Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:183
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
10 giugno 2008
Causa T‑282/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Posto di consigliere all’OLAF – Rigetto della candidatura – Competenza del direttore generale dell’OLAF – Legittimità dell’avviso di posto vacante – Violazione delle regole di nomina dei funzionari dei gradi A 4 e A 5 – Sviamento di potere – Errore manifesto di valutazione»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento dell’avviso di posto vacante COM/051/02 e dell’intero procedimento
di selezione espletato a seguito di tale avviso e, dall’altra, l’annullamento della decisione di nomina della sig.ra S. adottata
dall’autorità che ha il potere di nomina il 13 settembre 2002 e della decisione implicita di rigetto della candidatura del
ricorrente.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le rispettive spese.
Massime
1.
Comunità europee – Istituzioni e organismi comunitari – Esercizio delle competenze – Deleghe
(Statuto dei funzionari, art. 2, n. 1)
2.
Funzionari – Ricorso – Motivi
3.
Funzionari – Assunzione – Avviso di posto vacante – Esame delle candidature alla luce dei requisiti indicati – Potere discrezionale
dell’amministrazione – Limiti – Rispetto dei requisiti stabiliti dall’avviso di posto vacante – Sindacato giurisdizionale
– Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)
1.
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è inserito nelle strutture amministrative e finanziarie della [OSCURATO:PERSONA]
e, poiché quest’ultima ha delegato al direttore generale dell’OLAF i poteri devoluti all’autorità che ha il potere di nomina,
lo stesso direttore è competente ad adottare le decisioni di nomina in seno all’OLAF.
(v. punto 22)
Riferimento: Corte 10 luglio 2003, causa C‑15/00, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. pag. I‑7281, punto 106)
2.
La nozione di sviamento di potere implica che un’autorità amministrativa faccia uso dei propri poteri per uno scopo diverso
da quello in vista del quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, sulla base di
indizi precisi, obiettivi e concordanti, essa appare adottata per conseguire fini diversi da quelli addotti. Non basta quindi
far valere taluni fatti a sostegno delle proprie affermazioni, occorre fornire indizi precisi, obiettivi e concordanti tali
da suffragare la loro veridicità o, quanto meno, la loro verosimiglianza.
(v. punto 48)
Riferimento: Corte 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1611, punto 113); Tribunale 5 luglio
2000, causa T‑111/99, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑135 e II‑611, punto 64); Tribunale 19 settembre 2001, causa T‑152/00,
E/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑813, punto 68), e Tribunale 26 novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punti 18 e 29)
3.
L’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina in materia di nomina presuppone
che essa esamini con cura e imparzialità i fascicoli di candidatura e che osservi coscienziosamente i requisiti indicati nell’avviso
di posto vacante, di modo che essa è tenuta ad escludere ogni candidato che non risponda a tali requisiti. L’avviso di posto
vacante costituisce un contesto giuridico che la detta autorità si autoimpone e che è tenuta a rispettare scrupolosamente.
Al fine di controllare se l’autorità che ha il potere di nomina non abbia ecceduto i limiti di tale contesto giuridico, spetta
al giudice comunitario esaminare i requisiti richiesti dall’avviso di posto vacante, verificare poi se il candidato prescelto
dalla detta autorità per occupare il posto vacante soddisfi effettivamente tali requisiti, e infine esaminare se, alla luce
delle attitudini del ricorrente, essa non abbia commesso un errore manifesto di valutazione preferendogli un altro candidato.
Un siffatto esame deve tuttavia limitarsi a stabilire se, alla luce degli elementi sui quali l’amministrazione ha fondato
la sua valutazione, quest’ultima si sia tenuta entro limiti ragionevoli, al termine di una procedura priva di irregolarità
e non abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea o a fini diversi da quelli per i quali esso le è stato
conferito. Il giudice non può, infatti, sostituire la sua valutazione delle qualificazioni dei candidati a quella dell’autorità
che ha il potere di nomina.
(v. punti 65-67)
Riferimento: Corte 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I‑991, punti 15 e 16); Tribunale 12
maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punti 64 e 72); E/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto
29); 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1165, punto 38); Tribunale 3 febbraio
2005, causa T‑137/03, Mancini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑27, punto 92); Tribunale 5 luglio 2005, causa T‑370/03,
Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑853, punto 51), e Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑45/04, Tzirani/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑2‑145 e II‑A‑2‑681, punti 46, 48 e 49)