CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 09596/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del 25/11/2024 contro Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di esecuzione relativo a [OSCURATO:PERSONA] natoin Polonia il 02/12/1982 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 25 novembre 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla decisione sull'incidente di esecuzione promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con istanza del 06 luglio 2024 volta ad ottenere la confisca e distruzione dell'autovettura Mercedes targata BGA12718, sequestrata nell'ambito di un procedimento a carico di tale [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza irrevocabile. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa in data 10 settembre 2024, si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., quale giudice che ha emesso l'ultima sentenza divenuta definitiva a carico del predetto condannato. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato il conflitto di competenza ritenendo errata l'individuazione della competenza, da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel giudice che ha emesso l'ultima sentenza passata in giudicato alla data della presentazione della domanda, perché il pubblico ministero, peraltro sollecitato dallo stesso giudice, non aveva presentato una formale richiesta di confisca e distruzione del veicolo, ma aveva solo espresso un parere favorevole alla sua distruzione. Inoltre, se quel parere doveva essere qualificato come una “domanda”, essa proveniva da un pubblico ministero incompetente. Nel caso di specie, peraltro, l'attribuzione della competenza al medesimo giudice che aveva giudicato il processo nel corso del quale era stato disposto il sequestro del veicolo rispondeva ad un'esigenza di economia processuale e di contenimento della spesa pubblica, essendo la decisione più facilmente assumibile da chi conosceva gli atti, e rispondeva ad un'esigenza di certezza in merito alla individuazione del giudice competente, che rimarrebbe ignoto nel caso di un soggetto mai condannato e di un sequestro avvenuto in un processo definito con sentenza di assoluzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 665, quarto comma, cod. proc. pen., disciplina in modo esplicito il caso della esecuzione relativa a più provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuendo la competenza, per qualunque decisione, al «giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo». In applicazione di questa norma la Corte di cassazione ha costantemente stabilito che «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Rv. 264679), ed ancora più esplicitamente, in relazione ad un provvedimento riguardante la destinazione di beni sequestrati o confiscati, che «In tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo, appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell'imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata» (Sez. 1, n. 27160 del 31/05/2024, Rv. 286658). Deve altresì ribadirsi il principio secondo cui «La competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", non muta per la sopravvenuta esecutività d'altra sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 24438 del 03/06/2008). Nel presente caso il parere formulato dal pubblico ministero deve, senza dubbio, essere qualificato come un atto propulsivo, idoneo a consentire l'assunzione, da parte del giudice dell'esecuzione, di un provvedimento decisorio in merito alla destinazione del bene ancora in sequestro; non appare sussistente l'asserita incompetenza dell'organo proponente, atteso che si tratta dell'organo che ha disposto il sequestro ed ha, quindi, la disponibilità del bene, ed in ogni caso la sua incompetenza sarebbe del tutto irrilevante, essendo la competenza del giudice stabilita, dall'art. 665 cod. proc. pen., indipendentemente dalla competenza del soggetto che propone l'incidente di esecuzione. Le esigenze di economia processuale e di certezza dell'attribuzione di competenza ipotizzate dal giudice proponente il conflitto sono palesemente insussistenti, non prospettandosi alcun rilevante costo nel mero spostamento della competenza tra due giudici dell'esecuzione, e non sussistendo dubbi sulla individuazione del giudice competente, nel caso di un soggetto mai condannato, stante il chiaro disposto dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. Lo stesso giudice che ha sollevato il conflitto riconosce che, alla data della richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 ottobre 2019, divenuta definitiva in data 15 giugno 2020. La competenza deve pertanto essere attribuita a tale Ufficio giudiziario. 2. Sulla base dei principi sopra esposti, il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente per l'esecuzione, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al quale devono pertanto essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichia