con il consorzio e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., respinse il gravame.

Confermò i punti relativi alla motivazione dell’avviso e ritenne che la concessione dei terreni in superficie non esentasse il proprietario dal contributo (art. 860 c.c.), ribadendo la presunzione a favore del Consorzio ove i terreni rientrino nel piano di classifica e nel perimetro d’intervento consortile approvati e prodotti in giudizio, non ritenendo che la consulenza di parte potesse superare tale presunzione tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte e della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale.

Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi di censura.

Resiste il Consorzio con controricorso, integrato da successiva memoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA]., pur notificata in via telematica il 26/1/2023, è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 e 21 del R.D. n. 215/1933, 17, commi 4 e 5, della L.R.

Puglia n. 4/2012 e 952 c.c.

Sostiene che il contributo di bonifica competerebbe ai superficiari e non al proprietario atteso che, secondo l’art. 10 citato, esso spetta ai proprietari che traggono beneficio mentre l’art. 21 del medesimo R.D. li qualifica “oneri reali” sui fondi.

La citata legge regionale dispone che i contributi siano riscossi mediante ruolo e con l’indicazione delmotivo sul tipo di beneficio.

Dovrebbe pertanto applicarsi l’orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n. 27056/2014 che esenta dall’onere in questione colui che “non spossessa” il proprietario, da cui dovrebbe dedursi che chi lo fa, come il superficiario nel caso del diritto di superficie, dovrebbe esserne soggetto, tanto più che il Consorzio era perfettamente a conoscenza del diritto tanto da avere indicato i superficiari nell’avviso impugnato. 1.2 Il motivo è inammissibile. 1.3 Come osservato dal Consorzio controricorrente e implicitamente anche nella sentenza impugnata, la questione attinente allapresunta legittimazione passiva del superficiario è stata posta per la prima volta in appello ed è pertanto inammissibile.

Nel merito è comunque infondata, atteso che appare corretto il riferimento all’art. 860 c.c., ove della spesa delle opere di bonifica si onerano i proprietari, analogamente a quanto previsto dall’art. 1009 c.c. quanto al diritto d’usufrutto.

Non pertinente è il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 27056/2014 che riguarda il diverso problema dei fondi sottoposti a custodia giudiziaria.

Secondo tale pronuncia, per i contributi di bonifica che costituiscono oneri reali e seguono la proprietà del fondo, non può essere soggetto passivo d'imposta, in assenza di una specifica disposizione in tale senso, il custode giudiziario del bene, che "non spossessa" il proprietario. (Cass. Sez. 5, 19/12/2014, n. 27056, Rv. 633779 – 01).

Appare evidente come l’effetto di un provvedimento autoritativo di tal sorta sia assai diverso dalla concessione in superficie all’esito di una volontaria pattuizione tra il proprietario e il superficiario che, sulla base della normativa richiamata, non esime il primo dal pagamento del contributo di bonifica.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 860 c.c., 17, comma 1 e 18 comma 1, della L.R.

Puglia n. 4/2012 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Secondo l’art. 17, comma 1, in particolare, solo il beneficio “diretto e specifico” per i fondi in questione costituisce presupposto dell’imposizione.

L’art. 18, comma 1, della stessa legge regionale statuisce che il beneficio diretto e specifico è il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica e che contribuisce a incrementarne il valore.

Richiama giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21104/19 e 24066/2014) che ha ritenuto insufficiente la mera ricomprensione dei terreni nel “perimetro di contribuenza” al fine di riconoscere la debenza del contributo. 2.1 Anche questo motivo è inammissibile. 2.2 La pronuncia 7/8/2019 n. 21104 ribadisce l’insegnamento, fatto proprio nella sentenza impugnata, secondo cui tale ricomprensione fa presumere il beneficio che giustifica la debenza del contributo.

Nel caso ivi preso in esame e al contrario di quanto valutato nel presente, si era ritenuto che il contribuente avesse provato l’inutilità, per i suoi fondi, delle attività del consorzio nonostante essi si trovassero nel predetto perimetro.

Irrilevante per la tesi del ricorrente è altresì la pronuncia n. 24066 del 12/11/2014 (Rv. 633389 – 01) di questa Sezione, atteso che si limita a ribadire come il presupposto impositivo sia costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria.

Come invece motivato dalla CTR qui impugnata, alcuna inutilità è stata provata ma solo un presunto stato d’abbandono di talune opere che, in quanto tale, non fa venire meno l’utilità delle stesse.

Va ricordata, a tal fine, anche la pronuncia di questa Sezione n. 27057 del 19/12/2014 (Rv. 633777 – 01) secondo cui il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (vv. infra Cass. n. 4016/2025).

Va ribadito come la presenza di un piano di classifica approvato e ricomprendente i fondi in questione fa presumere il beneficio sino a prova contraria il cui onere è in capo al contribuente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta in particolare che non si sia adottata alcuna decisione sul fatto storico controverso costituito dall’intervenuta o meno manutenzione delle opere di bonifica, circostanza documentata dai consulenti di parte del ricorrente.

Richiama un precedente di questa Corte (Civile Ord. Sez. 6 Num. 10393 del 31 marzo 2022) che ha annullato una sentenza d’appello ove era stata pretermessa tale valutazione. 3.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

3.2. È inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c. (c.d. doppia conforme), applicabile al presente giudizio in quanto la modifica di tale disposizione, operata dal d.lgs. 149/2022, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 ed è applicabile ai procedimenti con ricorsi per cassazione notificati a partire da quella data.

Il presente ricorso fu notificato il 26/1/2023.

Nel caso specifico, infatti, le corti di merito hanno entrambe valutato le presunte carenze manutentive e il conseguente stato di abbandono ritenendo che, anche ove provati, non avessero l’effetto di rendere inutili le opere medesime con conseguente inammissibilità della censura.Il fatto è quindi stato oggetto di specifica decisione e non è stato ritenuto neppure rilevante per l’esito della controversia.

Il motivo è comunque anche infondato atteso che la sentenza impugnata dà atto che le fotografie allegate agli elaborati peritali rilevano uno stato dei luoghi sicuramente non coincidente con quello esistente nel 2014 (7 anni prima n.d.r.), ma ritiene che lo stato d’abbandono sia irrilevante ove risulti la presenza delle opere di bonifica, non essendovi uno stretto sinallagma tra il beneficio per il singolo e l’attività del consorzio, come evidenziato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e dal costante orientamento di questa Sezione secondo cui il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sonodifesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Ordinanze n. 4016 del 17/02/2025, Rv. 674100 –01 e n. 11721 del 05/05/2025).

Il ricorso va quindi respinto e il ricorrente condannato alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

P.Q.M respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, a favore del Consorzio resistente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2624/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ARNEO, ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. LECCE n. 1844/2022 depositata il 01/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce un avviso di pagamento per contributo di bonifica 2014 notificatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. su incarico del Consorzio di Bonifica oggi controricorrente. Sosteneva, sulla base d’una consulenza di parte, che i propri fondi non traevano alcun beneficio dall’attività del Consorzio e una parte degli stessi erano stati concessi in superficie a terzi sicché, al più, il contributo era dovuto dal beneficiario, eccependo inoltre il difettodi motivazione dell’atto impositivo. Il giudice di primo grado respinse il ricorso ritenendo che la motivazione dell’avviso fosse sufficiente e, inoltre, che non spettasse al Consorzio la prova del beneficio, essendovi presunzione di vantaggio a favore dei fondi del ricorrente, ritenendo che quest’ultimo non l’avesse superata, non avendo contestato il piano di classifica né provato il contrario. Su appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio con il consorzio e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., respinse il gravame. Confermò i punti relativi alla motivazione dell’avviso e ritenne che la concessione dei terreni in superficie non esentasse il proprietario dal contributo (art. 860 c.c.), ribadendo la presunzione a favore del Consorzio ove i terreni rientrino nel piano di classifica e nel perimetro d’intervento consortile approvati e prodotti in giudizio, non ritenendo che la consulenza di parte potesse superare tale presunzione tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte e della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale. Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di tre motivi di censura. Resiste il Consorzio con controricorso, integrato da successiva memoria, mentre [OSCURATO:SOCIETA]., pur notificata in via telematica il 26/1/2023, è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 10 e 21 del R.D. n. 215/1933, 17, commi 4 e 5, della L.R. Puglia n. 4/2012 e 952 c.c. Sostiene che il contributo di bonifica competerebbe ai superficiari e non al proprietario atteso che, secondo l’art. 10 citato, esso spetta ai proprietari che traggono beneficio mentre l’art. 21 del medesimo R.D. li qualifica “oneri reali” sui fondi. La citata legge regionale dispone che i contributi siano riscossi mediante ruolo e con l’indicazione delmotivo sul tipo di beneficio. Dovrebbe pertanto applicarsi l’orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n. 27056/2014 che esenta dall’onere in questione colui che “non spossessa” il proprietario, da cui dovrebbe dedursi che chi lo fa, come il superficiario nel caso del diritto di superficie, dovrebbe esserne soggetto, tanto più che il Consorzio era perfettamente a conoscenza del diritto tanto da avere indicato i superficiari nell’avviso impugnato. 1.2 Il motivo è inammissibile. 1.3 Come osservato dal Consorzio controricorrente e implicitamente anche nella sentenza impugnata, la questione attinente allapresunta legittimazione passiva del superficiario è stata posta per la prima volta in appello ed è pertanto inammissibile. Nel merito è comunque infondata, atteso che appare corretto il riferimento all’art. 860 c.c., ove della spesa delle opere di bonifica si onerano i proprietari, analogamente a quanto previsto dall’art. 1009 c.c. quanto al diritto d’usufrutto. Non pertinente è il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 27056/2014 che riguarda il diverso problema dei fondi sottoposti a custodia giudiziaria. Secondo tale pronuncia, per i contributi di bonifica che costituiscono oneri reali e seguono la proprietà del fondo, non può essere soggetto passivo d'imposta, in assenza di una specifica disposizione in tale senso, il custode giudiziario del bene, che "non spossessa" il proprietario. (Cass. Sez. 5, 19/12/2014, n. 27056, Rv. 633779 – 01). Appare evidente come l’effetto di un provvedimento autoritativo di tal sorta sia assai diverso dalla concessione in superficie all’esito di una volontaria pattuizione tra il proprietario e il superficiario che, sulla base della normativa richiamata, non esime il primo dal pagamento del contributo di bonifica. 2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 860 c.c., 17, comma 1 e 18 comma 1, della L.R. Puglia n. 4/2012 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Secondo l’art. 17, comma 1, in particolare, solo il beneficio “diretto e specifico” per i fondi in questione costituisce presupposto dell’imposizione. L’art. 18, comma 1, della stessa legge regionale statuisce che il beneficio diretto e specifico è il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica e che contribuisce a incrementarne il valore. Richiama giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21104/19 e 24066/2014) che ha ritenuto insufficiente la mera ricomprensione dei terreni nel “perimetro di contribuenza” al fine di riconoscere la debenza del contributo. 2.1 Anche questo motivo è inammissibile. 2.2 La pronuncia 7/8/2019 n. 21104 ribadisce l’insegnamento, fatto proprio nella sentenza impugnata, secondo cui tale ricomprensione fa presumere il beneficio che giustifica la debenza del contributo. Nel caso ivi preso in esame e al contrario di quanto valutato nel presente, si era ritenuto che il contribuente avesse provato l’inutilità, per i suoi fondi, delle attività del consorzio nonostante essi si trovassero nel predetto perimetro. Irrilevante per la tesi del ricorrente è altresì la pronuncia n. 24066 del 12/11/2014 (Rv. 633389 – 01) di questa Sezione, atteso che si limita a ribadire come il presupposto impositivo sia costituito da un beneficio specifico, immediato e diretto o anche solo potenziale ed indiretto, che può essere generale e, cioè, riguardare un insieme rilevante di immobili, ma che deve tradursi in un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere e con la loro manutenzione e non può consistere nel miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità della zona o dell'aria. Come invece motivato dalla CTR qui impugnata, alcuna inutilità è stata provata ma solo un presunto stato d’abbandono di talune opere che, in quanto tale, non fa venire meno l’utilità delle stesse. Va ricordata, a tal fine, anche la pronuncia di questa Sezione n. 27057 del 19/12/2014 (Rv. 633777 – 01) secondo cui il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (vv. infra Cass. n. 4016/2025). Va ribadito come la presenza di un piano di classifica approvato e ricomprendente i fondi in questione fa presumere il beneficio sino a prova contraria il cui onere è in capo al contribuente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti. Lamenta in particolare che non si sia adottata alcuna decisione sul fatto storico controverso costituito dall’intervenuta o meno manutenzione delle opere di bonifica, circostanza documentata dai consulenti di parte del ricorrente. Richiama un precedente di questa Corte (Civile Ord. Sez. 6 Num. 10393 del 31 marzo 2022) che ha annullato una sentenza d’appello ove era stata pretermessa tale valutazione. 3.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 3.2. È inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c. (c.d. doppia conforme), applicabile al presente giudizio in quanto la modifica di tale disposizione, operata dal d.lgs. 149/2022, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 ed è applicabile ai procedimenti con ricorsi per cassazione notificati a partire da quella data. Il presente ricorso fu notificato il 26/1/2023. Nel caso specifico, infatti, le corti di merito hanno entrambe valutato le presunte carenze manutentive e il conseguente stato di abbandono ritenendo che, anche ove provati, non avessero l’effetto di rendere inutili le opere medesime con conseguente inammissibilità della censura.Il fatto è quindi stato oggetto di specifica decisione e non è stato ritenuto neppure rilevante per l’esito della controversia. Il motivo è comunque anche infondato atteso che la sentenza impugnata dà atto che le fotografie allegate agli elaborati peritali rilevano uno stato dei luoghi sicuramente non coincidente con quello esistente nel 2014 (7 anni prima n.d.r.), ma ritiene che lo stato d’abbandono sia irrilevante ove risulti la presenza delle opere di bonifica, non essendovi uno stretto sinallagma tra il beneficio per il singolo e l’attività del consorzio, come evidenziato dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e dal costante orientamento di questa Sezione secondo cui il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sonodifesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (Ordinanze n. 4016 del 17/02/2025, Rv. 674100 –01 e n. 11721 del 05/05/2025). Il ricorso va quindi respinto e il ricorrente condannato alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . P.Q.M respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, a favore del Consorzio resistente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 33203/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris