CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 04250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 13622/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana n.32; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO; -resistente– avverso il decreto del Tribunale di Roma del 13/04/2021; letta la rinuncia al ricorsodel ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto valida attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 9 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]