CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 09667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e (C 1- ORDINANZA sul ricorso 8630/2018 proposto da: la EUROCONSULT Società di servizi e consulenza per edilizia, il territorio e l'ambiente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in liquidazione, in persona del suo liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 96, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4110/2017 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 3.10.2017, R.G. n. 5314/2012; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dall'attrice [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione del Tribunale della stessa sede e in riforma di quest'ultima, dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e l'appellata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dal 10 settembre 2006 al 20 febbraio 2008; condannava l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di C 12.682,43, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al soddisfo, e oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate e in distrazione; poneva anche definitivamente a carico dell'appellata le spese della C.T.U., come già liquidate. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver riesaminato le risultanze istruttorie, giungeva alla conclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e, sulla base della C.T.U. espletata in secondo grado, determinava la somma complessivamente dovuta all'istante, al cui pagamento condannava la società appellata. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l'intimata con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia: "violazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 2094 cc in relazione all'art. 116 c.p.c. e 228 c.p.c. per errata valutazione delle prove testimoniali ed interrogatorio formale volte a provare l'insussistenza di un rapporto di subordinazione nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio". Ivi censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui procede ad una valutazione delle prove testimoniali in modo frazionato, omettendo la valutazione di circostanze decisive, non considerate. Si duole anche del fatto che la Corte territoriale abbia considerato talune dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società ricorrente per cassazione, come rese in sede di interrogatorio formale, laddove erano state rese in occasione di un suo libero interrogatorio. 2. Con il secondo motivo, denuncia "Violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 2094 c.c. in relazione all'art. 2697 cc". Lamenta in particolare che nella sentenza impugnata si era affermato: "Né peraltro è desumibile dagli atti di causa e dall'istruttoria di primo grado che la Società convenuta abbia dato prova o fornito elementi attestanti l'esistenza di un rapporto di praticantato fra le parti", perché ciò contrasterebbe patentemente con quanto stabilito in materia di onere della prova. 3. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile. 3.1. Secondo questa Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così Cass. civ., sez. un., 30.9.2020, n. 20867; e, tra le altre, in seguito id., sez. I, 3.11.2021, n. 31510; id., sez. I, 28.6.2022, n. 20751). Inoltre, è pacifico che sono riservati al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta della prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (così Cass. civ., sez. II, 22.2.2022, n. 5732). 3.2. Ebbene, ciò di cui la ricorrente, sulla scia di taluni precedenti di legittimità ormai remoti, si duole in chiave di valutazione frazionata delle prove testimoniali afferisce in realtà a particolari dichiarazioni, asseritamente rese dai taluni testi, la cui rilevanza rispetto ad altre dichiarazioni degli stessi era, però, riservata all'esame del giudice di merito. Inoltre, sempre nello sviluppo del primo motivo l'impugnante propone una differente valutazione delle testimonianze, parimenti riservata al giudice del merito e che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 3.3. Rispetto, poi, al vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., cui pure fa riferimento il motivo in esame, occorre porre in luce che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'articolo 132, n. 4, del c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (in tal senso Cass. civ., sez. I, 3.2.2022, n. 7099). Nel motivo in esame, peraltro, il vizio in questione è dedotto in termini evidentemente difformi dalla relativa previsione, vale dire, in via del tutto generica quale "omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio". 3.4. Quanto, poi, alle dichiarazioni del Cacchi che sarebbero state rese in realtà di interrogatorio libero (e non formale), la Corte territoriale non ha annesso valore di prova legale a quelle particolari dichiarazioni, né altrimenti decisivo, circa la natura del rapporto inter partes. Come, infatti, emerge dalla relativa motivazione, esse sono state considerate solo alla fine di una valutazione delle emergenze processuali, che, peraltro, ha preso le mosse da quelle di natura documentale (cfr. le facciate terza e quarta dell'impugnata sentenza). 4. Infondato è il secondo motivo. 4.1. Invero, alcuna illegittima inversione dell'onere della prova è riscontrabile nella decisione della Corte territoriale circa la dimostrazione della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti in causa. In particolare, incensurabilmente il giudice di secondo grado ha ritenuto che la società convenuta non abbia dato prova o fornito elementi attestanti l'esistenza di un rapporto di praticantato fra le parti, giacché - come riconosce la difesa della ricorrente nella propria sommaria esposizione dei fatti (cfr. alla fine della pag. 2 del ricorso) - la relativa tesi era stata introdotta sin dal primo grado della causa dalla resistente appunto per contrastare l'avverso assunto che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, e per sostenere che si trattava "solo di praticantato/tirocinio, essendo la stessa [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti (anni 2006-2008) neo-laureata in architettura". Pertanto, giusta l'art. 2697, comma secondo, c.c., incombeva sulla convenuta l'onere di dimostrare i fatti sui quali si fondava tale sua eccezione. Per il resto, circa la prova dei fatti che potevano, anche in via sussidiaria, dimostrare la natura subordinata del rapporto lavorativo, la Corte di merito risulta essersi avvalsa di fonti di prova, a cominciare da quelle documentali prodotte dall'attrice, come già accennato, indotte dalla stessa e comunque legittimamente acquisite nel processo. 4.2. Infine, anche il secondo motivo di ricorso presenta profili d'inammissibilità nella parte in cui la ricorrente vi propone una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie (cfr. pagg. 25-29 del ricorso). 5. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed é tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il \ versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del