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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04281/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18481/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MATTEOTTI 5 (DOM.

DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.4169/2020 depositata il 21/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che durante la pendenza del termine il ricorrente ha comunicato di voler aderire alla definizione agevolata;che, nei termini previsti dalla legge 197/2022 il contribuente non ha depositato né la domanda di definizione agevolata né la relativa documentazione comprovante l’intervenuto pagamento del dovuto; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18481/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MATTEOTTI 5 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4169/2020 depositata il 21/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che durante la pendenza del termine il ricorrente ha comunicato di voler aderire alla definizione agevolata;che, nei termini previsti dalla legge 197/2022 il contribuente non ha depositato né la domanda di definizione agevolata né la relativa documentazione comprovante l’intervenuto pagamento del dovuto; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il
Decreto Cassazione n. 04281/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris